§ 98.1.39512 - Circolare 12 giugno 1998, n. 150/E .
Art. 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Riapertura dei termini per la sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/06/1998
Numero:150


Sommario
Art. 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Riapertura dei termini per la sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera. Interpretazione autentica del comma 3, lett. c), dell'articolo 3 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'esclusione dalla base imponibile dei redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e di altri Paesi limitrofi . 
Art. 38 
Art. 39 


§ 98.1.39512 - Circolare 12 giugno 1998, n. 150/E .

Art. 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Riapertura dei termini per la sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera. Interpretazione autentica del comma 3, lett. c), dell'articolo 3 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'esclusione dalla base imponibile dei redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e di altri Paesi limitrofi .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate. Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1998, n. 173.

 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate 

 

Loro Sedi 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Ai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette  

 

Loro Sedi 

 

Al Segretario generale 

 

Al Servizio centrale degli Ispettori Tributari 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle entrate  

 

Loro Sedi 

 

 

Premessa

L'articolo 38 della legge in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha disposto, al comma 1, la riapertura di taluni termini per la regolarizzazione fiscale dei redditi di pensione di fonte estera, già prevista dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, la quale consiste nella possibilità di sanare la omessa dichiarazione, in tutto o in parte, di tali redditi, mediante il versamento delle relative imposte, nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto ai fini dell'IRPEF, senza applicazione di sanzioni e interessi. Al comma 2, ha introdotto per l'anno 1996 - escluso dalla norma originaria di sanatoria - una speciale versione del ravvedimento operoso di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Al comma 3, infine, ha fornito una interpretazione autentica del comma 3, lett. c), dell'art. 3 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone l'esclusione dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo, nel senso di ritenere compresi fra tali redditi anche quelli derivanti da attività lavorative prestate nelle zone di frontiera e nei Paesi limitrofi.

Con circolare n. 281/E del 28 ottobre 1997, sono stati illustrati gli aspetti sostanziali e procedimentali della anzidetta sanatoria, come disciplinata dal citato articolo 9-bis, e fornite istruzioni con specifico riguardo all'ambito soggettivo e oggettivo della stessa, agli adempimenti richiesti per quanto concerne sia le dichiarazioni integrative che il calcolo e il versamento delle relative imposte, nonché i conseguenti effetti.

Nel rinviare alle predette istruzioni circa le linee fondamentali dell'istituto, con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni rese necessarie dall'anzidetta norma di proroga e, in particolare, per ciò che riguarda la parallela regolarizzazione dei tardivi e carenti versamenti, la disciplina transitoria nonché il contenuto delle dichiarazioni integrative. Ulteriori precisazioni vengono fornite in merito alla cennata interpretazione autentica che ha escluso dalla formazione del reddito complessivo, ai fini dell'IRPEF, i redditi transnazionali dei soggetti residenti qualificati come lavoratori frontalieri.

Non senza sottolineare che il ritardo con il quale è avvenuta la definitiva approvazione della legge, in conseguenza del rinvio alle Camere del provvedimento originario, ha posto l'esigenza di specifici chiarimenti interpretativi, con riferimento alla fondamentale ratio delle disposizioni in commento.

 

 

Parte prima

Sanatoria redditi da pensione di fonte estera

1. Ambito soggettivo.

Circa l'ambito soggettivo di applicazione della sanatoria oggetto di proroga, occorre anzitutto precisare che, ai fini della relativa individuazione, il testuale riferimento fatto al comma 1, secondo periodo, dell'art. 38 della legge in commento ai "soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140", consente di risolvere il problema di natura transitoria relativo ai soggetti che, non avendo effettuato il versamento della prima (o dell'unica) rata entro il 1° dicembre 1997 (termine finale originariamente previsto per l'esercizio della sanatoria), sono stati destinatari di accertamenti divenuti definitivi, ovvero di decisioni passate in giudicato, successivamente a tale data. Nei confronti di tali soggetti, infatti, la succitata norma di proroga spiega un'efficacia retroattiva, nel senso di ritenere irrilevanti - ancorché definitivi - sia i predetti accertamenti che le cennate decisioni degli Organi del contenzioso, sempreché, ovviamente, i soggetti destinatari provvedano entro il 30 giugno 1998 al versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto al 1° dicembre 1997.

Alla predetta efficacia retroattiva si associano, tuttavia, i tradizionali limiti del "fatto compiuto", nel senso che i menzionati atti o sentenze definitivi, qualora abbiano dato luogo a dei pagamenti, ne precludono qualsiasi possibilità di ripetizione, per la sopravvenuta intangibilità della posizione giuridico-fiscale.

Ove trattisi di periodi d'imposta accertati in via non definitiva, i contribuenti interessati che risultino già destinatari di iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio e intendano avvalersi della sanatoria appena prorogata possono presentare, con le modalità già indicate al paragrafo "5 - Sospensione della riscossione" della citata circolare n. 281/E del 1997, una apposita istanza di sospensione. Gli Uffici destinatari, come parimenti già previsto per siffatte ipotesi nello stesso paragrafo "5", adotteranno le necessarie iniziative per la concessione di un congruo periodo di sospensione della riscossione.

