§ 98.1.36234 - Circolare 13 agosto 1996, n. 199/E .
Violazione dell'obbligo di versamento in materia di IVA. Modifiche introdotte dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge - 20 giugno 1996, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/08/1996
Numero:199

§ 98.1.36234 - Circolare 13 agosto 1996, n. 199/E .

Violazione dell'obbligo di versamento in materia di IVA. Modifiche introdotte dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge - 20 giugno 1996, n. 323.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

L'art. 10, comma 2, del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha apportato rilevanti modificazioni, sia di carattere sostanziale che procedurale, alle sanzioni previste dall'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le violazioni riguardanti l'omesso o insufficiente versamento in materia di IVA.

 

 

1. Modifiche sostanziali

Dal punto di vista sostanziale, sono due le principali novità introdotte dalla lettera a) del citato art. 10, comma 2.

Anzitutto, è stata raddoppiata la soprattassa prevista dal primo comma dell'art. 44 per l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata. La stessa, pertanto, diventa pari al 100 per cento delle somme non versate o versate in meno.

Inoltre, gli omessi versamenti periodici, già sanzionati dall'art. 44, secondo comma,- con le pene pecuniarie da due a quattro volte, vengono ora assoggettati alla stessa soprattassa del 100 per cento, sempre commisurata all'imposta non versata o versata in meno. Il secondo comma dell'art. 44 rimane, di conseguenza, abrogato.

A seguito delle predette innovazioni l'attuale testo dell'umico comma dell'art. 44 risulta il seguente: "Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, è soggetto a una soprattassa pari alla somma non versata o versata in meno".

Da notare che il secondo comma (ora abrogato) dell'art. 44 faceva testuale riferimento alle sole liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33, mentre la nuova norma richiama opportunamente anche l'art. 74, quarto comma. Trattasi, peraltro, di una innovazione solo formale, non potendosi dubitare che, anche prima, le infrazioni di omesso pagamento commesse dai soggetti autorizzati ad eseguire i versamenti d'imposta trimestralmente, ai sensi del citato quarto comma dell'art. 74, rientrassero nella previsione normativa dell'art. 44.

 

 

2. Ambito oggettivo del nuovo sistema sanzionatorio

Le violazioni di omesso pagamento interessate al nuovo regime sanzionatorio sono soltanto quelle previste ai sensi del citato art. 44. Ne sono, quindi, escluse le infrazioni che riguardano il mancato pagamento dell'acconto d'imposta, che continua ad essere sanzionato con la soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno, stabilita dall'art. 6, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 405. Così, pure, continuano ad essere sanzionati con la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno, a norma dell'art. 54, comma 4, del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli omessi versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione mensile che gli enti non commerciali devono presentare ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato provvedimento legislativo.

 

 

3. Modifiche di carattere procedurale

In ordine ai cambiamenti di carattere procedurale, va evidenziato che la lettera c) dell'art. 10, comma 2, in esame ha inserito nell'art. 60 del D.P.R. n. 33 del 1972 nuovo sesto comma, il quale stabilisce che l'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi, e alla soprattassa di cui all'art. 44.

Tuttavia gli uffici, prima dell'iscrizione a ruolo, debbono invitare il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento di apposito avviso, con applicazione della soprattassa in misura pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. L'emissione dell'avviso fa parte del procedimento di riscossione del tributo ed ha quindi carattere obbligatorio.

Resta inteso che, in caso di mancato pagamento a seguito dell'avviso, l'ufficio provvederà con ogni tempestività ad eseguire gli adempimenti occorrenti per l'iscrizione a ruolo del carico tributario.

La nuova norma richiama la sola imposta non versata "risultante dalla dichiarazione annuale", per significare che non deve essere iscritta a ruolo l'imposta non versata risultante dalle liquidazioni periodiche, ove la stessa sia stata "compensata" in corso d'anno. Tuttavia, in simili casi l'infrazione di omesso versamento è comunque sussistente e, pertanto, la relativa soprattassa deve essere iscritta a ruolo secondo la nuova procedura: pur mancando l'applicazione dell'imposta, si ritiene che anche in questa fattispecie si renda applicabile la procedura prevista dal nuovo sesto comma dell'art. 60 sopracitato, e che pertanto, prima dell'iscrizione a ruolo della (nuova) soprattassa, derivante dalla trasformazione della pena pecuniaria, debba essere inviato l'avviso per l'eventuale pagamento della stessa nella misura ridotta del 60 per cento.

