§ 98.1.35834 - Circolare 10 maggio 1996, n. 116/E .
Poteri degli uffici - Indagini bancarie -Art. 32, primo comma, n. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 51, secondo comma, n. 7 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1996
Numero:116

§ 98.1.35834 - Circolare 10 maggio 1996, n. 116/E .

Poteri degli uffici - Indagini bancarie -Art. 32, primo comma, n. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e art. 3, commi 177 e 178, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alla Direzione regionale delle entrate 

 

Agli uffici delle entrate 

 

Agli uffici del registro  

 

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto 

 

Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette 

 

Alle Direzioni centrali del dipartimento delle entrate 

 

Alla Direzione generale degli affari generali  

 

e del personale 

 

Al Segretario generale 

 

Al servizio per il controllo interno 

 

Al servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

 

Premessa

La legge 30 dicembre 1991, n. 413, al titolo III, Capo I, ha apportato sostanziali modifiche in materia di imposte sui redditi ed IVA, con particolare riferimento ai poteri ed alle facoltà degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza.

Il crescente concorso di consensi intorno all'idea che la lotta all'evasione fiscale debba avvalersi dello strumento degli accertamenti bancari, senza essere appesantito da un'eccessiva burocratizzazione della relativa procedura, ha infatti indotto il legislatore, che era già intervenuto circa la disciplina di tale mezzo di investigazione, a ridurre drasticamente l'iter procedurale del relativo esercizio.

L'art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in attuazione del criterio fissato al ventunesimo comma, punto 12), dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, aveva previsto, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, soltanto alcuni casi di deroga al segreto bancario, definendo tassativamente le fattispecie che potevano legittimare l'avvio della procedura per ottenere l'autorizzazione a richiedere informazioni bancarie.

Successivamente, il D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, ha modificato ed integrato gli artt. 32, 33, 52 e 53 del D.P.R. n. 600 del 1973, ed ha sostituito l'art. 35 di tale D.P.R., nonché gli artt. 51, 52, 54 e 63 del D.P.R. n. 633, del 1972, prevedendo, da un canto, un potenziamento dei poteri degli Uffici, estendendoli anche agli Uffici IVA, e, dall'altro, ampliando notevolmente le ipotesi di deroga.

L'art. 18 della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, è intervenuto nuovamente nella materia consentendo agli Uffici di richiedere informazioni alle banche e all'Ente Poste, indipendentemente dalla esistenza di tassativi presupposti di fatto, mantenendo tuttavia taluni vincoli con riferimento sia alla procedura da attivare sia all'oggetto delle informazioni acquisibili.

Con la presente circolare si intende fornire un quadro organico della materia in ordine ai presupposti ed alle procedure di cui devono avvalersi gli Uffici finanziari per esercitare, nel rispetto delle previsioni normative dettate dalla legge n. 413 del 1991, il potere di acquisire le informazioni e documenti circa i conti intrattenuti dai contribuenti con le banche.

Con l'occasione, si forniscono, altresì, indicazioni circa le più recenti modificazioni concernenti la possibilità per gli Uffici finanziari di richiedere direttamente al contribuente notizie sui rapporti intrattenuti con le banche, gli uffici postali nonché con gli altri intermediari finanziari.

 

 

Capitolo I

Nozioni introduttive

1 - Modifiche introdotte dall'art. 18 della legge n. 413 del 1991 ai poteri degli uffici.

L'art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 413 del 1991, ha comportato le seguenti abrogazioni e modifiche:

a) abrogazione dell'art. 35 del D.P.R. n. 600 del 1973, già recante disposizioni sulle deroghe al segreto bancario, e del precedente art. 34, concernente la certificazione delle passività ed oneri bancari;

b) modifica ed integrazione sia dell'art. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973, relativo ai poteri degli Uffici delle Imposte Dirette, sia dell'art. 33, secondo, terzo e sesto comma, dello stesso D.P.R., concernente gli accessi, le ispezioni e le verifiche;

c) modifica ed integrazione dell'art. 51, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo ai poteri degli Uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto;

d) abrogazione dell'ait. 51-bis, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, concernente i casi di deroga in materia di IVA;

e) modifica dell'art. 52, primo e undicesimo comma, dello stesso D.P.R. n. 633, del 1972, concernente gli accessi, le ispezioni e le verifiche.

Con la soppressione dei precitati artt. 35 del D.P.R. n. 600, del 1973, e 51-bis del D.P.R. n. 633, del 1972, sono stati eliminati i presupposti che legittimavano, tassativamente, le deroghe al segreto bancario.

Peraltro, la nuova normativa, mentre non ha più alcun riferimento ad ammontari di redditi, di corrispettivi o di imposte sottratte, non comporta, come meglio precisato in seguito, che la procedura di richiesta di dati bancari venga instaurata per ogni accertamento predisposto dagli Uffici finanziari.

I dati e le informazioni richiesti dagli uffici e trasmessi dalle banche e dagli uffici postali sono coperti da segreto. Pertanto, i soggetti che rilasciano le previste autorizzazioni per la richiesta dei predetti dati devono impartire le opportune disposizioni in ordine all'utilizzo riservato e corretto dei medesimi; analogo comportamento improntato alla riservatezza deve essere altresì tenuto dai responsabili delle banche e degli uffici postali in sede di trasmissione dei dati agli uffici richiedenti. A maggior tutela di tale riservatezza, l'art. 18, commi 4 e 5, della legge n. 413 del 1991 prevede una specifica sanzione per chiunque riveli tali dati o ne faccia un uso non appropriato.

Sempre con riferimento alle disposizioni recate dal citato art. 18, poiché tale norma ha natura procedurale, si ritiene che gli organi procedenti possono ricorrere allo strumento istruttorio delle indagini bancarie anche per i periodi di imposta anteriori al 11 gennaio 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 413/91), sempre, ovviamente, nei limiti di decadenza indicati nell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Tutto ciò premesso, si forniscono, qui di seguito, istruzioni in ordine ai criteri di applicazione delle nuove disposizioni, con particolare riferimento alle informazioni da acquisire presso il sistema bancario: ciò, al fine soprattutto di promuovere una uniformità di comportamento da parte degli uffici. Al riguardo, si fa presente che alcune precisazioni contenute nella presente circolare sono state formulate tenendo conto anche di talune indicazioni fornite dal Ministero del tesoro.

Successive istruzioni saranno emanate per le richieste che gli organi procedenti possono indirizzare agli uffici dell'Ente Poste.

2 - Descrizione delle diverse fasi istruttorie

È opportuno sottolineare, in via preliminare, come il potere riconosciuto agli uffici finanziari di richiedere informazioni alle banche e agli uffici dell'Amministrazione postale, seppure notevolmente ampliato rispetto alla precedente disciplina, incontri tuttora delle limitazioni soprattutto di ordine procedimentale.