Tra i soggetti ammessi alla sanatoria, come già precisato nella medesima circolare n. 281/E del 1997, rientrano anche i titolari di pensioni maturate a seguito di attività lavorative prestate nelle zone di frontiera e nei Paesi esteri limitrofi. Tale determinazione infatti non è influenzata dall'esonero dei redditi di lavoro conseguente alla interpretazione autentica fornita, ora, con il comma 3 dell'art. 1 della legge in commento del comma 3, lett. c), dell'art. 3 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto le pensioni di natura privatistica, in conformità del modello OCSE, sono generalmente imponibili nel Paese di residenza del beneficiario.

 

 

2. Ambito oggettivo.

Nel confermare quanto già precisato nell'omologo paragrafo 2 della precedente circolare, si fa anzitutto presente che il ripetuto art. 38 della legge ha disposto al comma 1:

- il rinvio al 30 giugno, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi legali, del termine di versamento della seconda rata, originariamente fissato al 15 marzo 1998. Tale previsione riguarda, ovviamente, i soggetti che hanno provveduto al versamento della prima rata.

- la riapertura del termine di versamento della prima rata, originariamente fissato al 1° dicembre 1997, con obbligo di pagamento, in unica soluzione ed entro il 30 giugno 1998, delle somme dovute alla medesima data del 1° dicembre 1997, maggiorate degli interessi legali. Nonostante il tenore letterale della locuzione legale ("prima rata"), si ritiene che la riammissione in termine per usufruire della sanatoria riguardi non soltanto i soggetti che alla data del 1° dicembre 1997 non hanno versato la prima rata, ma anche quelli che non hanno effettuato alcun versamento.

- il conguaglio - per coloro che abbiano effettuato entro il 1° dicembre 1997 il versamento della prima rata in misura inferiore a quanto dovuto - delle somme relative, provvedendo, entro il 30 giugno 1998, al relativo versamento, previa maggiorazione degli interessi legali, calcolati dalla medesima data del 1° dicembre sulla differenza versata in meno relativamente alla stessa prima rata. Gli interessi legali non si applicano sulle somme dovute e non versate, in tutto o in parte, per la seconda rata.

Alle suesposte opportunità, disposte direttamente dalla legge di proroga, si associa ovviamente l'obbligo per gli interessati, per quanto già precisato nella precedente circolare relativamente all'articolo 9-bis della legge originaria, di presentare - ove non vi abbiano provveduto in precedenza - entro la data del 30 settembre 1998 una dichiarazione integrativa, sia pure diversamente e più sinteticamente articolata rispetto a quella indicata nella precedente circolare.

Con riguardo alla operatività temporale della sanatoria a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di proroga, si precisa che:

- i periodi di imposta interessati sono quelli relativi agli anni 1990 (per effetto della proroga biennale ex art. 57, comma 2, della legge n. 413 del 1991), 1992, 1993, 1994 e 1995; a questi si devono aggiungere anche i periodi d'imposta 1989 e 1991, qualora non fosse stata a suo tempo presentata la relativa dichiarazione dei redditi;

- per il periodo di imposta 1996, anche nel caso in cui non sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi, si applica la nuova versione del ravvedimento operoso di cui al comma 2 dell'art. 38 in commento;

- sono esclusi tutti i periodi d'imposta per i quali siano intervenuti avvisi di accertamento divenuti definitivi o decisioni passate in giudicato anteriormente alla data del 30 maggio 1997.

 

 

3. Dichiarazioni integrative.

Nel confermare, anche a tale proposito, quanto già precisato nella precedente circolare n. 281/E del 1997, in ordine sia alla ratio della dichiarazione integrativa che alle relative modalità di presentazione, compresi gli allegati, si fa presente che per quanto riguarda il suo aspetto contenutistico è stata introdotta una novità che agevola ulteriormente l'esercizio della sanatoria.

Infatti, come per le ordinarie dichiarazioni dei redditi, è consentita la presentazione di un modello "sintetico" predisposto esclusivamente con strumenti informatici.

Tale modello sintetico, stampato su fogli bianchi, consente di dichiarare contemporaneamente i redditi oggetto di sanatoria relativi a tutte le annualità interessate, coerentemente con le relative modalità di versamento.

Nel modello devono essere contenute le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del contribuente;

- eventuali dati anagrafici del soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente;

- periodi d'imposta interessati dalla sanatoria;

- ammontare complessivo dei redditi di una o più pensioni estere oggetto di sanatoria per ciascun periodo d'imposta;

- ammontare dell'imposta da pagare, nella misura del 25 per cento dell'imposta dovuta, per ciascun periodo d'imposta;

- indicazione della presenza di accertamento notificato per il relativo periodo d'imposta;

- eventuale indicazione della mancata presentazione della dichiarazione originaria per il relativo periodo d'imposta;

- indicazione dell'ammontare complessivamente dovuto per tutti i periodi d'imposta oggetto della sanatoria, al netto degli eventuali interessi legali;

- separata indicazione dei versamenti effettuati rispettivamente per le scadenze del 1° dicembre 1997, 16 marzo 1998 e 30 giugno 1998, al netto degli eventuali interessi legali.

Come già precisato, il modello deve essere compilato esclusivamente con strumenti informatici e sarà sottoscritto dal contribuente e da chi lo presenta in sua vece.

In allegato alla presente circolare sono riportate le specifiche tecniche per la stampa dei modelli sintetici in argomento.

Resta confermata la facoltà di presentare la dichiarazione secondo le ordinarie modalità come già previsto e disciplinato dalla circolare n. 281/E del 28 ottobre 1997.

