Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.2 comuni |
Data: | 21/11/1950 |
Numero: | 1030 |
Sommario |
Art. unico. Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il [...] |
§ 41.2.13 - Legge 21 novembre 1950, n. 1030. [1]
Agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.
(G.U. 3 gennaio 1951, n. 2).
Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con
A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, i Comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'Istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda elettrica municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla Commissione amministratrice e deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con
Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal direttore e dal tesoriere esattore dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal Presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del Comune.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 1 della