Secondo la vigente normativa, infatti, gli Uffici delle Imposte Dirette e gli Uffici IVA (così come gli istituendi uffici unici delle Entrate), ai sensi, rispettivamente, dell'art. 32, primo comma, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, secondo comma, n. 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (nonché la Guardia di Finanza e il Servizio Centrale degli Ispettori Tributari, in base ai medesimi poteri loro spettanti), possono chiedere alle banche, per quanto riguarda i rapporti con i clienti, e all'Amministrazione postale, per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi:

1) copia dei conti intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti ad essi inerenti o connessi, comprese le garanzie prestate da terzi;

2) ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico che risultino necessari a seguito dell'acquisizione dei conti suindicati.

I predetti uffici hanno altresì il potere di:

a) disporre, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del D.P.R. n. 600, e dell'art. 52, undicesimo comma, del D.P.R. n. 633, l'accesso di proprio personale - con qualifica non inferiore a funzionario tributario - presso le banche e presso l'Ente Poste, allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia, richiesta secondo quanto detto in precedenza, non sia stata trasmessa entro il termine previsto dall'art. 32, ultimo comma del D.P.R. n. 600, e 51, ultimo comma, del D.P.R. n. 633. Detto accesso è esperibile, in ogni caso, allorché esistano fondati sospetti che pongano in dubbio la veridicità dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto ai rapporti intrattenuti dal contribuente con la banca o l'Ufficio postale;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a conferire di persona, o per mezzo di rappresentante, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, relativamente alle operazioni annotate nella copia dei conti trasmessa dagli organi cui era stata richiesta.

Come può notarsi, l'Amministrazione finanziaria ha attualmente a disposizione un ampio ventaglio di poteri che le permettono di verificare la «posizione reddituale» di un contribuente anche attraverso l'esame dei conti intrattenuti da quest'ultimo con banche e/o Ente Poste. A tale proposito è opportuno precisare che l'iter procedurale di tali poteri si articola su tre fasi distinte che, in conformità ai principi di economicità e di proficuità dell'azione amministrativa, impediscono il sovrapporsi di più iniziative.

Infatti, in primo luogo, è prevista la possibilità di avanzare una «richiesta» iniziale, tesa all'acquisizione della copia dei conti intrattenuti dal contribuente, corredata delle relative specificazioni.

Successivamente, l'Amministrazione può richiedere ulteriori dati, notizie e documenti relativi alle copie dei conti di cui sopra, con l'ulteriore facoltà di invitare il contribuente a fornire chiarimenti e informazioni sulle operazioni annotate nei conti medesimi.

Quest'ultima facoltà, peraltro, ove esercitata, ha come effetto «l'inversione dell'onere della prova» a carico del contribuente, il quale sarà tenuto a dimostrare, pena l'operatività delle presunzioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, che le operazioni che hanno interessato i conti oggetto dell'indagine hanno influenzato la propria dichiarazione dei redditi o la sua contabilità, ovvero non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Per ultimo, l'Amministrazione può avvalersi della possibilità di accedere, mediante propri funzionari, presso le banche e gli uffici dell'Ente Poste.

Tale possibilità è ammessa, però, allo scopo di rilevare direttamente i dati richiesti e non trasmessi entro i termini previsti dalla legge, ovvero qualora sussista il fondato sospetto che i dati medesimi, ancorché inviati nei termini, siano non rispondenti al vero, ovvero si appalesino incompleti o inesatti.

 

 

Capitolo II

Richiesta della copia dei conti - Procedura

1 - Possibilità per gli uffici di acquisire direttamente dai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, Ente Poste e ogni altro intermediario finanziario.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», all'art. 3, comma 178, ha introdotto, all'art. 32, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dopo il numero 6), il numero 6-bis). Tale disposizione prevede che, per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici delle imposte possono: «richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti».

Tale facoltà spetta anche agli Uffici IVA, atteso che analoga integrazione risulta effettuata, con il precedente comma 177, dallo stesso articolo 3, all'art. 51, comma secondo, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, con l'introduzione, dopo il numero 6), del numero 6 bis.

Dalle nuove disposizioni si evince che tale ulteriore facoltà può essere, esercitata nei confronti dei «soggetti sottoposti ad accertamento , ispezione o verifica», cioè nei confronti di contribuenti a carico dei quali l'Amministrazione ha già intrapreso, formalmente, un'attività di controllo mediante l'esercizio degli altri poteri di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972.

È utile osservare che la nuova facoltà, concessa agli uffici finanziari, non rappresenta un allargamento dei poteri di acquisizione degli elementi di prova, da porre a base dell'accertamento, in quanto l'attuale normativa in materia già consente l'acquisizione - anche senza la collaborazione del contribuente - sia della «copia dei conti intrattenuti» con le banche e l'Ente Poste, sia «di dati e notizie ...» da intermediari finanziari o altri soggetti che effettuato riscossioni, pagamenti per conto terzi, e attività di gestione e intermediazione finanziaria.

Quindi, la vera portata innovativa della norma in questione è quella di essere di ausilio alle potestà previste al n. 5 e al n. 7 del primo comma dell'art. 32/600, per le imposte sui redditi, e al n. 5 e al n. 7 del secondo comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, per l'IVA. In altri termini, con tale nuovo strumento gli organi procedenti hanno ora la possibilità di conoscere con speditezza e facilità le singole dipendenze bancarie, i singoli uffici dell'Ente Poste cui richiedere la copia dei conti intrattenuti con il contribuente, nonché gli altri enti e società di intermediazione finanziaria, cui rivolgere precise richieste riguardanti la consistenza dei mezzi economico-finanziari del contribuente nei cui confronti è in corso il controllo di natura fiscale.

In sostanza, detta norma ha lo scopo di soddisfare una esigenza di economicità e speditezza dell'attività di controllo posta in essere dagli uffici procedenti, con notevole risparmio di tempo e risorse sia per i destinatari delle «richieste» (banche e altri soggetti interessati), sia dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, i quali potranno proficuamente essere impiegati per ulteriori attività di controllo.

Per quanto concerne, infine, l'aspetto oggettivo, la norma in questione, pur facendo generico riferimento ai «rapporti» intrattenuti dal contribuente con ogni specie di intermediario, con riguardo alle banche e agli uffici postali essa deve intendersi riferita ai soli elementi identificativi dei «conti» (per la migliore identificazione dei quali, si rinvia al capitolo terzo), ferma restando la portata oggettiva della norma stessa circa i rapporti intrattenuti con gli altri soggetti di cui al punto 5 del già citato art. 32, comma primo.

Riassumendo, lo schema globale delle procedure riguardanti le indagini bancarie, così come integrato dalle nuove disposizioni di cui alla già citata legge n. 549 del 1995, si articola, normalmente, nelle seguenti fasi:

1) richiesta di una dichiarazione al soggetto contribuente sottoposto ad accertamento, ispezione o verifica, previo rilascio di apposita autorizzazione;

2) richiesta alle banche e all'Ente Poste di copia dei conti intrattenuti dal contribuente, previo rilascio di apposita autorizzazione;

3) invio di questionari alle banche c/o all'Ente Poste per richiedere «ulteriori dati e notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti».