Risultano evidenti i vantaggi che gli uffici possono trarre in termine di snellimento dell'attività e, soprattutto, di rapidità della riscossione, non dovendo più osservare i criteri di determinazione della pena pecuniaria previsti dall'ari. 49 del D.P.R. n. 633 del 1972 né emettere l'avviso di irrogazione di cui al successivo art. 58 dello stesso decreto.

I tempi per la riscossione, inoltre, non sono più quelli previsti dall'art. 61, primo comma, del decreto anzi citato o dall'art. 5, comma 10, del decreto - legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dal momento che l'eventuale ricorso contro il ruolo non sospende - di per sé - l'obbligo del pagamento della soprattassa, trattandosi di importi iscritti direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Le cennate modificazioni rendono, ovviamente, non più operante la procedura per la definizione in via breve della violazione, prevista dall'art. 58, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Inoltre, mancando l'avviso di irrogazione della sanzione, non sarà più possibile per il contribuente beneficiare della riduzione del 20 per cento prevista dall'art. 5, comma 2, del richiamato decreto legge n. 90 del 1990, nel caso in cui l'importo complessivo da pagare non risulti superiore a lire cinquemilioni.

Le disposizioni. che consentono l'immediata iscrizione a ruolo di imposte e soprattasse non si applicano nei casi stabiliti dall'art. 54, quarto comma, del D.P.R. n. 633, cioè a dire nei casi in cui, essendovi pericolo per la riscossione, gli uffici ritengono di dover provvedere a1 15 accertamento prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale.

Infatti, anche se l'art. 54 appena citato fa testuale riferimento "all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 3Y è evidente che, in simili evenienze, non si tratta di imposte già liquidate o dichiarate dal contribuente ma di vere e proprie imposte "accertate". Ciò resta confermato dal disposto del n. 2, lett. b), dell'art. 10, comma 2, di cui trattasi, che ha aggiunto al citato quarto comma dell'art. 54 il periodo: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma."

Si è già detto che, prima dell'iscrizione a ruolo, gli uffici sono tenuti a notificare, o inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito atto al contribuente, invitandolo a pagare le somme entro trenta giorni. Tale pagamento deve essere eseguito ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del decreto IVA, ossia direttamente all'ufficio, in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati allo stesso ufficio, o mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita.

Al riguardo, va precisato che tra le somme che gli interessati devono pagare per poter beneficiare della riduzione della sanzione sono compresi anche gli interessi eventualmente maturati nonché la stessa soprattassa ridotta. Inoltre, il termine di 30 giorni deve essere considerato perentorio, per cui la sua inosservanza comporterà l'iscrizione a ruolo della restante parte della penalità, fino alla concorrenza dell'intero importo della penalità stessa.

Nelle ipotesi di insufficiente pagamento (purché tempestivamente eseguito) il beneficio della riduzione della sanzione spetta fino a concorrenza della somma versata. Gli uffici, pertanto, imputeranno tale somma alle relative componenti (imposta, interessi, soprattassa ridotta) e procederanno poi ad iscrivere a ruolo gli importi ancora dovuti.

In attesa che vengano impartite le istruzioni di carattere tecnico-operativo necessarie alla riorganizzazione dei servizi, in ottemperanza a quanto previsto dal comma

Il del citato art. 10 del D.L. n. 323, gli uffici provvederanno temporaneamente ad invitare i contribuenti con un atto in forma libera che contenga tutti gli elementi (importi da versare, termine per, l'adempimento, ecc.)richiesti dalla legge. Si allega uno schema di avviso che potrà essere utilizzato, nell'immediato, dagli uffici.

 

 

4. Ambito di operatività temporale

Per gli quanto concerne l'ambito temporale, si fa presente che rientrano nel campo applicativo del nuovo regime sanzionatorio non solo le violazioni commesse dopo il 20 giugno 1996 (data di entrata in vigore del D.L. n. 323) ma anche quelle commesse prima. Infatti, in sede di conversione, è stato aggiunto all'art. 10 in esame il comma 2 per il quale dispone che: In deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

L'art. 20 della citata legge n. 4 del 1929 stabilisce, com'è noto, che alle violazioni delle leggi finanziarie si applicano le sanzioni in vigore al tempo delle violazioni stesse, anche se le relative disposizioni legislative risultino abrogate o modificate al tempo della loro applicazione (c. d. "ultrattività" della norma sanzionatoria in materia tributaria; principio del "tempus regit actiim").

