§ 98.1.39236 - Circolare 9 aprile 1998, n. 80 .
98-80. Decreto ministeriale 9 gennaio 1998 pubblicato sul supplemento n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. l4 del 19 gennaio 1998. Dichiarazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/04/1998
Numero:80

§ 98.1.39236 - Circolare 9 aprile 1998, n. 80 .

98-80. Decreto ministeriale 9 gennaio 1998 pubblicato sul supplemento n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. l4 del 19 gennaio 1998. Dichiarazioni sostitutive di periodi assicurativi. Precisazioni in merito alla compilazione dei modelli O1/M e O1/M-SOST.

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

 

 

Ai dirigenti centrali e periferici 

 

Ai coordinatori generali, centrali  

 

e periferici dei rami professionali 

 

Al coordinatore generale medico  

 

legale e primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al presidente 

 

Ai consiglieri di amministrazione 

 

Al presidente e ai membri del consiglio  

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai presidenti dei comitati ammin. tori  

 

di fondi, gestione e casse 

 

Ai presidenti dei comitati regionali 

 

Ai presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

Art. 7 del D.M. 9 gennaio 1998: certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). Dall'anno 1998 la CUD sostituisce la copia del modello O1/M per il lavoratore;

Art. 9 del D.M. 9 gennaio 1998: dichiarazione sostitutiva per l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria;

Dichiarazioni sostitutive;

Precisazioni sulla compilazione dei modelli O1/M e O1/M-SOST relativamente ai dati da fornire ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 564 del 1996.

Sottoscrizione dei modelli O1/M relativi all'anno 1997 con sistemi di elaborazione automatica;

Trasmissione dell'elenco aggiornato dei codici "tipo rapporto" da utilizzare per la compilazione dei modelli O1/M e O1/M-SOST.

 

 

Premessa.

Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituisce l'articolo 7-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

In base alla nuova disposizione concernente le certificazioni dei sostituti di imposta, viene istituita una 'certificazione unicà (CUD) che sostituisce anche quelle previste ai fini contributivi.

In attuazione di quanto disposto dalla norma sopra citata, il Ministero delle Finanze ha emanato il decreto ministeriale 9 gennaio 1998, che agli articoli 7 e 9 contiene disposizioni che hanno rilevanti riflessi sulle procedure dell'Istituto.

 

 

1. Art. 7 del D.M. 9 gennaio 1998: certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Con l'art. 7 del decreto ministeriale in oggetto è stato approvato lo schema di certificazione unica - modello CUD - per l'attestazione dell'ammontare relativo al 1998 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

In base all'art. 7, comma 1, punto b) del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, la predetta certificazione sostituisce, a partire dalla competenza 1998, la copia del modello O1/M che il datore di lavoro era tenuto a consegnare al lavoratore secondo quanto stabilito dalla normativa previgente in materia.

Tale certificazione è rilasciata dal sostituto di imposta entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro non sostituti di imposta, ancorché non destinatari della disposizione, potranno compilare e consegnare all'interessato, una certificazione conforme allo schema della CUD, con i soli dati identificativi del

datore di lavoro, del dipendente e quelli relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Per la compilazione del modello CUD si richiamano le istruzioni di cui all'allegato E del D.M. 9 gennaio 1998. Al riguardo si precisa che nel campo 29 "trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali INPS operate a carico del lavoratore" vanno riportati i contributi a carico del lavoratore trattenuti nell'anno cui si riferisce la certificazione. Non devono essere riportati i contributi di pertinenza del lavoratore relativi alle componenti variabili della retribuzione i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo.

 

 

2. Art. 9 del D.M. 9 gennaio 1998: dichiarazione sostitutiva per l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Il D.Lgs. n. 241 del 1997 prevede l'unificazione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali, il che comporta l'inclusione nella nuova dichiarazione unificata delle informazioni relative alle denunce annuali delle retribuzioni soggette a contribuzione finora comunicate direttamente all'INPS tramite i modelli O1/M.

Le dichiarazioni unificate verranno canalizzate verso il Ministero delle Finanze, che successivamente provvederà a renderne disponibili i dati per l'Istituto.

Sulla materia si fa riserva di fornire successive istruzioni.

