Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.4 regime fiscale |
Data: | 26/04/1976 |
Numero: | 221 |
Sommario |
Art. 1. Per gli anni 1974-75 il gasolio introdotto nel Comune di Livigno è soggetto al diritto speciale previsto dalla legge 1° novembre 1973, numero 762, nella misura di L. [...] |
Art. 2. La misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall'art. 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n 762, è elevata a lire cinquanta |
Art. 3. Il decreto del Ministro per le finanze, previsto dall'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ha validità annuale |
§ 18.4.7 - Legge 26 aprile 1976, n. 221.
Misura dell'imposizione sul gasolio introdotto nel comune di Livigno.
(G.U. 14 maggio 1976, n. 127)
Per gli anni 1974-75 il gasolio introdotto nel Comune di Livigno è soggetto al diritto speciale previsto dalla
La misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall'art. 3, lettera a), della
Il decreto del Ministro per le finanze, previsto dall'art. 3 della