Considerata la formulazione impiegata nell'emendamento inserito nella legge di conversione, volto espressamente a rimuovere gli effetti nel tempo del fatto commissivo, nonché lo spirito e gli scopi della deroga ivi contenuta, volti al sollecito recupero del dovuto anche in termini di sanzioni e alla definizione in tempi possibilmente rapidi, con modalità semplificate, delle giacenze, si ritiene che la disposizione di cui al citato comma 2 ter debba essere correttamente intesa nel senso che il nuovo regime sanzionatorio opera anche nei riguardi delle violazioni con messe prima del 20 giugno 1996, purché a tale data non ancora accertate con un provvedimento formale (rapporti pendenti nel senso di rapporti non ancora "accertati").

Ne sono, quindi, esclusi, in linea di principio, quei casi in cui siano già stati notificati gli avvisi di irrogazione di sanzioni, in quanto il potere dell'Amministrazione di accertare il fatto sanzionabile deve intendersi in tali casi esaurito con l'emanazione dell'atto, non costituendo più la fattispecie sottostante un "rapporto pendente" nel senso voluto dalla norma.

Non può, infatti, ragionevolmente ritenersi che la locuzione "rapporti pendendo, impiegata, si riferisca al significato usuale dell'espressione (definitività della pretesa tributaria, dopo aver subito il vaglio del relativo contenzioso, ove beninteso instaurato), dal momento che tale interpretazione rimetterebbe in discussione situazioni già consolidate, in cui l'avvenuta contestazione in sede giudiziale attiene al fondamento della pretesa (anche sanzionatoria), mentre con la nuova disciplina normativa si intende semplicemente stabilire nuovi criteri e modalità finalizzati alla pronta realizzabilità di crediti certi.

Considerato, inoltre, che l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni risale, per espressa previsione del legislatore, alla data di entrata in vigore del decreto - legge (in deroga al principio affermato dalla legge n. 400/88 - art. 15, comma 5 -, circa la decorrenza delle modifiche apportate ai decreti legge dalla data di entrata in vigore delle rispettive leggi di conversione, ove non diversamente disposto), non si dovrà, pertanto, dar seguito agli avvisi di irrogazione di sanzioni già predisposti secondo la precedente normativa, e non ancora notificati, mentre saranno annullati d'ufficio gli avvisi che al 20 giugno 1996 risultavano in corso di notifica e che siano stati notificati dopo tale data, dando corso ai nuovi adempimenti.

Per quanto attiene, poi, all'attività svolta dagli uffici nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto - legge n. 323 e l'entrata in vigore della legge di conversione, si fa presente che per i ruoli, riguardanti gli omessi versamenti d'imposta, emessi, o che saranno emessi, alle date, rispettivamente, del 15 luglio e del 15 settembre 1996 - ove, beninteso, le relative penalità non siano state contestate, entro il 20 giugno 1996, secondo le precedenti disposizioni - la richiesta nei confronti dei contribuenti della sola imposta non pregiudica né vizia il procedimento da instaurare per il recupero delle nuove soprattasse, che sarà effettuato secondo le modalità di cui al nuovo sesto comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 633.

Pertanto gli uffici provvederanno ad emettere gli avvisi previsti da detto sesto comma, indicando al contribuente che può avvalersi del pagamento della soprattassa dovuta nella misura del 60 per cento, previa dimostrazione di avvenuto pagamento dell'imposta iscritta a ruolo, tenendo ovviamente conto dei tempi tecnici occorrenti per la notifica della cartella di pagamento. In caso di esito negativo nel termine previsto (30 giorni dall'avviso), la soprattassa sarà iscritta a ruolo nella sua misura intera.

Analogamente si procederà per le iscrizioni a ruolo più remote, ove l'irrogazione delle sanzioni mediante l'apposito avviso non sia intervenuta coevamente all'iscrizione a ruolo del carico d'imposta, e comunque prima del 20 giugno 1996.

 

 

5. Ravvedimento operoso

I cambiamenti di Cui si è finora detto non fanno venir meno per il contribuente la facoltà di regolarizzare spontaneamente il proprio inadempimento, usufruendo delle riduzioni stabilite dall'art. 48, primo comma, del D.P.R. n. 6351 del 1972, e nelle misure ivi previste. Ovviamente, al fine di poter considerare valida la regolarizzazione, l'iniziativa del contribuente deve precedere l'invito previsto dal nuovo sesto comma dell'art. 60. Pertanto, prima che intervenga l'ufficio, interessato può eseguire spontaneamente i pagamenti omessi provvedendo nel contempo a versare presso lo stesso ufficio la soprattassa nella misura diversificabile prevista dalla prima parte del citato art. 48, primo comma, a seconda del ritardo.