In relazione all'esigenza di mantenere la tempestività nella erogazione delle prestazioni da parte dell'Istituto, l'articolo 9 del D.M. in argomento prevede che il datore di lavoro, anche se non sostituto di imposta, è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonché degli altri adempimenti istituzionali, apposita dichiarazione, con le modalità fissate dall'Istituto per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tale dichiarazione deve essere rilasciata, per i dipendenti da aziende D.M. 5 febbraio 1969, attraverso il già previsto modello O1/M-SOST.

 

 

3. Dichiarazioni sostitutive per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Anche per i lavoratori agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, il datore di lavoro dovrà rilasciare, a richiesta degli interessati, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonché degli altri adempimenti istituzionali dell'INPS, apposite dichiarazioni sostitutive secondo lo schema che si allega (allegato 1).

 

 

4. Dichiarazioni sostitutive per i collaboratori coordinati continuativi e per i venditori porta a porta.

La dichiarazione sostitutiva relativa alla contribuzione versata dai committenti per i collaboratori coordinati continuativi e per i venditori porta a porta nella gestione separata 'lavoratori autonomì dovrà essere rilasciata secondo lo schema allegato (allegato 2).

 

 

5. Precisazioni sulla compilazione del quadro 'c' dei modelli O1/m- e O1/m-sost relativamente ai dati da fornire ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 564 del 1996.

Con circolare n. 274 del 30 dicembre 1997 sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli O1/M relativi all'anno 1997, da presentare, come disposto con successiva circolare n. 49 del 27.2.1998, entro il 30 giugno 1998.

In particolare al punto 2 è stato precisato che, per la comunicazione dei dati utili alla valutazione ai fini pensionistici dei periodi di malattia retribuiti eccedenti il limite dei 12 mesi, deve essere utilizzato il quadro 'C', indicando nel campo "TIPO" i codici "M6" e "M7", rispettivamente per i periodi di malattia di che trattasi relativi al 1996 e al 1997.L'esposizione dei predetti dati relativamente al 1998 dovrà avvenire con le stesse modalità utilizzando il codice di nuova istituzione "M8".

Relativamente alla comunicazione dei dati in questione sono in corso contatti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di conoscere se esistono iniziative in ordine ad interventi volti alla modifica della norma.

Peraltro, in attesa dei chiarimenti ministeriali, i predetti dati dovranno essere riportati nelle dichiarazioni sostitutive (O1/M-SOST) per consentire la determinazione delle prestazioni pensionistiche in base alla vigente normativa (cfr. circolare n. 261 del 22 dicembre 1997.)

Per quanto concerne i malati terminali, si precisa che la valutazione dei dati di cui trattasi verrà effettuata al momento della liquidazione della pensione: l'avente diritto documenterà eventualmente la circostanza, in base a quanto specificato nella lettera del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale allegata alla circolare INPS n. 261 del 22 dicembre 1997 e che di seguito si ripropone (allegato 3).

Relativamente ai dati da esporre nei modelli O1/M-SOST per gli anni successivi al 1998, si fa riserva di impartire istruzioni in merito, al fine di armonizzarle con quanto sarà stabilito in sede di definizione della dichiarazione unificata di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 241/1997.

Poiché per le retribuzioni relative all'anno 1998 e seguenti, come precisato al precedente punto 2, i modelli O1/M saranno sostituiti dalla dichiarazione unificata prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 241/97, le aziende che cessano definitivamente nel corso del 1998 non dovranno più compilare e consegnare i modelli O1/M entro 30 giorni dalla data della cessazione. In caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro nel corso del 1998 i datori di lavoro non dovranno più consegnare a ciascun dipendente la copia del modello O1/M di sua spettanza.

Le aziende stesse rilasceranno a richiesta del lavoratore il modello O1/M-SOST e si atterrano per quanto riguarda la dichiarazione unificata alle istruzioni che saranno impartite successivamente.

Le copie dei modelli O1/M relativi al 1998 già consegnate ai lavoratori, se complete dei dati necessari, potranno essere utilizzate agli stessi fini dei modelli O1/M-SOST.

