§ 98.1.38714 - Circolare 22 dicembre 1997, n. 261 .
Articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Valutazione, ai fini pensionistici, dei periodi di malattia retribuiti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1997
Numero:261


Sommario
Articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Valutazione, ai fini pensionistici, dei periodi di malattia retribuiti eccedenti il limite dei dodici mesi. 


§ 98.1.38714 - Circolare 22 dicembre 1997, n. 261 .

Articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Valutazione, ai fini pensionistici, dei periodi di malattia retribuiti eccedenti il limite dei dodici mesi.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1 - Premessa.

Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ha dettato disposizioni in materia di riordino, armonizzazione e razionalizzazione della contribuzione figurativa, nonché sulla copertura assicurativa per i periodi che risultino non coperti da contribuzione.

Come illustrato con circolare n. 220 del 14 novembre 1996, l'articolo 1 del predetto D.Lgs. n. 564 ha dettato nuove disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i periodi di assenza per malattia.

Il comma 1 del citato articolo 1 conferma ed eleva per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti il riconoscimento del periodo di malattia di cui all'articolo 56 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

In particolare dal 1° gennaio 1997 il limite di 52 settimane viene elevato gradualmente in ragione di due mesi ogni tre anni, fino al raggiungimento dei 24 mesi.

I successivi commi 2, 3 e 4, prevedono la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile, la relativa collocazione temporale e l'attribuzione degli oneri connessi, nulla innovando in ordine alla efficacia di detta contribuzione ai fini pensionistici.

Pertanto i predetti contributi figurativi per malattia sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusa la pensione di anzianità, per la quale sono utili solo ai fini della misura.

 

 

2 - Periodi di malattia retribuiti in misura intera o parziale.

Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 564 dispone che «In caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorché fruenti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali».

Come precisato con la predetta circolare n. 220 del 1996, i periodi di malattia retribuiti, in tutto o in parte, che si collochino a far tempo dalla data di entrata in vigore (15 novembre 1996) del decreto in parola sono valutati ai fini pensionistici integralmente fino al limite massimo di 12 mesi.

Superato il predetto limite complessivo di 12 mesi, il periodo di malattia retribuito, anche se costituito dalla somma di più periodi discontinui di malattia, è valutato ai fini pensionistici al 50 per cento, ancorché coperto da contribuzione obbligatoria.

Nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'accreditamento dei periodi di malattia si effettua anche per periodi durante i quali i lavoratori abbiano percepito una retribuzione ridotta.

Fermo restando che l'accredito figurativo opera nei limiti delle 52 settimane e dei successivi ampliamenti fino a 24 mesi, i periodi di retribuzione ridotta concorrono, come precisato con la circolare n. 220, anche al computo del limite dei 12 mesi di cui all'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 564. Inoltre la valutazione dei medesimi periodi, se eccedenti quest'ultimo limite, è ridotta ai fini pensionistici al 50 per cento.

Stante la formulazione onnicomprensiva delle disposizioni del citato comma 5 dell'articolo 1 la valutazione al 50 per cento è operante sia ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione che ai fini della determinazione della misura della pensione.

Nell'anzidetto contesto la valutazione al 50 per cento dei periodi di malattia retribuiti non può riguardare pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° dicembre 1997.

2.1 - Accertamento del diritto a pensione.

Ai fini dell'accertamento del diritto a pensione da liquidare con decorrenza successiva al 30 novembre 1997 la contribuzione accreditata a norma dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, per i periodi di malattia retribuiti in tutto o in parte, che si collochino a far tempo dal 15 novembre 1996, eccedenti il limite dei dodici mesi, deve essere valutata al 50 per cento.

2.2 - Determinazione della misura della pensione nel sistema retributivo e nel sistema contributivo.

Ai fini della determinazione della misura della pensione con decorrenza successiva al 30 novembre 1997 da calcolare con il sistema retributivo, la contribuzione accreditata per gli anzidetti periodi di malattia eccedenti il limite dei dodici mesi concorre nella misura del 50% nel computo dell'anzianità contributiva mentre nulla è innovato per la determinazione della retribuzione media settimanale pensionabile, per la quale si dovrà tener conto anche delle settimane di malattia retribuite eccedenti i dodici mesi e del relativo importo.

Ai fini della determinazione della misura della pensione con decorrenza successiva al 30 novembre 1997 da calcolare con il sistema contributivo, l'ammontare della contribuzione determinata applicando l'aliquota di computo del 33% alla retribuzione imponibile relativa ai periodi di malattia retribuiti eccedenti i 12 mesi deve essere valutata al 50% ai fini della rivalutazione sulla base del tasso annuo di capitalizzazione corrispondente alla media quinquennale del prodotto interno lordo nominale.