Ove, peraltro, il ravvedimento dovesse intervenire entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo, dall'eseguita regolarizzazione non deriverebbero particolari effetti favorevoli nei confronti del contribuente, in quanto la soprattassa risulterebbe dovuta nella misura del 60 per cento, sarebbe cioè uguale a quella che l'Ufficio deve richiedere in via generale prima di procedere all'iscrizione a ruolo.

Con l'occasione, si ritiene opportuno precisare che, nel caso di regolarizzazione degli omessi versamenti ai sensi del citato art. 48, sono dovuti gli interessi moratori eventualmente già maturati. Invero, l'unico effetto favorevole previsto dal citato articolo è quello della applicazione delle soprattasse nelle percentuali ridotte ivi stabilite, in luogo della originaria sanzione. Resta ferma, quindi, la debenza degli interessi.

Per quanto attiene al regime transitorio, si precisa, infine, che le disposizioni dell'art. 48, primo comma, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, lett. d), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertite) con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, restano applicabili anche ai fini del recupero delle soprattasse afferenti le regolarizzazioni effettuate dai contribuenti con riferimento alle annualità anteriori a quella in corso alla data dell'8 dicembre 1993 (art. 1, comma 9, quarto periodo, del citato D.L. n. 330 del 1994). Com'è noto, con tali modifiche è stato previsto, a differenza del precedente regime, l'obbligo del versamento in misura ridotta della soprattassa contestualmente all'effettuazione della regolarizzazione.

 

 

6. Correzione di errori materiali o di calcolo

il sesto comma dell'art. 60, introdotto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. n. 323, prevede inoltre che la nuova procedura riguardante le violazioni di omesso pagamento debba essere applicata anche per il recupero della maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. Ai sensi del citato art. 2 ter, ciò vale anche per le dichiarazioni relative alle annualità pregresse.

La suddetta ipotesi non dà più luogo, pertanto, alla rituale attività di accertamento da parte degli uffici (emissione del, processo verbale di constatazione e avviso di accertamento parziale). La maggiore imposta liquidata, per effetto della correzione degli errori commessi dal contribuente nella compilazione della dichiarazione annuale, sarà invece richiesta con apposito avviso, unitamente agli interessi e alla soprattassa del 60 per cento, e in caso di mancato pagamento nel termine di 30 giorni, si procederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, compresa la soprattassa nella misura intera.

Analogamente si deve procedere per l'applicazione della soprattassa e per il recupero della minor eccedenza d'imposta risultante a seguito delle suddette correzioni, nei casi di dichiarazione con richiesta di computazione in detrazione nell'anno successivo. Tale recupero, com'è evidente, consente di lasciare inalterato il credito riportato a nuovo da parte del contribuente, senza la necessità di dover correggere le successive dichiarazioni.

Nella diversa ipotesi in cui la correzione eseguita comporti una diminuzione del credito chiesto a rimborso (e non erogato) si rende dovuta la sola soprattassa e il rimborso stesso sarà eseguito nella Minor Misura determinata dall'ufficio.

Si richiama l'attenzione degli uffici sulla necessità di esplicitare nell'avviso inviato alla parte, ai sensi dell'art. 60, comma sesto, quali siano gli errori a seguito dei quali viene richiesta una maggiore imposta, o rideterminato un minor credito. Ciò, al fine di evitare che, nell'eventualità di un ricorso contro l'iscrizione a ruolo, possa essere eccepita la mancanza di motivazione della pretesa erariale.

Ovviamente, anche in ordine alle violazioni derivanti da errori materiali o di calcolo è consentita la regolarizzazione spontanea ex art. 48, da eseguire nei modi normali prima che intervenga l'invito dell'ufficio.

Da ultimo, si ritiene di dover far presente che, nei cennati casi di errori commessi dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione (che danno luogo ad una maggior imposta o a un minor credito), non devono più essere applicate le pene pecuniarie di cui all'art. 43, del D.P.R. n. 633, in quanto sostituite dalla soprattassa.