 

 

6. Sottoscrizione dei modelli O1/m- relativi all'anno 1997 con sistemi di elaborazione automatica.

Analogamente a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che consente la sottoscrizione della CUD anche mediante sistemi di elaborazione automatica, si autorizzano le aziende che presentano i modelli O1/M mediante supporto magnetico, a sottoscrivere la copia dei modelli O1/M da consegnare ai lavoratori mediante sistemi di elaborazione automatica.

 

 

7. Trasmissione dell'elenco aggiornato dei codici "tipo rapporto" da utilizzare per la compilazione dei modelli O1/m- e O1/m-sost.

Nella casella "tipo rapporto" vanno registrati i valori corrispondenti ai codici sottoelencati:

15 - lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, ex art. 16 L. n. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circ. INPS n. 41/94).

19 - lavoratori e soci svantaggiati ex art. 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. INPS n. 296/92).

27 - operai o impiegati delle aziende di pubblici servizi di trasporto con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. INPS n. 249 del 5/11/93).

28 - operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25% dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. INPS n. 249 del 5/11/93).

29 - lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 451/1994 (calzaturieri). Sgravio del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. INPS n. 219 del 2.8.1996 e n. 204 del 24.10.1997).

38 - lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, ex art. 16 L. n. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50% (circ. INPS n. 41/94).

39 - lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, ex art. 16 L. n. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25% (circ. INPS n. 41/94).

40 - lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, ex art. 16 L. n. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40% (circ. INPS n. 236/96).

46 - lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. INPS n. 174/97).

47 - lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50% (circ. INPS n. 174/97).

50 - lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 451/1994 (calzaturieri). Sgravio del 75% dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. INPS n. 219 del 2.8.1995 e n. 204 del 14.10.1997).

52 - lavoratori con contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 863 del 1984.

53 - lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 863 del 1984, e art. 8, c.2, legge n. 407 del 1990, per i quali compete dal datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti.

54 - lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 291 del 1988 per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a proprio carico (circ. INPS n. 164/88).

55 - lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 3 del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181 (circ. INPS n. 260/89).

56 - lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 9 del D.L. 22 novembre 1990, n. 337 per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25% dei contributi previdenziali ed assistenziali a proprio carico (circ. INPS n. 261/90).

57 - lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40% dei contributi previdenziali ed assistenziali a proprio carico (circ. INPS n. 25/91).

58 - lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 25/91).

59 - lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 25/91).

75 - lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (circ. INPS n. 260/91).

76 - per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (circ. INPS n. 260/91).

77 - lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. INPS n. 260/91).

78 - lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 15 ottobre 91, n. 344 (profughi circ. INPS n. 50/92).

81 - dirigenti iscritti all'INPDAI dopo il 31/12/95, assunti ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1996, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 159/97).

84 - lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 215/91).

85 - lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 215/91).

86 - lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L.n. 8 ottobre 1992, n. 398 (circ. INPS n. 260/92).

89 - lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 451/1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100% spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100% spetta per un anno (circ. INPS n. 219 del 2.8.1995 e n. 204 del 14.10.1997).

91 - giornalisti dipendenti della RAI, già iscritti all'INPGI, che si sono avvalsi dell'opzione per l'INPS ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 509/1994.

92 - dirigenti iscritti all'INPDAI prima del 31/12/95, assunti ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1996, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 2/97).

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato dovranno essere compilati, secondo le consuete modalità, due modelli O1/M il secondo dei quali (riferito al periodo dell'anno con contratto a tempo indeterminato) non dovrà recare alcun dato nella casella "TIPO RAPP."

Il Direttore Generale

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

Mod.DMAG/SOST

Dichiarazione di periodi assicurativi.

Dati identificativi del datore di lavoro:

 

 

 

Denominazione azienda 

 

Codice fiscale azienda 

 

Codice INPS azienda 

 

Dati identificativi del lavoratore: 

Cognome e nome: 

 

Sesso 

 

Data e luogo di nascita: 

 

Codice fiscale: 

 

OTI/OTD/CI: [*] 

 

[*] Indicare "OTD" se trattasi di operaio agricolo a tempo determinato, "CI" se compartecipante individuale, "OTI" se operaio agricolo a tempo indeterminato

Mese e anno tipo (**) n. giornate retribuzione (***)

mm aaaa Retrib.