La descritta semplificazione presuppone l'ovvia precisazione che il calcolo dell'imposta complessivamente versata, al fine di avvalersi della sanatoria in argomento, dovrà essere comunque eseguito secondo le modalità descritte nella medesima circolare n. 281/E del 1997 e con il supporto delle tabelle allegate, tenendo conto, in aggiunta, degli interessi legali, ove dovuti.

Come già anticipato, la presentazione delle dichiarazioni integrative, ovvero del modello sintetico , nonché dei relativi allegati, dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 1998, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, agli uffici competenti, come dettagliatamente indicato nella più volte citata circolare n. 281/E del 1997.

Relativamente ai termini fissati per gli adempimenti (presentazione delle dichiarazioni integrative; versamento di quanto dovuto a titolo di sanatoria ed, eventualmente, anche di ravvedimento operoso) da parte dei contribuenti domiciliati nelle località interessate da calamità naturali e che intendono avvalersi della presente sanatoria, trovano applicazione le disposizioni di proroga all'uopo previste in via generale dalla vigente normativa eccezionale recante interventi a favore delle popolazioni delle dette località.

 

 

4. Ravvedimento operoso.

Come anticipato, per i redditi di pensione di fonte estera percepiti nell'anno 1996 - già esclusi dalla sanatoria in base alla originaria disciplina, ma comunque suscettibili di ravvedimento secondo lo schema del tradizionale istituto di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 408 del 1990 - il comma 2 dell'articolo 38 in commento ha introdotto, per i soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996 (ove esistenti), una speciale versione di detto istituto, prevedendo, a differenza di quest'ultimo, che lo stesso:

- è esperibile anche in caso di omessa dichiarazione;

- comporta l'applicazione della soprattassa nella misura del 15 per cento.

Restano ferme tutte le restanti condizioni previste per l'esercizio del ravvedimento operoso (dichiarazione integrativa redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 600 del 1973) ovvero ostative all'esercizio stesso (accertamento del reddito di pensione omesso; notifiche di avvisi o richieste di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 concernenti redditi di pensione di fonte estera), nonché le modalità, ove compatibili, descritte nella circolare n. 22 del 20 maggio 1991 della Direzione generale delle imposte dirette per la compilazione, l'allegazione dei documenti e la spedizione delle dichiarazioni integrative.

Il ricorso a tale forma di ravvedimento, con i predetti elementi innovativi, si rende possibile, ovviamente, sempreché il versamento dell'imposta e della soprattassa è eseguito e la dichiarazione integrativa è presentata entro il 31 luglio 1998.

 

 

5. Modalità di versamento.

Per i versamenti di cui il comma 1 dell'art. 38 in oggetto ha disposto, con diverse modalità, una proroga generalizzata al 30 giugno 1998, valgono sostanzialmente le indicazioni fornite, sotto l'omonimo paragrafo, con la ripetuta circolare n. 281/E del 1997.

Si ribadisce, in particolare, che al predetto fine va utilizzato il codice-tributo "4358 - sanatoria fiscale per i redditi di pensione estera", già istituito in occasione della originaria sanatoria.

Per i redditi prodotti nel 1996, suscettibili della speciale forma di ravvedimento operoso avanti descritto, ai fini del versamento dell'imposta o della maggiore imposta Irpef dovuta, nonché della sanzione del 15 per cento vanno utilizzati gli stessi codici-tributo già istituiti in occasione dell'introduzione dell'ordinario istituto del ravvedimento operoso e cioè:

4014 Irpef in base a dichiarazione integrativa

4015 sovrattassa Irpef in base a dichiarazione integrativa.

Con riferimento al codice-tributo 4358 si ribadisce che, in caso di più annualità da sanare, l'importo da versare sarà dato dalla sommatoria di quanto dovuto per ciascuna annualità; gli interessi legali dovuti sono versati cumulandoli all'importo del tributo stesso, secondo le distinzioni riportate nello speciale modello di dichiarazione integrativa.

Il versamento, come in origine precisato, va effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, utilizzando la distinta Mod. 8 o, in caso di pagamento tramite uffici postali, il bollettino Mod. 11, ovvero in caso di delega alle banche, utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica color azzurro.

Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno d'imposta sui modelli di delega bancaria è l'anno nel quale si effettua il versamento (1998).

Per il ravvedimento operoso relativo ai redditi dell'anno d'imposta 1996, il periodo di riferimento è l'anno per il quale il pagamento viene effettuato (1996).

 

 

6. Sospensione della riscossione.

Relativamente all'argomento, per il quale si richiamano integralmente le precisazioni ed istruzioni fornite nell'ambito dell'omologo paragrafo della precedente circolare, si fa presente che gli Uffici destinatari della apposita istanza di sospensione delle iscrizioni a ruolo operate a titolo provvisorio, adotteranno - come già anticipato al paragrafo 1 della presente circolare - le necessarie iniziative al fine di concedere la richiesta sospensione per un congruo periodo di tempo. Gli stessi Uffici non mancheranno di rilevare tempestivamente le istanze che non risultino produttive di effetti, al fine di disporre l'eventuale ripristino della riscossione.

 

 

7. Effetti della sanatoria.

In proposito, valgono, con le debite variazioni soprattutto di ordine temporale, le precisazioni e le istruzioni fornite al paragrafo 6 della precedente circolare.

Si rappresenta, in particolare, che la precisazione ivi effettuata con riguardo alle annualità in scadenza al 31 dicembre 1997 deve ora intendersi riferita al 31 dicembre 1998.

Analogamente, per quanto precisato, successivamente, in merito alle annualità accertate, la "pendenza" da prendere in considerazione - ai fini della effettuazione delle eventuali iscrizioni a ruolo a titolo definitivo - è quella che si è protratta fino alla data del 30 giugno 1998.