In ordine alle modalità di comunicazione della richiesta al contribuente e ai termini per l'adempimento da parte di quest'ultimo, si fa rinvio a quanto previsto, in via generale, dall'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 51, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, per i rispettivi settori impositivi.

Nel ribadire che la fase indicata al numero 1) ha natura propedeutica rispetto alle altre, al funzionario operante sarà consentito, se lo riterrà opportuno, esperire la fase relativa alla richiesta della copia dei conti direttamente alle sole dipendenze bancarie e postali segnalate dal contribuente stesso.

Ovviamente, nessun obbligo e nessun vincolo incombe a carico degli organi procedenti i quali, nell'ambito della propria discrezionalità e sulla base di puntuali motivazioni, valuteranno, di volta in volta, l'opportunità di avvalersi, in via preliminare, della facoltà di richiedere la «dichiarazione» del contribuente, ovvero di procedere direttamente alla richiesta della copia dei conti.

Per quanto attiene le cautele circa la riservatezza cui fa espresso riferimento la norma di che trattasi, si fa rinvio a quanto esposto al capitolo quarto della presente circolare.

2 - Organi legittimati a formulare la richiesta di informazioni bancarie

Legittimati a presentare la richiesta alle banche della copia dei conti sono:

- gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto (art. 32 del D.P.R. n. 600, del 1973, e art. 51 del D.P.R. n. 633, del 1972), e, ovviamente, gli istituendi Uffici delle Entrate. La richiesta deve essere sottoscritta dal titolare dell'ufficio procedente, il quale è individuato espressamente dalla legge quale destinatario della risposta;

- il sistema informativo del Ministero delle finanze, per conto degli uffici delle imposte (art. 6 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 429);

- la Guardia di Finanza (artt. 32 e 33, terzo comma, del D.P.R. n. 600, del 1973, e art. 63 del D.P.R. n. 633 del 1972;)

- gli Ispettori del Servizio Centrale Tributario (art. 11, quinto comma, legge 24 aprile 1980, n. 146, modificato dall'art. 18, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

- le Commissioni tributarie provinciali e regionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.)

3 - Autorizzazione. Suo rilascio

L'art. 51, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633 del 1972 e l'art. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificati dall'art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1991, n. 413, prevedono che gli Uffici, nell'adempimento dei loro compiti, possono richiedere «alle aziende ed istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi», previa autorizzazione rilasciata dall'Ispettore Compartimentale (ora Direttore regionale delle entrate) territorialmente competente, dal Comandante di zona per la Guardia di Finanza e dal Direttore del SECIT per le richieste formulate dai rispettivi servizi.

A tal riguardo, nel fare rinvio ai principi contenuti nella circolare n. 131/E, del 30 luglio 1994 per quanto attiene all'esercizio di detto strumento di indagine, si richiama l'attenzione degli Organi competenti al rilascio dell'autorizzazione sulla necessità di valutare i requisiti di legittimità e di merito, anche con riferimento alla prevedibile proficuità della richiesta indagine.

Stante la natura prevalentemente discrezionale dell'autorizzazione, si ritiene opportuno sottolineare come gli Organi competenti al suo rilascio possano opporne un eventuale diniego, qualora emerga la mancanza dei requisiti sopra richiamati.

Secondo un criterio di opportunità, è necessario che gli Organi competenti al rilascio dell'autorizzazione provvedano in tempi ragionevolmente brevi all'esame delle richieste formulate dai dipendenti Uffici, al fine di non restringere troppo il periodo a disposizione di questi ultimi per esperire la complessa attività di accertamento.

Le cennate autorizzazioni, richieste anche per più soggetti, andranno rilasciate, per singoli nominativi, secondo gli schemi esemplificativi allegati alla presente circolare (vedi allegati n. 1 e n. 2).

4 - Richiesta della copia dei conti intrattenuti dal contribuente con la banca. Eventuale successiva richiesta di ulteriori dati, notizie e documenti

La richiesta dell'ufficio deve indicare con precisione il contribuente da sottoporre ad indagini bancarie e deve riferirsi unicamente alla copia dei conti, con la specificazione dei rapporti inerenti e connessi, intrattenuti dal contribuente medesimo con la banca, in conformità allo schema allegato alla presente circolare (vedi allegato n. 3).

Si ritiene pertanto che gli uffici, qualora siano venuti a conoscenza di un numero di conto corrente bancario, sulla base di assegni o altri documenti reperiti nel corso di accessi ed ispezioni, non abbiano il potere di richiedere alla banca trattaria le generalità del proprio cliente, in quanto quest'ultima è tenuta a fornire soltanto la copia dei conti e relative specificazioni riferite a contribuenti nominativamente indicati.

Peraltro, si precisa che la richiesta non può essere utilizzata per acquisire anche «dati notizie e documenti diversi dalla copia dei conti e relativa specificazione, atteso che gli ulteriori dati notizie e documenti vanno necessariamente richiesti in modo autonomo con l'utilizzo del previsto questionario.

Per quanto riguarda il destinatario della richiesta, si rileva che l'ampia formulazione della norma, secondo la quale la «richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà immediata notizia al soggetto interessato», permette di notificare la richiesta a qualsiasi dipendenza bancaria. Tuttavia, poiché gli uffici, ai fini di una maggiore efficacia degli accertamenti, faranno ricorso a richieste volte ad ottenere copia dei conti intrattenuti dal contribuente su tutto il territorio nazionale, si ritiene che, in tali casi, le richieste debbano essere indirizzate e notificate alla Direzione generale della banca, la quale o provvederà direttamente a fornire la copia dei conti o, verificata la localizzazione dei rapporti da essa intrattenuti con il contribuente, potrà dame incarico alle dipendenze interessate.

Si evidenzia fin da ora che, qualora l'ufficio ritenga opportuno raccogliere ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti già acquisiti, la relativa richiesta dovrà essere notificata alla struttura della banca che ha fornito in precedenza la copia dei conti, (Direzione Generale ovvero singola dipendenza) la quale avrà cura, in questa seconda fase, di trasmettere l'ulteriore documentazione ad essa richiesta.

Qualora circostanze particolari lo suggeriscano, gli organi procedenti potranno inoltrare la richiesta della copia dei conti alle singole dipendenze bancarie. In tal caso, si dovrà tener conto del fatto che ogni dipendenza potrà fornire soltanto la copia dei conti intrattenuti presso di essa. In tali ipotesi, resta fermo ovviamente che, ove dovesse rendersi necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni circa i rapporti intrattenuti con altre dipendenze della stessa banca, gli organi procedenti dovranno formulare una nuova richiesta alla struttura bancaria interessata, utilizzando ovviamente la originaria autorizzazione.

È utile sottolineare che la richiesta della copia dei conti presuppone la notifica alla banca di un documento con sottoscrizione autografa, accompagnato dalla relativa autorizzazione. Dalla data della notifica del suddetto documento sorge per la banca l'obbligo di immediata informativa al contribuente e decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento.