Al montante contributivo così determinato sarà applicato il coefficiente di trasformazione correlato all'età anagrafica del richiedente il trattamento pensionistico (circolare n. 180 del 14 settembre 1996.)

 

 

3 - Malati terminali.

A norma del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 564, la valutazione al 50% dei periodi di malattia retribuiti eccedenti i 12 mesi non trova applicazione nei confronti dei malati terminali. Per la individuazione della categoria oggetto di eccezione devono essere applicati i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con lettera n. 10PS/90120/140 del 24 giugno 1997 (allegato 1).

Per i malati nei cui confronti ricorrono, a giudizio del medico curante, le condizioni indicate nella lettera ministeriale, i periodi di malattia retribuiti continuano ad essere valutati interamente, ai fini del diritto e della misura della pensione, anche se eccedenti i dodici mesi.

In attesa che vengano fornite le modalità per l'evidenziazione sui modd. O1.M delle giornate di malattia retribuite, come precisato con circolare n. 220, il totale delle giornate di assenza dal lavoro per malattia o infortunio che si collochino a far tempo dal 15 novembre 1996 deve essere dichiarato dai datori di lavoro, sommando le giornate comunque retribuite (totalmente o parzialmente) per le quali sia dovuto il versamento della contribuzione obbligatoria.

Si ritiene comunque opportuno far presente che l'Istituto, recependo le istanze delle parti sociali, ha prospettato al competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale le problematiche connesse con le disposizioni dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 564.

Sull'argomento sono intervenuti anche il Consiglio di indirizzo e vigilanza con ordine del giorno dell'11 dicembre 1996 e il Consiglio di Amministrazione con ordine del giorno del 21 gennaio 1997 chiedendo il riesame delle disposizioni in parola con conseguente emanazione di un nuovo testo normativo. I predetti atti sono stati inoltrati al Ministero del lavoro, rispettivamente, in data 17 dicembre 1996 e in data 11 febbraio 1997.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO 

 

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 

 

 

Direzione generale della previdenza 

 

e assistenza sociale 

 

Div. X 

 

 

 

 

Al Ministero del tesoro 

 

Gabinetto 

 

All'I.N.P.S. - Direzione generale 

 

All'I.N.P.D.A.P. - Direzione generale 

Oggetto: Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - articolo 1, comma 5. Assenza per malattia ai fini pensionistici. Malati terminali

Com'è noto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede all'art. 1, comma 5 che, per i lavoratori dipendenti, i periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati, ai fini pensionistici, al 50 per cento, fatta eccezione per i soli malati terminali.

Al riguardo questo Ministero - al fine di una precisa individuazione della categoria oggetto della eccezione sopra richiamata - ha ritenuto di acquisire il determinante avviso del Ministero della sanità.

Ciò posto il citato Dicastero ha fatto presente che «per malato terminale deve intendersi il paziente affetto da patologie evolutive, il cui decorso è nella fase della irreversibilità clinica e l'aspettativa della morte, conseguenza della malattia, è con molta probabilità a breve scadenza.

L'attributo "terminale" è sinonimo di "morente" aggettivo meno usato per evidenti difficoltà di comunicazioni.

La durata del periodo terminale della malattia inguaribile è variabile (mesi ma anche anni in particolari situazioni).

Si può ragionevolmente affermare che qualsiasi condizione patologica ad etiologia la più varia (neoplastica, degenerativa, traumatica, infettiva, deficitaria, ect.) sia giunta ad una situazione di irreversibilità clinica, quando le alterazioni funzionali che rivelano lo scompenso di organi ed apparati vitali, ad essa riconducibili direttamente o indirettamente, non siano più controllate da terapia attiva, divenuta oramai inefficace dal punto di vista dei risultati e quindi inidonea ad arrestare il fatale processo evolutivo.

Non assume particolare rilievo l'osservazione che nella fase ora descritta, al paziente vengano somministrate o meno, cure palliative, volte esclusivamente al sollievo dai sintomi ed alla gestione psicologica di un percorso a termine ormai inevitabile.

La previsione del verificarsi dell'evento letale, ossia il giudizio prognostico, è compito del medico curante e si fonda sulle specifiche conoscenze scientifiche e quindi sull'esatta diagnosi nonché sull'esperienza di quanto si è verificato in casi analoghi e nelle medesime condizioni ed infine sulla valutazione, non solo razionale e tecnica, del quid soggettivo che attenua l'automatismo della correlazione diagnosi-prognosi e conferisce individualità alla malattia di ogni singola persona».