 

 

Parte seconda

Redditi di lavoro prestato dai frontalieri

Il comma 3, primo periodo, della legge n. 146 del 8 maggio 1998, ha fornito una interpretazione autentica del comma 3, lett. c), dell'art. 3 del Testo Unico delle imposte dirette approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, precisando che l'esclusione dalla base imponibile Irpef, ivi prevista, opera anche per i redditi derivanti da attività lavorative prestate da soggetti residenti nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

Per una perfetta comprensione della disposizione in commento, occorre rammentare che, nel più generale contesto della disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, l'Amministrazione finanziaria è ripetutamente intervenuta, atteso anche il discontinuo indirizzo giurisprudenziale sulla materia e il formarsi di una elaborazione dottrinaria comprensibilmente non univoca, ove si consideri la complessità e quindi la poliedricità delle problematiche connesse, a seconda della fonte normativa considerata - di diritto interno o di natura pattizia - e dell'orientamento assunto in relazione ai diversi istituti o circostanze collaterali che attengono al lavoro dipendente transnazionale (A.I.R.E.; accordi di sicurezza sociale; assenza di una disposizione definitoria a livello comunitario del reddito di lavoro dipendente; ecc.)

In tale contesto, un rilievo non secondario ha rivestito il problema della individuazione del regime fiscale dei redditi percepiti da soggetti, residenti in Italia, in conseguenza di attività lavorative prestate nelle zone di frontiera e nei Paesi limitrofi.

Questo Dipartimento - analogamente alla soppressa Direzione Generale delle imposte dirette - non ha mancato, anche recentemente (si veda, in modo specifico, circolare n. 108/E del 3 maggio 1996 e, in via incidentale, circolare n. 281/E del 28 ottobre 1997) di ribadire che, in generale, i redditi dei lavoratori frontalieri residenti nel nostro Paese erano stati ritenuti quivi tassabili, in via esclusiva o comunque definitiva, ferma restando la possibilità di richiedere in questa seconda ipotesi la detrazione, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall'imposta netta italiana di quelle assolte all'estero a titolo definitivo. Ciò nel presupposto che nei confronti dei soggetti qualificabili come lavoratori frontalieri non trovasse applicazione l'esclusione dal reddito complessivo, assoggettabile all'Irpef, di cui all'art. 3, lett. c), del citato D.P.R. n. 917 del 1986, ritenendosi tale esclusione prevista a favore soltanto di quei lavoratori che si trasferivano stabilmente in uno Stato estero per svolgervi la propria attività lavorativa in via continuativa ed esclusiva.

Tale articolo, com'è noto, è stato però abrogato con l'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 - emanato in attuazione della delega governativa contenuta nell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, - sia pure con effetto dal periodo d'imposta 2001 (comma 2 del medesimo art. 5).

Da tale anno d'imposta, quindi, la nuova disciplina normativa risolve automaticamente, con riferimento anzitutto alle singole convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le diverse problematiche cui si è accennato all'inizio riguardo al trattamento fiscale in generale del reddito di lavoro dipendente transnazionale e di quello frontaliero in particolare.

Ciò posto, il chiarimento offerto, ora, dalla norma di interpretazione autentica di cui al precitato comma 3, primo periodo, dell'art. 38 rende palese la volontà del legislatore che, al fine precipuo di eliminare una obiettiva incertezza sulla portata dell'abrogato comma 3, lett. c), dell'art. 3 del ripetuto D.P.R. n. 917 del 1986, ha precisato che l'esclusione dalla base imponibile ivi prevista opera - fino a tutto l'anno 2000 - anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Con riserva di fornire ulteriori istruzioni circa gli effetti scaturenti da tale disposizione, con specifico riguardo ai periodi d'imposta intermedi, si fa presente, sin da ora, che per taluni di tali effetti ha provveduto direttamente lo stesso legislatore. Al secondo periodo del medesimo comma 3 è stato infatti previsto che i redditi di fonte transfrontaliera, anche se esclusi dalla base imponibile, sono comunque rilevanti ai fini della condizione di redditualità per essere considerati fiscalmente a carico. Parallelamente, gli stessi redditi, ai fini della valutazione della situazione economica dei percettori, dovranno essere assunti nell'ambito delle previste procedure di accesso alle varie prestazioni e servizi dello stato sociale.

La presente circolare viene trasmessa alle Direzioni Regionali delle entrate, agli Uffici delle entrate, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed ai Centri di servizio esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio di documentazione tributaria ed è pubblicata, unitamente alle specifiche tecniche per la stampa del modello sintetico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato 1