In relazione a ciò, si chiarisce che le eventuali comunicazioni via fax non sono idonee a produrre gli effetti previsti dalla norma e possono svolgere soltanto una utile funzione di preavviso informale delle richieste che, successivamente, debbono comunque essere notificate. Lo stesso vale nel caso in cui le richieste vengano notificate in fotocopia.

Poiché l'autorizzazione costituisce elemento essenziale del provvedimento di richiesta e deve conseguentemente essere allegata alla richiesta notificata, si precisa che, nel caso di richieste formalmente non corrette (ad esempio, perché prive della autorizzazione debitamente rilasciata), la banca potrà comunque predisporre quanto necessario per la consegna della copia dei conti entro il termine fissato dall'organo procedente, (da intendersi, in ogni caso, decorrente dalla data di notifica della richiesta) dandone tempestivamente notizia al soggetto interessato.

È appena il caso di precisare che la banca potrà rinviare la consegna della documentazione richiestale fino a quando non abbia ricevuto la necessaria autorizzazione, la cui mancata allegazione andrà tempestivamente segnalata agli organi procedenti.

Al fine di agevolare la esecuzione degli adempimenti delle banche si ravvisa l'opportunità che la richiesta della copia dei conti venga formulata con riferimento ad anni o trimestri solari interi.

5 - Invio delle richieste alla banca

L'organo procedente, nel momento in cui riceve l'autorizzazione, deve compilare l'apposito modello di richiesta e deve notificarlo, insieme all'autorizzazione stessa, che ne costituisce elemento essenziale, al responsabile della Direzione Generale della banca ovvero al responsabile della singola dipendenza, con le limitazioni di cui si è detto al paragrafo precedente.

L'invio della richiesta alla Direzione Generale della banca, si ritiene opportuno al fine di consentire a quest'ultima, tramite le proprie strutture interne, un migliore controllo degli adempimenti di risposta, anche relativamente alle responsabilità connesse alle richieste ed, in caso di adempimento incompleto od intempestivo, alle conseguenti sanzioni da applicare alla banca medesima. Tale procedura si appalesa vantaggiosa anche sotto il profilo della funzionalità delle indagini, in quanto consente di acquisire la copia dei conti intrattenuti dal contribuente presso le filiali o agenzie bancarie ubicate su tutto il territorio nazionale.

Come già precisato, si ribadisce che l'eventuale ulteriore richiesta di dati, notizie e documenti di carattere specifico, relativi agli stessi conti già richiesti, debba essere direttamente indirizzata alla stessa struttura della banca (Direzione Generale o singola dipendenza) che ha provveduto all'invio della copia dei conti.

La notifica della richiesta di copia dei conti o di ulteriori dati e notizie deve essere effettuata dagli Uffici o Comandi procedenti alla persona idonea a ricevere l'atto secondo le normali regole delle notifiche. A tale riguardo si rammenta che l'art. 3, quinto comma, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e l'art. 6, primo comma, del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, hanno esteso a tutti gli Uffici finanziari il sistema di notifica delle richieste della copia dei conti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento prevista in precedenza dall'art. 51, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, solo per gli Uffici I.V.A.

Nonostante il testo letterale delle predette disposizioni faccia riferimento agli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, deve ritenersi che la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, quando la richiesta provenga dal Corpo della Guardia di Finanza, possa essere effettuata anche dai dipendenti Comandi operativi.

Per completezza di esposizione, si fa presente che gli Uffici distrettuali delle II.DD. ed i Comandi della Guardia di Finanza possono, altresì, procedere alla notifica degli atti in questione con le modalità previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 32, secondo comma, del medesimo decreto, cioè a mezzo di messi comunali o speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte o dal Comando della Guardia di Finanza. Inoltre, si ritiene che la notifica possa essere eseguita anche «a mano» sia dai militari della Guardia di Finanza sia dagli appartenenti agli uffici IVA e delle imposte dirette.

Gli Uffici o Comandi procedenti debbono fissare, per la risposta da parte delle banche, un termine non inferiore a 60 giorni che può essere prorogato, esclusivamente su richiesta motivata delle banche stesse, di 30 giorni dal responsabile della Direzione regionale delle entrate, dal Comandante di zona della Guardia di Finanza o dal Direttore del SECIT, ciascuno nell'ambito delle indagini di propria competenza.

Va fatto rilevare che il termine di 60 giorni fissato dall'art. 32, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, è un termine «minimo» e, pertanto, l'organo procedente potrà valutare di volta in volta la possibilità di concederne uno più ampio, anche in considerazione del numero e della complessità delle richieste formulate.

Tutto ciò premesso, si fa presente che l'art. 51, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633 del 1972 e l'art. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'obbligo per la banca di dare immediata notizia della richiesta di copia dei conti al soggetto interessato.

È appena il caso di far presente come l'omessa comunicazione al soggetto interessato, da parte della banca, della richiesta della copia dei conti sia da considerare del tutto ininfluente ai fini fiscali e, pertanto, non possa, in alcun modo, inficiare la legittimità dell'acquisizione dei dati ed il loro successivo utilizzo nel procedimento di accertamento. Ciò in quanto trattasi di inottemperanza ad un obbligo posto a carico di un terzo (banca) e non dell'Amministrazione finanziaria.

Come si dirà meglio in seguito, la banca non è tenuta a fare alcuna comunicazione dell'indagine in corso ad altri soggetti che appaiono terzi rispetto all'iniziale richiesta.

 

 

Capitolo III

Richiesta della copia dei conti - Ambito oggettivo

1 - Nozione di conto

Secondo le precisazioni fornite dal Ministero del tesoro, il termine «conto» va inteso nel senso di «conto movimentabile fondato su un rapporto contrattuale tra banca e clientela» (cfr. in tal senso anche il D.M. 19 dicembre 1991 dello stesso Ministero del tesoro sia pure emanato ad altre finalità). Alla stregua di tale definizione, deve ritenersi che, ad esempio, i certificati di deposito non sono conti; ciò non implica, comunque, che non vada segnalato il rapporto al quale normalmente si «appoggia, l'acquisto dei certificati di deposito».

Alla luce di tale precisazione, si chiarisce ulteriormente che:

a) nell'ambito dei conti non vanno compresi tutti i rapporti bancari, ma solo quelli idonei per la loro natura a consentire operazioni di movimentazione in entrata e in uscita destinate, appunto, ad essere registrate su un conto (ad esempio: conti correnti di corrispondenza, libretti di deposito nominativi e al portatore, conti - titoli, conti relativi a gestioni patrimoniali).

Restano pertanto escluse dall'ambito dello specifico controllo di cui trattasi le operazioni bancarie che non rientrino nella tipologia dei «conti» (ad es.: acquisto di certificati di deposito e titoli; cessione di titoli e di effetti al dopo incasso, richieste di assegni circolari allo sportello con controvalore in numerario o altri titoli o valori; richiesta di bonifico senza addebito in conto; negoziazioni allo sportello di assegni, etc.).

