§ 18.4.7 - Legge 26 aprile 1976, n. 221.
Misura dell'imposizione sul gasolio introdotto nel comune di Livigno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:26/04/1976
Numero:221


Sommario
Art. 1.      Per gli anni 1974-75 il gasolio introdotto nel Comune di Livigno è soggetto al diritto speciale previsto dalla legge 1° novembre 1973, numero 762, nella misura di L. [...]
Art. 2.      La misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall'art. 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n 762, è elevata a lire cinquanta
Art. 3.      Il decreto del Ministro per le finanze, previsto dall'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ha validità annuale


§ 18.4.7 - Legge 26 aprile 1976, n. 221.

Misura dell'imposizione sul gasolio introdotto nel comune di Livigno.

(G.U. 14 maggio 1976, n. 127)

 

 

     Art. 1.

     Per gli anni 1974-75 il gasolio introdotto nel Comune di Livigno è soggetto al diritto speciale previsto dalla legge 1° novembre 1973, numero 762, nella misura di L. 0,05 al litro.

 

          Art. 2.

     La misura di lire trenta al litro per la benzina, stabilita dall'art. 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n 762, è elevata a lire cinquanta.

 

          Art. 3.

     Il decreto del Ministro per le finanze, previsto dall'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ha validità annuale.