 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Corona Danese 

193,396 

187,674 

193,724 

193,909 

204,433 

242,524 

253,766 

290,941 

266,247 

Corona Norvegese 

199,734 

198,718 

191,494 

191,283 

198,301 

221,545 

228,581 

257,229 

238,987 

Corona Svedese 

212,418 

212,879 

202,782 

205,061 

212,119 

201,886 

209,009 

228,399 

230,087 

Dollaro Australiano 

1023,982 

1087,051 

935,518 

966,855 

904,314 

1068,738 

1179,184 

1207,163 

1.207,542 

Dollaro Canadese 

1059,484 

1159,116 

1026,424 

1083,848 

1018,683 

1219,004 

1180,66 

1186,978 

1.131,444 

Dollaro Usa 

1302,918 

1373,56 

1198,428 

1241,637 

1232,268 

1572,72 

1611,753 

1628,911 

1.542,968 

Dracma Greca 

9,184 

8,456 

7,565 

6,812 

6,457 

6,857 

6,647 

7,036 

6,411 

Escudo Portoghese 

9,025 

8,712 

8,406 

8,583 

9,13 

9,791 

9,722 

10,87 

10,007 

Fiorino Olandese 

658,595 

646,879 

658,236 

663,505 

701,729 

846,317 

886,951 

1015,935 

915,893 

Franco Belga 

35,405 

34,821 

35,873 

36,314 

38,376 

45,495 

48,275 

55,311 

49,868 

Franco Francese 

218,513 

215,068 

220,093 

219,869 

233,086 

277,538 

290,794 

326,629 

301,755 

Franco Svizzero 

889,675 

838,961 

864,128 

865,303 

878,504 

1064,634 

1180,823 

1379,871 

1.250,938 

Lira Irlandese 

1982,236 

1944,658 

1982,357 

1997,174 

2097,745 

2301,716 

2412,006 

2612,826 

2.468,978 

Lira Sterlina 

2315,438 

2248,584 

2133,214 

2187,385 

2164,095 

2360,948 

2467,341 

2571,647 

2.408,123 

Marco Finlandese 

311,015 

319,888 

313,468 

307,008 

275,016 

274,923 

309,57 

373,431 

336,168 

Marco Tedesco 

741,172 

719,709 

741,597 

747,656 

790,032 

950,697 

994,682 

1137,995 

1.026,254 

Peseta Spagnola 

11,175 

11,586 

11,763 

11,937 

12,034 

12,377 

12,046 

13,075 

12,192 

Scellino Austriaco 

105,406 

103,671 

105,401 

106,254 

112,311 

135,125 

141,384 

161,757 

144,870 

Yen Giapponese 

10,159 

9,966 

8,297 

9,226 

9,74 

14,22 

15,784 

17,452 

14,204 

Peso Argentino 

175,66 

20,27 

0,28 

0,131 

1249,321 

1600,549 

1614,181 

1627,412 

1.543,078 

Bolivar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezuelano 

89,869 

42,664 

25,52 

22,587 

18,661 

16,951 

11,307 

9,353 

3,918 

Real Brasiliano 

7,64 

803,06 

27,22 

3,837 

0,427 

29,343 

1839,566 

1778,503 

1.532,129 

 

 

Allegato 2

Specifiche tecniche per la stampa dei modelli sintetici ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 140 del 1997

Premessa.

I contribuenti che compilano la dichiarazione ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 140 del 1997 con strumenti informatici devono presentare all'Amministrazione finanziaria un modello "sintetico".

Il modello sintetico viene stampato su fogli bianchi e contiene i dati anagrafici del contribuente ed eventualmente di chi presenta la dichiarazione in sua vece, i dati contabili relativi ai vari anni d'imposta per i quali si ricorre alla sanatoria, nonché i dati dei versamenti eseguiti.

Il modello deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo rappresentante.

Formato dei modelli.

I modelli devono essere stampati su fogli singoli mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampante che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei dati nel tempo.

I fogli, di formato A4, devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza : cm 21,0;

altezza : cm 29,7.

È anche autorizzata la stampa meccanografica su modelli a striscia continua mediante l'utilizzo delle medesime stampanti sopra indicate. I fogli devono essere resi separabili mediante perforazione lungo i lembi di separazione; sulle bande laterali di trascinamento deve essere stampata l'avvertenza

"ATTENZIONE : separare i fogli all'atto della presentazione del modello e privarli delle bande laterali di trascinamento".

I singoli fogli, privati delle bande laterali di trascinamento, devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza : cm 21,0;

altezza : 11 e 4/6 pollici

Caratteristiche della carta dei modelli.

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Colori e modalità di stampa.

I modelli devono essere stampati su fogli bianchi utilizzando il solo colore nero; la stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli lasciando in bianco il relativo retro.

I modelli non devono presentare retinature, macchie, timbrature o segnature, ad esclusione della firma specificatamente prevista nell'apposito spazio, né altri segni prestampati ad esclusione di eventuali caratteri di allineamento della stampa da prevedere nella prima riga del modello destinata alle informazioni-utente o di diciture da prevedere nell'ultima riga destinata alle generalità di chi predispone il prodotto informatico di stampa.

I dati devono essere stampati utilizzando il tipo carattere "COURIER" o, in assenza di esso, un altro carattere a passo fisso, con densità orizzontale di 10 caratteri per pollice e densità verticale di 6 righe per pollice. I caratteri devono essere stampati in maiuscolo, non devono essere in grassetto né in corsivo e non devono presentare sottolineature.

La qualità di stampa deve garantire la completa leggibilità dei dati nel tempo, anche attraverso sistemi di lettura ottica automatica.

I dati da stampare devono essere ricompresi in un'area di 63 sesti di pollice di altezza e di 75 decimi di pollice in larghezza. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Specifiche di stampa.

I dati da stampare nel modello sintetico devono rispettare le seguenti regole generali:

- gli importi devono essere stampati senza gli zeri non significativi, punti o caratteri di separazione delle cifre e devono essere espressi in migliaia di lire;

- le date devono essere stampate senza caratteri di separazione, specificando sempre tutti i caratteri richiesti (ad es. la data 1° dicembre 1997 deve essere stampata nel formato "01121997").