In particolare, per i certificati di deposito, che concretizzano un mero rapporto di carattere vincolato, la banca non è tenuta a segnalarne la esistenza tra i conti intrattenuti dal contribuente. L'esistenza di tali certificati potrà essere rilevata dalla documentazione trasmessa dalla banca (ossia, dalla copia dei conti) quando i certificati siano stati affidati in custodia e amministrazione alla banca medesima, ovvero dalla specificazione dei rapporti inerenti e connessi, quando il regolamento delle operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei certificati sia transitato sul conto corrente bancario, come avviene di regola.

Si precisa, infine, in conformità di quanto specificato dal Ministero del tesoro, che la segnalazione dei libretti di risparmio al portatore deve comprendere sia quelli accesi o comunque movimentati dopo il 1991 (data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1991, n. 197), sia quelli accesi anteriormente e dalla predetta data non movimentati. Per questi ultimi, peraltro, attesa la circostanza che le banche potrebbero non avere registrato i dati su supporto informatico, si ritiene opportuno concedere tempi di risposta più lunghi;

b) dovendo il conto considerato dalla norma assidersi su un rapporto di natura contrattuale, rimangono estranei alla previsione normativa i conti transitori bancari, vale a dire i conti meramente interni, seppure identificati con il nome del contribuente, spesso utilizzati dalle banche per esigenze organizzative; in tal senso si esprime il succitato D.M. 19 dicembre 1991, del Ministero del tesoro.

2 - Rapporti inerenti e connessi al conto

Come già precisato, la richiesta degli organi procedenti, in conformità a quanto stabilito in ordine ai poteri degli uffici previsti all'art. 32, primo comma, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, ha per oggetto l'acquisizione della «copia dei conti intrattenuti dal contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti e connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi».

Si ritiene che debbano considerarsi «inerenti e connessi»:

a) i rapporti che trovano evidenza nei conti correnti e che normalmente vengono specificati nelle diverse voci in cui è strutturato l'estratto conto;

b) i rapporti funzionalmente collegati al conto (affidamenti, aperture di credito, mandati all'incasso, cessioni di crediti, ecc.), tra i quali la legge considera sia le garanzie che il contribuente ha prestato alla banca a fronte dei crediti o affidamenti ricevuti sia le garanzie prestate da terzi a favore dello stesso contribuente.

3 - Conti contestati e conti nella disponibilità

Come si evince dal dettato normativo, è opportuno precisare che la richiesta della copia dei conti e la relativa specificazione dei rapporti inerenti o connessi deve riferirsi unicamente alle informazioni relative al contribuente specificamente indicato nella richiesta, dovendosi pertanto escludere che la banca possa essere chiamata, in una prima fase, a fornire dati o informazioni su altri soggetti, qualunque sia la relazione da questi intrattenuta con il contribuente sottoposto ad accertamento.

Al contrario, i dati relativi al terzo non ricevono particolare tutela in occasione della richiesta mediante questionario di ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti, ovvero in occasione di eventuali accessi eseguiti presso la banca. La circostanza che gli uffici possano prendere cognizione diretta dei documenti sottostanti i conti (normalmente riferiti anche a soggetti diversi dal contribuente) dimostra appunto che in questa seconda fase le informazioni relative al terzo sono pienamente acquisibili dagli organi accertatori.

In applicazione di tale criterio interpretativo - condiviso anche dal Ministero del tesoro - si ritiene di poter fornire le seguenti indicazioni:

a) conti cointestati.

Qualora il contribuente sottoposto ad accertamento intrattenga conti cointestati con altri soggetti, la banca è tenuta a fornire copia dei predetti conti, omettendo il nome dei contestatari dei quali va comunque segnalata l'esistenza.

Nella seconda fase, con l'utilizzazione del previsto questionario, gli uffici potranno richiedere alla banca il nominativo dei suddetti contestatari ai quali la banca non è tenuta a dare notizia dell'avvenuta segnalazione, posto che il contestatario non è soggetto di indagini.

b) conti nella disponibilità del contribuente.

Possono considerarsi nella disponibilità del contribuente i conti a lui non intestati ma sui quali egli sia comunque autorizzato ad operare. Rientrano, quindi, in tale nozione tutti i conti per i quali il contribuente abbia la possibilità di disporre in virtù di mandato da parte dell'intestatario del conto (ad es.: conti sui quali il titolare abbia rilasciato deleghe; conti intestati a società per i quali gli amministratori abbiano ricevuto poteri di disposizione).

La locuzione «conti intrattenuti», usata dal legislatore, lascia intendere che oggetto delle richieste dell'Amministrazione finanziaria sono non soltanto i conti intestati al contribuente, bensì anche quelli che si trovano nella sua disponibilità, nel senso sopra specificato.

Appare quindi necessario coordinare tale possibilità di conoscenza dei conti nella disponibilità del contribuente con il richiamato principio di tutela del terzo. Pertanto, nella prima fase di acquisizione delle informazioni bancarie, si ritiene che le banche debbano segnalare solo l'esistenza dei conti nella disponibilità del contribuente, con la indicazione del numero identificativo o del codice del conto.

Aderendo all'avviso espresso in proposito dal Ministero del tesoro, copia di tali conti potrà essere invece consegnata sulla base di altra specifica richiesta eventualmente formulata dagli organi procedenti. Si ritiene che tale ulteriore richiesta non debba essere accompagnata da una specifica autorizzazione, né che la banca debba dare notizia al terzo intestatario di tale richiesta tesa ad ottenere copia del conto nella disponibilità del contribuente indagato, in quanto detto conto rimane comunque ricompreso tra i conti «intrattenuti» dallo stesso contribuente presso la banca. Si è, quindi, dell'avviso che il rilascio dell'autorizzazione per acquisire la copia dei conti del contribuente sottoposto ad accertamento e la successiva comunicazione fatta a quest'ultimo dalla banca spieghino efficacia anche per i conti che si trovano nella sua disponibilità.

4 - Comunicazione della banca al soggetto interessato della richiesta della copia dei conti

Come già precedentemente specificato, la norma prevede che la richiesta della copia dei conti deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario «che ne dà notizia immediata al soggetto interessato» che si ritiene debba essere individuato nel contribuente per cui è stata avanzata la predetta richiesta.

Nessuna notizia, pertanto, deve essere data al soggetto che non intrattenga rapporti di conto con la banca destinataria della richiesta, anche nel caso in cui la richiesta sia stata indirizzata ad una dipendenza della banca diversa da quella che intrattiene rapporti di conto con lo stesso contribuente. Nessuna comunicazione va data altresì ai terzi i cui dati possano emergere nella fase di risposta alla richiesta di ulteriori dati, notizie e documenti. A tale proposito si ribadisce quanto già precisato a pag. 6 circa la opportunità di indirizzare le richieste alla Direzione Generale.