 

 

Allegato a Circ.n. 199/E

Pagina 1

Ministero delle finanze

Dipartimento delle entrate

 

Ufficio IVA di 

 

Reparto: 

 

Piano 

 

Stanza:  

 

Avviso di pagamento

Il sottoscritto direttore, a norma dell'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 60, 6o comma, dello stesso decreto, introdotto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323,

Avvisa

 

 

 

 

I 

 

Sig 

 

Partita IVA 

 

 

Codice fiscale: 

 

residente in 

 

C.A.P 

 

via/piazza 

 

titolare/rappresentante legale della ditta 

 

con sede in 

 

C.A.P 

 

via/piazza 

 

che a seguito dell'appuramento della dichiarazione si è constatato a carico della parte quanto segue:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilievo 1: Omesso versamento annuale, stabilito dall'art. 30, 1° comma, e art. 33, 1° comma lett. B, del D.P.R  

633/72, relativo alla dichiarazione IVA presentata per l'anno, 

 

 

 

000 

Ciò costituisce violazione all'art,30 e 33 del D.P.R 633/72 sanzionata con la soprattassa del 100% prevista  

dall'art. 14, I comma, dello stesso decreto, pari a lire 

 

 

000 

Sono dovuti, inoltre, gli interessi sulla somma non versata pari a lire. 

 

 

000 

Rilievo 2 Omessi versamenti risultanti dalle liquidazioni periodiche per l'anno 

 

Periodo 

IVA non versata 

 

Interessi  

 

 

Importo 

 

Data di calcolo [1] 

 

 

 

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.000 

 

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Ciò costituisce violazione all'art. 27 e 33 del D.P.R.633/72 sanzionata con la soprattassa del 100% prevista  

dall'art. 44, 1° comma, dello stesso decreto pari a lire 

 

 

.000 

Pagina 2

Partita IVA 

 

Codice fiscale: 

 

Si invita

pertanto la S.V., qualora non fosse in grado di documentare l'avvenuto pagamento esibendo le deleghe di versamento in originale, a pagare, entro 30 giorni dalla notifica del presente avviso, le somme sottoindicate:

IVA non versata  

 

 

.000 

Interessi 

 

 

.000 

Soprattassa ridotta al 60 % 

 

 

.000 

Gli importi sopraindicati potranno essere versati in unica soluzione, all'ufficio intestato, nei modi previsti dal 4' comma dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni,

Si avverte

che non ottemperando al pagamento nel termine fissato si procederà alla iscrizione a ruolo dell'imposta, degli interessi e della soprattassa per l'intero importo.

 

 

 

 

 

 

Si comunica che la pratica relativa al presente avviso viene trattata presso questo ufficio dal reparto sopra  

indicato ed è stata assegnata al funzionario  

 

La S.V. potrà prendere visione dei relativi atti, nei giorni feriali, nelle ore di accesso al pubblico: 

 

(dalle ore  

 

alle ore 

 

). 

dall'ufficio imposta sul valore aggiunto di 

 

Il capo del 

 

reparto 

Il Direttore 

 

 

 

 

Partita IVA 

 

 

Codice fiscale 

 

Relata di notifica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 

 

il giorno 

 

del mese di 

 

alle ore 

 

in 

 

frazione 

 

via/piazza 

 

n.  

 

io sottoscritto 

 

messo [2] 

 

ho notificato il presente avviso a 

 

mediante consegna fatta nelle mani di [3] 

 

nella sua qualità di [4] 

 

che ha [5] 

 

Il consegnatario della copia 

 

 

Il messo 

 

io sottoscritto 

 

ho notificato il presente avviso ai sensi della legge 20/11/82 n, 890, spedendone copia a mezzo del servizio  

postale ufficio di 

 

raccomandata n.  

 

del 

 

diritti di notifica pari a lire tremila, al sensi del primo comma, art. 4, legge 12 luglio 1991, n. 202. 

 

 

La notifica alle società va effettuata presso la sede della stessa; nell'impossibilità va effettuata al rappresenta note legale, presso il suo domicilia fiscale (se le sue generalità non sono indicate vanno richieste all'ufficio competente), Qualora quest'ultimo risulti irreperibile la notifica nei suoi confronti andrà effettuata ai sensi dell'art. 140, del codice procedura civile.

[1] N. B. Gli interessi sono calcolati a partire dalla data di scadenza del versamento periodico e a semestre compiuto.

La data indicata rappresenta la scadenza dell'ultimo semestre maturato.

[2] Nel comune di ..... oppure "speciale IVA di.....

[3] Indicare le generalità della persona cui è stata consegnata la copia.

[4] Indicare la qualità del consegnatario della copia:

in caso di ditte individuali:

A) se trattasi di notifica a mani proprie;

B) se trattasi di notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio, a mezzo di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche:

A) se trattasi di notifica a legale rappresentante presso la sede sociale o a persona incaricata a riceverla;

B) se notificata ad altra persona addetta alla sede stessa.

[5] "sottoscritto" oppure "si è rifiutato di sottoscrivere" ecc.