Di seguito sono riportate le "Specifiche generali di stampa" dei fogli di cui è composto il modello sintetico.

Specifiche generali di stampa

 

 

 

 

 

Descrizione del modello sintetico 

Rigo 

Da pos. 

A pos. 

Valore 

1 

1 

1 

Impostato a spazi 

1 

2 

56 

Riga-utente in formato libero 

1 

57 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

2 

1 

26 

"Dich. Art. 9-bis L. n. 140 del 1997" 

2 

27 

39 

Impostato a spazi 

2 

40 

41 

"01" 

2 

42 

57 

Impostato a spazi 

2 

58 

60 

"211" (codice di ridondanza del mod. PC) 

2 

61 

66 

Impostato a spazi 

2 

67 

71 

"10101" (Codice OCR del mod. PC) 

2 

72 

74 

Impostato a spazi 

2 

75 

75 

Marca di sincronizzazione (carattere "X") 

 

 

 

 

3 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

4 

1 

15 

"Codice fiscale" 

4 

16 

16 

Impostato a spazi 

4 

17 

32 

Codice fiscale del contribuente 

4 

33 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

5 

1 

75 

Impostato a spazi 

Attenzione! I seguenti campi (dal rigo 6 al rigo 18 compresi) devono essere riportati solo sulla prima  

pagina del modello sintetico. Nelle pagine successive alla prima tali righi devono essere impostati a spazi 

 

 

 

 

6 

1 

14 

"Contribuente" 

6 

15 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

7 

1 

8 

"Cognome:" 

7 

9 

9 

Impostato a spazi 

7 

10 

75 

Cognome del contribuente 

 

 

 

 

8 

1 

5 

"Nome:" 

8 

6 

9 

Impostato a spazi 

8 

10 

75 

Nome del contribuente 

 

 

 

 

9 

1 

3 

"Nat" 

9 

4 

4 

Impostare "A" oppure "O", in base al sesso del contribuente 

9 

5 

5 

Impostato a spazi 

9 

6 

8 

"Il:" 

9 

9 

9 

Impostato a spazi 

9 

10 

17 

Data di nascita del contribuente (nel formato ggmmaaaa) 

9 

18 

18 

Impostato a spazi 

9 

19 

20 

"A:" 

9 

21 

21 

Impostato a spazi 

9 

22 

70 

Comune di nascita del contribuente 

9 

71 

71 

Impostato a spazi 

9 

72 

72 

"(" 

9 

73 

74 

Provincia di nascita del contribuente 

9 

75 

75 

")" 

 

 

 

 

10 

1 

12 

"Residente A:" 

10 

13 

13 

Impostato a spazi 

10 

14 

59 

Comune di residenza del contribuente 

10 

60 

60 

Impostato a spazi 

10 

61 

61 

"(" 

10 

62 

63 

Provincia di residenza del contribuente 

10 

64 

64 

")" 

10 

65 

65 

Impostato a spazi 

10 

66 

69 

"CAP:" 

10 

70 

70 

Impostato a spazi 

10 

71 

75 

Cap di residenza del contribuente 

 

 

 

 

11 

1 

10 

"Indirizzo" 

11 

11 

13 

Impostato a spazi 

11 

14 

75 

Indirizzo di residenza del contribuente 

 

 

 

 

12 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

13 

1 

16 

"Rappresentante -" 

13 

17 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

14 

1 

8 

"Cognome:" 

14 

9 

9 

Impostato a spazi 

14 

10 

75 

Cognome del rappresentante 

 

 

 

 

15 

1 

5 

"Nome:" 

15 

6 

9 

Impostato a spazi 

15 

10 

75 

Nome del rappresentante 

 

 

 

 

16 

1 

3 

"Nat" 

16 

4 

4 

Impostare "A" oppure "O", in base al sesso del rappresentante 

16 

5 

5 

Impostato a spazi 

16 

6 

8 

"Il:" 

16 

9 

9 

Impostato a spazi 

16 

10 

17 

Data di nascita del rappresentante (nel formato ggmmaaaa) 

16 

18 

18 

Impostato a spazi 

16 

19 

20 

"A:" 

16 

21 

21 

Impostato a spazi 

16 

22 

70 

Comune di nascita del rappresentante 

16 

71 

71 

Impostato a spazi 

16 

72 

72 

"(" 

16 

73 

74 

Provincia di nascita del rappresentate 

16 

75 

75 

")" 

 

 

 

 

17 

1 

12 

"Residente A:" 

17 

13 

13 

Impostato a spazi 

17 

14 

59 

Comune di residenza del rappresentante 

17 

60 

60 

Impostato a spazi 

17 

61 

17 

"(" 

17 

62 

63 

Provincia di residenza del rappresentante 

17 

64 

64 

")" 

17 

65 

65 

Impostato a spazi 

17 

66 

69 

"Cap:" 

17 

70 

70 

Impostato a spazi 

17 

71 

75 

Cap di residenza del rappresentante 

 

 

 

 

18 

1 

10 

"Indirizzo:" 

18 

11 

13 

Impostato a spazi 

18 

14 

75 

Indirizzo di residenza del rappresentante 

 

 

 

 

Dati relativi ai vari periodi d'imposta per i quali si ricorre alla sanatoria 

19 

1 

75 

Linea di separazione (carattere "_") 

 

 

 

 

20 

1 

2 

"--" 

20 

3 

3 

Impostato a spazi 

20 

4 

10 

"Anno 19" 