Si precisa che la documentazione che la banca consegna all'ufficio accertatore non è coperta da segreto nei confronti del contribuente, il quale ha pertanto libero accesso presso la banca stessa ad ogni informazione concernente sia le richieste notificate dagli uffici a suo carico sia ai relativi adempimenti posti in essere dalla banca medesima.

5 - Eventuale richiesta alla banca di ulteriori dati, notizie e documenti

La norma prevede che, una volta acquisita la copia dei conti, gli organi procedenti possano richiedere - alla medesima banca che abbia provveduto alla consegna - ulteriori dati, notizie e documenti relativi ai conti medesimi, utilizzando gli appositi questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

A tale riguardo, tenuto conto anche di quanto chiarito dal Ministero del tesoro, va sottolineato che la richiesta mediante questionario rappresenta lo strumento necessario per acquisire ulteriori dati, notizie e documenti relativi ai conti di cui si è già ottenuta copia. Poiché il modello di nuovo questionario non risulta ancora definito, gli uffici sono invitati, nelle more, a formulare la richiesta avvalendosi dei questionari a suo tempo approvati con decreto ministeriale 14 ottobre 1982 (S.O. alla G.U. n. 299 del 29 ottobre 1982), tenendo conto delle seguenti precisazioni:

- la richiesta mediante questionario deve riferirsi a dati e informazioni ulteriori relativi agli elementi rilevati dai conti acquisiti, la cui analisi rimane comunque riservata agli organi accertatori. In tal senso, quindi, non possono essere richieste alla banca attività di elaborazione o di selezione delle operazioni annotate sui conti;

- poiché deve esistere una relazione tra i dati o documenti richiesti e i conti già acquisiti o le operazioni su questi ultimi annotate, non rientra nei poteri degli uffici richiedere con il questionario la copia dei conti dei «terzi» eventualmente individuati. All'uopo, infatti, è necessaria una distinta richiesta di autorizzazione riferita a tali soggetti;

- nei casi in cui l'organo procedente abbia acquisito copia dei conti del contribuente a seguito di accessi eseguiti presso il medesimo, ovvero per il tramite dalla Guardia di Finanza (nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria previsti dall'art. 33, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973), prima di notificare il questionario, è comunque necessario che venga inoltrata alla banca così «individuata» una richiesta diretta ad ottenere copia dei conti del contribuente sottoposto ad accertamento secondo la specifica procedura prevista per le indagini bancarie. Nella fattispecie, detta richiesta consente da un canto di verificare la completezza dei conti rinvenuti nel corso degli accessi e, dall'altro, di acquisire la documentazione con gli speciali effetti probatori previsti dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 (inversione dell'onere della prova);

- gli organi accertatori sono invitati a richiedere copia degli assegni di importo minimo solo nel caso in cui dall'esame della copia dei conti, o comunque dagli elementi informativi raccolti, tale richiesta risulti utile ai fini dell'indagine. Si segnala che, secondo le procedure interbancarie (check truncation), gli assegni emessi dal contribuente e negoziati fuori piazza di importo fino a lire 2.000.000 sono conservati dalla banca negoziatrice per conto della trattaria e quindi la richiesta di tali assegni alla trattaria comporta la necessità per questa di richiedere a sua volta i medesimi alla negoziatrice. Gli uffici valuteranno, pertanto, di volta in volta, la opportunità di richiedere soltanto la copia degli assegni di importo superiore al predetto limite di lire 2.000.000.

- per gli assegni emessi da terzi, messi all'incasso dal contribuente assoggettato ad accertamento ed accreditati sul suo conto, le generalità del terzo traente dell'assegno o dei giratari - tenuto conto delle difficoltà alle quali la banca andrebbe incontro - non vanno richieste alla banca presso la quale è intrattenuto il conto e sono stati presentati gli assegni per l'incasso, bensì direttamente al contribuente interessato, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 32, primo comma, punto 21 1, del D.P.R. n. 600/1973. Dette generalità possono essere invece richieste alla banca nel caso in cui il traente dell'assegno sia un correntista della medesima banca.

6 - Termini per le risposte da parte della banca

Come testualmente disposto dall'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, «dalla data della notifica della richiesta della copia dei conti alla banca decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a sessanta giorni. Tale termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni, su istanza della banca, per giustificati motivi, dal responsabile della competente Direzione regionale delle entrate.».

E opportuno precisare che la disposizione sopra citata opera anche nel caso di successiva richiesta di «ulteriori dati, notizie e documenti» relativi ai conti medesimi. In tale ultima ipotesi, alla banca va assegnato un analogo termine di almeno sessanta giorni, dalla data in cui è stata ad essa notificata detta ulteriore richiesta, per fornire la necessaria risposta.

Considerato che la numerosità delle richieste formulate può rendere in taluni casi difficoltoso per le banche destinatarie il rispetto delle scadenze previste, si richiama l'attenzione degli uffici sul fatto che il predetto termine di sessanta giorni rappresenta soltanto il termine minimo da fissare per la risposta che le banche devono fornire.

Rimanendo, pertanto, fermo che, in nessun caso, potrà essere assegnato un termine inferiore, si raccomanda agli uffici procedenti di ragguagliare sempre il termine assegnato per la risposta alla complessità della loro richiesta (in particolare allorché vengono formulate richieste volte ad ottenere «ulteriori dati, notizie e documenti relativi alla copia dei conti, già forniti) e di non opporsi ad eventuali istanze di proroga del termine previsto per la risposta avanzata dalle banche, qualora tali istanze siano giustificate da obiettive difficoltà afferenti la ricerca dei dati richiesti.

Per quanto riguarda in particolare l'acquisizione di copia degli assegni, anche sotto questo profilo, è opportuno considerare che, come già detto, gli assegni emessi dal contribuente e negoziati fuori piazza di importo fino a lire 2.000.000, sono conservati dalla banca negoziatrice per conto della trattaria, e ciò determina evidentemente un vincolo oggettivo nei tempi necessari per ottemperare alle richieste degli organi accertatori.

Sotto altro profilo va rilevato che - mentre le necessarie autorizzazioni per la richiesta della copia dei conti possono essere rilasciate sia dai Direttori regionali delle entrate, per gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, che dai Comandanti di zona, per la Guardia di Finanza, nonché dal direttore del Secit - la facoltà di concedere, su istanza della banca, la proroga dei termini per un periodo di trenta giorni, è prevista solo in capo all'ispettore compartimentale, attuale Direttore della Direzione regionale delle entrate. Nonostante tale formulazione della norma, si ritiene che, in connessione con il primario potere di «autorizzazione», anche al Comandante di zona della Guardia di Finanza e, ovviamente, al direttore del Secit competa la facoltà di accordare la proroga dei termini di cui sopra.