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

 

(**) O = ordinaria; M = malattia o infortunio con retribuzione intera o ridotta; P = assenze involontarie diverse da M con retribuzione intera o ridotta.

(***) Se trattasi di OTD, il dato va compilato solo se la retribuzione sulla quale è stata calcolata la contribuzione è quella effettiva.

Dichiarazione di responsabilità

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli e incomplete, attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono completi e veritieri. Attesta altresì che sulle retribuzioni dichiarate:

 

sono stati interamente versati i contributi IVS .. non sono stati versati, ma sono comunque dovuti i  

contributi IVS relativi ai seguenti periodi 

 

Data, timbro e firma del titolare o del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

Allegato 2

Mod. GLA/SOST

Dichiarazione di periodi assicurativi.

 

 

 

 

Dati identificativi del committente. 

Denominazione o cognome e nome: 

 

Indirizzo sede o filiale: 

 

Codice fiscale: 

 

Dati identificativi dell'assicurato. 

Cognome e nome: 

 

Sesso 

 

Data e luogo di nascita: 

 

Codice fiscale: 

 

Corresp. per. rif. attività importo

Compenso dal al aliq. imponibile contributi

Mese anno mm/aaaa mm/aaaa % contrib.vo versati

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

 

Dichiarazione di responsabilità

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli e incomplete, attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono completi e veritieri.

Data, timbro e firma del committente o del legale rappresentante dell'azienda committente

 

 

Allegato 3

Roma, 24 GIU. 1997

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale

DIV. X

 

Al Ministero del Tesoro 

 

Gabinetto 

 

All'INPS - Direzione Generale 

 

All'INPDAP - Direzione Generale 

 

Prot. n. 10PS/90120/140 

 

Roma 

Oggetto: Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - articolo 1, comma 5. Assenza per malattia ai fini pensionistici. Malati terminali.

Com'è noto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma 39, della legge 8 ottobre 1995, n. 335 prevede all'art. 1, comma 5 che, per i lavoratori dipendenti, i periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati, ai fini pensionistici, al 50 per cento, fatta eccezione per i soli malati terminali.

Al riguardo questo Ministero - al fine di una precisa individuazione della categoria oggetto della eccezione sopra richiamata - ha ritenuto di acquisire il determinante avviso del Ministero della Sanità.

Ciò posto il citato Dicastero ha fatto presente che "per malato terminale deve intendersi il paziente affetto da patologie evolutive, il cui decorso è nella fase della irreversibilità clinica e l'aspettativa della morte, conseguenza della malattia, è con molta probabilità a breve scadenza.

L'attributo "terminale" è sinonimo di "morente" aggettivo meno usato per evidenti difficoltà di comunicazioni.

La durata del periodo terminale della malattia inguaribile è variabile (mesi ma anche anni in particolari situazioni).

Si può ragionevolmente affermare che qualsiasi condizione patologica ad etiologia la più varia (neoplastica, degenerativa, traumatica, infettiva, deficitaria, ect.) sia giunta ad una situazione di irreversibilità clinica, quando le alterazioni funzionali che rivelano lo scompenso di organi ed apparati vitali, ad essa riconducibili direttamente o indirettamente, non siano più controllate da terapia attiva, divenuta oramai inefficace dal punto di vista dei risultati e quindi inidonea ad arrestare il fatale processo evolutivo.

Non assume particolare rilievo l'osservazione che nella fase ora descritta, al paziente vengano somministrate

meno, cure palliative, volte esclusivamente al sollievo dai sintomi ed alla gestione psicologica di un percorso a termine ormai inevitabile.

La previsione del verificarsi dell'evento letale, ossia il giudizio prognostico, è compito del medico curante e si fonda sulle specifiche conoscenze scientifiche e quindi sull'esatta diagnosi nonché sull'esperienza di quanto si è verificato in casi analoghi e nelle medesime condizioni ed infine sulla valutazione, non solo razionale e tecnica, del quid soggettivo che attenua l'automatismo della correlazione diagnosi-prognosi e conferisce individualità alla malattia di ogni singola persona".

Il Direttore Generale