20 

11 

12 

Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera 

20 

13 

14 

Impostato a spazi 

20 

15 

15 

"-" 

20 

16 

17 

Impostato a spazi 

20 

49 

57 

Redditi di pensione estera 

20 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

21 

1 

17 

Impostato a spazi 

21 

18 

38 

"Imposta dovuta (25%):" 

21 

39 

48 

Impostato a spazi 

21 

49 

57 

Importo dovuto in base alla sanatoria 

21 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

22 

1 

17 

Impostato a spazi 

22 

18 

41 

"Accertamento notificato:" 

22 

42 

43 

Impostato a spazi 

22 

44 

44 

Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per 

 

 

 

notifica avvenuta) 

22 

45 

48 

Impostato a spazi 

22 

49 

69 

"dichiarazione omessa:" 

22 

70 

71 

Impostato a spazi 

22 

72 

72 

Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria 

 

 

 

(impostare "X" per dichiarazione originaria omessa) 

22 

73 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

23 

1 

75 

Linea di separazione (carattere "_") 

 

 

 

 

24 

1 

2 

"--" 

24 

3 

3 

Impostato a spazi 

24 

4 

10 

"Anno 19" 

24 

11 

12 

Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi  

 

 

 

di pensione estera 

24 

13 

14 

Impostato a spazi 

24 

15 

15 

"-" 

24 

16 

17 

Impostato a spazi 

24 

18 

44 

"Redditi di pensione estera:" 

24 

45 

48 

Impostato a spazi 

24 

49 

57 

Redditi di pensione estera 

24 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

25 

1 

17 

Impostato a spazi 

25 

18 

38 

"Imposta dovuta (25%):" 

25 

39 

48 

Impostato a spazi 

25 

49 

57 

Importo dovuto in base alla sanatoria 

25 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

Descrizione del modello sintetico 

Rigo 

Da pos. 

A pos. 

Valore 

 

 

 

 

26 

1 

17 

Impostato a spazi 

26 

18 

41 

"Accertamento notificato:" 

26 

42 

43 

Impostato a spazi 

26 

44 

44 

Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per 

 

 

 

notifica avvenuta) 

26 

45 

48 

Impostato a spazi 

26 

49 

69 

"Dichiarazione omessa:" 

26 

70 

71 

Impostato a spazi 

26 

72 

72 

Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria 

 

 

 

(impostare "X" per dichiarazione originaria omessa) 

26 

73 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

27 

1 

75 

Linea di separazione (carattere "_") 

 

 

 

 

28 

1 

2 

"--" 

28 

3 

3 

Impostato a spazi 

28 

4 

10 

"Anno 19" 

28 

11 

12 

Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera 

28 

13 

14 

Impostato a spazi 

28 

15 

15 

"-" 

28 

16 

17 

Impostato a spazi 

28 

18 

44 

"Redditi di pensione estera:" 

28 

45 

48 

Impostato a spazi 

28 

49 

57 

Redditi di pensione estera 

28 

58 

75 

Impostato a spazi 

28 

49 

57 

Redditi di pensione estera 

28 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

29 

1 

17 

Impostato a spazi 

29 

18 

38 

"Imposta dovuta (25%):" 

29 

39 

48 

Impostato a spazi 

29 

49 

57 

Importo dovuto in base alla sanatoria 

29 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

30 

1 

17 

Impostato a spazi 

30 

18 

41 

"Accertamento notificato:" 

30 

42 

43 

Impostato a spazi 

30 

44 

44 

Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per  

 

 

 

notifica avvenuta) 

30 

45 

48 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

31 

1 

75 

Linea di separazione (carattere "-") 

 

 

 

 

32 

1 

2 

"--" 

32 

3 

3 

Impostato a spazi 

32 

4 

10 

"Anno 19" 

32 

11 

12 

Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera 

32 

13 

14 

Impostato a spazi 

32 

15 

15 

"-" 

32 

16 

17 

Impostato a spazi 

32 

18 

44 

"Redditi di pensione estera:" 

32 

45 

48 

Impostato a spazi 

32 

49 

57 

Redditi di pensione estera 

32 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

33 

1 

17 

Impostato a spazi 

33 

18 

38 

"Imposta dovuta (25%):" 

33 

39 

48 

Impostato a spazi 

33 

49 

57 

Importo dovuto in base alla sanatoria 

33 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

34 

1 

17 

Impostato a spazi 

34 

18 

41 

"Accertamento notificato:" 

34 

42 

43 

Impostato a spazi 

34 

44 

44 

Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per  

 

 

 

notifica avvenuta) 

34 

45 

48 

Impostato a spazi 

34 

49 

69 

"Dichiarazione omessa:" 

34 

70 

71 

Impostato a spazi 

34 

72 

72 

Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione  

 

 

 

originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa) 

34 

73 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

35 

1 

75 

Linea di separazione (carattere "-") 

 

 

 

 

36 

1 

2 

"--" 

36 

3 

3 

Impostato a spazi 

36 

4 

10 

"Anno 19" 

36 

11 

12 

Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera 

36 

13 

14 

Impostato a spazi 

36 

15 

15 

"-" 

36 

16 

17 

Impostato a spazi 

36 

18 

44 

"Redditi di pensione estera:" 

36 

45 

48 

Impostato a spazi 

36 

49 

57 

Redditi di pensione estera 

36 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

37 

1 

17 

Impostato a spazi 

37 

18 

38 

"Imposta dovuta (25%):" 