 

 

Capitolo IV

Tutela della riservatezza delle informazioni richieste ed acquisite dall'amministrazione finanziaria

Al fine di un corretto esercizio del potere di cui agli artt. 32, primo comma, numero 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, numero 7), del D.P.R. n. 633 del 1972, si individuano qui di seguito gli adempimenti che gli uffici finanziari, la Guardia di Finanza, nonché il Servizio Centrale degli Ispettori Tributari devono porre in essere nel corso della procedura in commento e a conclusione della medesima, sia nell'interesse dei contribuenti e degli altri soggetti coinvolti nelle indagini, sia nell'interesse dell'Erario.

1 - Riservatezza da parte della banca nella raccolta e nella trasmissione dei dati ad essa richiesti

Per quanto l'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel disciplinare l'uso riservato dei dati e delle notizie acquisiti, faccia riferimento soltanto agli uffici finanziari, sussiste un preliminare obbligo di riservatezza anche nei confronti delle banche per quanto riguarda le modalità di trasmissione agli uffici stessi di detti dati.

A tal fine, si precisa che il responsabile della banca interessata, una volta predisposte le copie dei conti concernenti il contribuente, dovrà usare la massima cautela per evitare che della suddetta documentazione possano prendere visione soggetti non autorizzati, provvedendo a trasmettere, in plico chiuso, i dati raccolti, indirizzandoli in forma riservata al titolare dell'ufficio richiedente. 2 opportuno precisare che se l'ufficio dovesse richiedere alla banca ulteriori dati e notizie riguardanti le copie dei conti acquisiti, la trasmissione di tali ulteriori dati dovrà avvenire sempre nel rispetto delle modalità avanti indicate.

2 - Riservatezza nell'utilizzo e nella custodia dei dati acquisiti dagli uffici

L'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che i soggetti che rilasciano le autorizzazioni necessarie alla richiesta delle informazioni bancarie devono impartire opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto delle notizie e dei dati acquisiti, rilevanti ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, nonché dell'imposta sul valore aggiunto.

Come già detto, l'invio dei dati dalla banca al capo dell'ufficio procedente deve avvenire in plico chiuso. L'eventuale consegna dei dati da parte di quest'ultimo al funzionario incaricato della pratica deve avvenire in modo che nessun «altro funzionario estraneo» alla trattazione possa avere la possibilità di prendere visione del loro contenuto.

Gli uffici «autorizzati», infatti, secondo quanto previsto nell'ultima parte del primo periodo del sesto comma dell'art. 33 del D.P.R. n. 600, devono «assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti».

A conclusione dell'indagine, la documentazione fornita dalla banca dovrà essere ben custodita in apposito plico chiuso da conservarsi nel fascicolo afferente la pratica. Detto plico potrà essere riaperto con le «necessarie cautele di riservatezza» soltanto per ulteriori incombenze istruttorie o per il compimento di ulteriori atti procedimentali (contenzioso, eccetera).

Nel caso in cui alcuni dati vengano inviati a uffici esterni, bisognerà aver cura di ricordare anche a questi ultimi che tali dati sono sottoposti alla particolare disciplina di riservatezza prevista dall'art. 18, punto 4), della legge n. 413/1991.

Si rammenta, infine, che l'articolo 18, comma 5, della citata legge n. 413, prevede una apposita sanzione amministrativa a tutela della riservatezza delle informazioni raccolte, disponendo che: «Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, è punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, da irrogare con decreto del Ministro delle finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale».

 

 

Capitolo V

Inadempienza da parte della banca o del contribuente nell'ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati richiesti dagli uffici

1 - Applicazione delle pene pecuniarie a carico delle banche

L'art. 55, quinto comma, del D.P.R. n. 600, del 1973, stabilisce che nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro del tesoro e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2 - Comportamenti sanzionabili

L'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. i), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 disciplina l'irrogazione delle pene pecuniarie nei confronti delle banche e dell'Ente Poste nei casi di inadempimento degli obblighi sanciti dall'art. 32, primo comma, n. 7), dello stesso D.P.R. n. 600.

Con riserva di fornire apposite istruzioni in ordine alla disciplina delle violazioni degli obblighi posti a carico degli Uffici dell'Ente Poste, si precisa anzitutto che, nel caso in cui la banca adempia alla richiesta dell'invio della copia dei conti intrattenuti con i clienti fornendo delle risposte incomplete o non rispondenti al vero, è prevista la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico della banca medesima e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. Quando, invece, la banca non dà corso affatto alla richiesta degli Uffici procedenti o vi dà corso oltre il termine concesso ai sensi dell'art. 32, ultimo comma (ipotesi che la norma considera come omesso invio), si applica, soltanto nei suoi confronti, la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000. In quest'ultimo caso, ove l'invio della risposta avvenga entro i 15 giorni successivi al termine concesso, la pena pecuniaria prevista da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 è ridotta della metà.

Per effetto del richiamo operato dall'art. 51, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, quando le violazioni siano state rilevate in sede di richieste avanzate dagli uffici IVA, si rendono applicabili le stesse sanzioni previste dal citato art. 52 del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'art. 55, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 58, terzo e quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recanti norme in materia di applicazione delle pene pecuniarie rispettivamente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, stabiliscono che la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito il versamento di una somma pari al sesto del massimo della pena, secondo le modalità previste per i suddetti settori impositivi.

La competenza ad irrogare le predette pene pecuniarie è attribuita agli uffici IVA e agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, rispettivamente dagli artt. 58, primo comma, del D.P.R. n. 633 e 55, primo comma, del D.P.R. n. 600.

Al riguardo, si precisa che l'istituto della definizione in via breve torna applicabile anche alle violazioni degli obblighi delle banche e degli Uffici dell'Ente Poste, dal momento che sia l'articolo 55, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che l'articolo 58, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, espressamente fanno riferimento a tutte le violazioni degli obblighi stabiliti dai rispettivi decreti.

Al di fuori delle anzidette ipotesi di definizione, si rileva, tuttavia, che l'articolo 55, quinto comma, del predetto D.P.R. n. 600/1973, derogando alla disciplina ordinaria, ha, individuato come organo legittimato ad irrogare, con proprio decreto, le pene pecuniarie per le violazioni degli obblighi delle banche e dell'Ente Poste, il Ministro delle Finanze, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro del Tesoro ed il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni.

L'articolo 32, primo comma, numero 7), prevede, inoltre, che gli uffici procedenti possono, una volta ottenuta la copia dei conti, richiedere ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai conti medesimi. Tale richiesta deve essere effettuata utilizzando l'apposito questionario redatto su modello conforme a quello approvato con il decreto interministeriale Finanze - Tesoro.

In caso di mancata restituzione del questionario di cui al citato art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000 prevista dall'art. 53, primo comma, numero 2), dello stesso decreto presidenziale.

La medesima pena pecuniaria si applica nel caso in cui i questionari di cui sopra contengano risposte incomplete o non veritiere.

Quando, infine, i questionari vengano restituiti tardivamente, cioè oltre il termine concesso dagli organi procedenti, si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 53, primo comma, numero 4) (sanzione residuale), contemplando detto numero 2) solo il caso di mancata e non di tardiva restituzione del questionario. Si ritiene che la stessa sanzione torni applicabile nel caso in cui la banca comunichi in ritardo di non intrattenere rapporti con il contribuente sottoposto a controllo.

In tutti i suesposti casi di applicazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 600 del 1973, le pene pecuniarie sono irrogate dall'ufficio delle imposte e, quindi, al di fuori della speciale procedura ex art. 55, quinto comma, del citato D.P.R. n. 600.

Si precisa infine che, in caso di inottemperanza da parte della banca alla richiesta formulata mediante questionario ai sensi dell'art. 51, secondo comma, numero 7), del D.P.R. n. 633, si rendono applicabili le sanzioni di cui al già citato art. 53, primo comma, del D.P.R. n. 600. Ciò in quanto, pur prevedendo l'art. 51 del D.P.R. n. 633 un espresso rinvio al solo art. 52 del D.P.R. n. 600, nel caso di specie, al di là del tenore letterale della norma di rinvio, non può che applicarsi, anche per l'IVA, il suddetto art. 53 del D.P.R. n. 600, al fine di evitare una disparità di trattamento sanzionando diversamente due omissioni sostanzialmente analoghe.

3 - Determinazione delle pene pecuniarie a carico delle banche

Per la determinazione delle pene pecuniarie si dovrà tener conto dei criteri espressamente previsti dall'art. 54 del D.P.R. n. 600 del 1973. La commisurazione della pena pecuniaria, pertanto, dovrà tener conto non solo della gravità del danno per l'Erario, ma anche delle condizioni soggettive dell'autore della violazione, desunta anche dai precedenti.

4 - Determinazione delle pene pecuniarie a carico del contribuente

In caso di inottemperanza alla richiesta di cui al n. 6-bis introdotto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sia all'art. 32, primo comma, del D.P.R. n. 600, del 1973, che all'art. 51, secondo comma, del D.P.R. n. 633, del 1972, si applica a carico del contribuente inadempiente la pena pecuniaria prevista per le «altre violazioni», rispettivamente, dall'art. 53 dello stesso D.P.R. n. 600 e dall'art. 47 del D.P.R. n. 633.

 

 

Allegato 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  

 

 

data  

 

 

 

 

A 

 

[1] 

 

 

Oggetto:  

Richiesta di autorizzazione alla acquisizione di copia dei conti bancari e postali intrattenuti  

 

da [2]: 

 

 

 

 

 

luogo e data di nascita [3]  

 

 

 

 

 

 

 

 

domicilio fiscale:  

 

 

 

 

codice fiscale:  

 

 

 

Ai sensi de  

 

art. 

 

[4] si chiede alla S.V. l'autorizzazione ad  

 

 

acquisire copia dei conti bancari e postali intestati ai nominativi indicati in oggetto o nella loro  

disponibilità, relativamente al periodo dal  

 

al  

 

[5] con la specificazione di  

tutti i rapporti inerenti e connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate a terzi. 

 

 

L'acquisizione delle suddetta documentazione appare opportuna [6]  

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

 

(oppure: il Comandante) 

 

 

 

 

__________

[1] La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Direttore Regionale per le richieste avanzate dagli Uffici delle Entrate, al Comandante di Zona per quelle avanzate dalla Guardia di Finanza o al Direttore del SECIT per quelle avanzate dagli Ispettori del SECIT.

[2] Indicare uno o più nominativi, con i rispettivi elementi identificativi.

[3] Per le sole persone fisiche.

[4] Art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ovvero art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dall'art. 18 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[5] Indicare un periodo coincidente con anni, semestri o trimestri solari.

[6] Indicare le ragioni che fanno ritenere utile l'esecuzione dell'indagine.

 

 

Allegato 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 

 

 

data  

 

 

 

 

 

 

A 

 

[1] 

 

 

Vista la nota n. 

 

del  

 

con la quale [1] 

 

 

 

ha richiesto l'autorizzazione ad acquisire, relativamente al periodo dal  

 

al  

 

 

 

 

 

copia dei conti bancari e/o postali intrattenuti da  

 

nato [2]a  

 

 

 

 

 

 

 

il  

 

e residente in  

 

cod. fisc.  

 

 

 

Visti l'art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 e/o l'art. 51, comma 2, n. 7), del D.P.R.  

26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1991, n. 413; 

 

 

 

Ritenuta l'esigenza di acquisire i suddetti documenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorizza 

 

 

 

[1] 

 

a richiedere agli istituti di credito e/o all'Amministrazione postale copia di  

conti intrattenuti da 

 

nel periodo dal  

 

al 

 

con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da  

terzi. 

 

 

 

Il Direttore 

 

(oppure: il Comandante) 

 

 

 

 

___________

[1] Indicare l'Ufficio o l'organo che ha avanzato la richiesta

[2] Per le sole persone fisiche.

 

 

Allegato 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  

 

 

data  

 

 

 

 

Al responsabile della 

 

[1] 

 

 

Oggetto:  

Accertamenti bancari relativi a: 

 

 

 

 

 

luogo e data di nascita [2]  

 

 

 

 

 

 

 

 

domicilio fiscale:  

 

 

 

 

codice fiscale:  

 

 

 

Ai sensi del  

 

art.  

 

[3] vista. l'autorizzazione prot. n.  

 

 

 

 

 

 

del  

 

Rilasciata dal  

 

che si allega in copia alla presente 

 

 

 

 

si richiede 

 

 

 

 

-  

di trasmettere, entro [4] dalla notifica del presente, copia dei conti intestati al contribuente indicato  

 

in oggetto, relativamente al periodo dal  

 

al  

 

 

con la specificazione di tutti rapporti inerenti e connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da  

 

terzi. La richiesta deve intendersi relativa a tutti i conti, nominativi o al portatore, in lire, valuta o titoli; 

-  

di segnalare i conti intestati ad altri soggetti dei quali il contribuente indicato in oggetto abbia la  

 

disponibilità. 

La risposta dovrà essere fornita anche se negativa. 

La risposta va indirizzata a:  

 

 

 

In caso di inottemperanza alla presente richiesta nel termine sopra indicato o di risposta incompleta o non  

corrispondente al vero, si rende applicabile il disposto di cui all'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  

600. 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

____________

[1] La richiesta di copia dei conti va indirizzata alla Direzione generale della banca o ad una dipendenza locale, tenendo conto che in quest'ultimo caso dipendenza è tenuta a fornire la copia dei soli conti intrattenuti presso la medesima.

[2] Per le sole persone fisiche.

[3] Art. 33, comma 1, n. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero art. 5 comma 2, n. 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dall'art. 18 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[4] Minimo 60 giorni. Il termine può essere prorogato, per giustificati motivi per un periodo di 30 giorni, su istanza della banca, dal Direttore Regionale delle Entrate per le richieste avanzate dagli Uffici delle Entrate.

[5] Indicare un periodo coincidente con anni, semestri o trimestri solari.