37 

39 

48 

Impostato a spazi 

37 

49 

57 

Importo dovuto in base alla sanatoria 

37 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

38 

1 

17 

Impostato a spazi 

38 

18 

41 

"Accertamento notificato:" 

38 

42 

43 

Impostato a spazi 

38 

44 

44 

Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per 

 

 

 

notifica avvenuta) 

38 

45 

48 

Impostato a spazi 

38 

49 

69 

"Dichiarazione omessa:" 

38 

70 

71 

Impostato a spazi 

38 

72 

72 

Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria 

 

 

 

(impostare "X" per dichiarazione originaria omessa) 

38 

73 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

39 

1 

75 

Linea di separazione (carattere "_") 

 

 

 

 

40 

1 

2 

"--" 

40 

3 

3 

Impostato a spazi 

40 

4 

10 

"Anno 19" 

40 

11 

12 

Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi  

 

 

 

di pensione estera 

40 

13 

14 

Impostato a spazi 

40 

15 

15 

"-" 

 

 

 

Descrizione del modello sintetico 

Rigo 

Da pos. 

A pos. 

Valore 

 

 

 

 

40 

16 

17 

Impostato a spazi 

40 

18 

44 

"Redditi di pensione estera:" 

40 

45 

48 

Impostato a spazi 

40 

49 

57 

Redditi di pensione estera 

40 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

41 

1 

17 

Impostato a spazi 

41 

18 

38 

"Imposta dovuta (25%):" 

41 

39 

48 

Impostato a spazi 

41 

49 

57 

Importo dovuto in base alla sanatoria 

41 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

42 

1 

17 

Impostato a spazi 

42 

18 

41 

"Accertamento notificato:" 

42 

42 

43 

Impostato a spazi 

42 

44 

44 

Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per  

 

 

 

notifica avvenuta) 

42 

45 

48 

Impostato a spazi 

42 

49 

69 

"Dichiarazione omessa:" 

42 

70 

71 

Impostato a spazi 

42 

72 

72 

Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria  

 

 

 

(impostare "X" per dichiarazione originaria omessa) 

42 

73 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

43 

1 

75 

Linea di separazione (carattere "_") 

 

 

 

 

44 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

45 

1 

32 

"Importo complessivamente dovuto:" 

45 

33 

48 

Impostato a spazi 

45 

49 

57 

Importo complessivo derivante dalla somma degli importi dovuti per i vari anni 

46 

1 

75 

Linea di separazione (carattere "_") 

 

 

 

 

47 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

48 

1 

40 

Impostato a spazi 

48 

41 

44 

"Data" 

48 

45 

52 

Impostato a spazi 

48 

53 

58 

"Codice" 

48 

59 

68 

Impostato a spazi 

48 

69 

75 

"Importo" 

 

 

 

 

49 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

50 

1 

3 

Impostato a spazi 

50 

4 

38 

"Versamenti effettuati al 02/12/1997" 

50 

39 

39 

Impostato a spazi 

50 

40 

45 

Data del versamento (nel formato ggmmaaaa) 

50 

46 

50 

Impostato a spazi 

50 

51 

61 

Codice del versamento 

50 

62 

64 

Impostato a spazi 

50 

65 

75 

Importo del versamento 

 

 

 

 

51 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

52 

1 

3 

Impostato a spazi 

52 

4 

38 

"Versamenti effettuati al 16/03/1998" 

52 

39 

39 

Impostato a spazi 

52 

40 

45 

Data del versamento (nel formato ggmmaaaa) 

52 

46 

50 

Impostato a spazi 

52 

51 

61 

Codice del versamento 

52 

62 

64 

Impostato a spazi 

52 

65 

75 

Importo del versamento 

 

 

 

 

53 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

54 

1 

3 

Impostato a spazi 

54 

4 

38 

"Versamenti effettuati al 30/06/1998" 

54 

39 

39 

Impostato a spazi 

54 

40 

45 

Data del versamento (nel formato ggmmaaaa) 

54 

46 

50 

Impostato a spazi 

54 

51 

61 

Codice del versamento 

54 

62 

64 

Impostato a spazi 

54 

65 

75 

Importo del versamento 

 

 

 

 

55 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

56 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

57 

1 

37 

Impostato a spazi 

57 

38 

55 

"Firma contribuente o rappresentante" 

57 

56 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

58 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

59 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

60 

1 

35 

Impostato a spazi 

60 

36 

36 

"!" 

60 

37 

56 

Spazio per la firma del contribuente o del rappresentante (caratt. "_") 

60 

57 

57 

"!" 

60 

58 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

61 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

62 

1 

75 

Impostato a spazi 

 

 

 

 

63 

1 

9 

Impostato a spazi 

63 

10 

54 

Spazio per gli estremi del soggetto che predispone il prodotto informatico per la  

 

 

 

stampa del modello 

63 

55 

67 

Impostato a spazi 

63 

68 

68 

Spazio per la marca di "fine dichiarazione" (impostare "X" solo se la presente è  

 

 

 

l'ultima pagina del modello sintetico) 

63 

69 

70 

Impostato a spazi 

63 

71 

72 

"K1" (Codice di documento del Foglio Base del modello sintetico 

63 

73 

74 

Impostato a spazi 

63 

75 

75 

Marca di allineamento (carattere "X") 

 

 

Allegato 3

Legge 8 maggio 1998, n. 146 - Stralcio

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

     Art. 38

Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera

1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.

2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalità di cui all'ottavo comma dell'articolo 9 e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nonché delle modalità di cui al quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento.

3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

     Art. 39

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.