§ 95.21.40 – D.L. 9 settembre 1992, n. 372.
Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:09/09/1992
Numero:372


Sommario
Art. 1.      1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 4. 
Art. 5.      1. Ferme restando le procedure stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dallalegge 29 gennaio 1992, n. 35, gli uffici tecnici erariali [...]
Art. 6.      1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 9 del decreto del Presidente della [...]
Art. 7. 
Art. 7 bis. 
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.21.40 – D.L. 9 settembre 1992, n. 372. [1]

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali.

(G.U. 10 settembre 1992, n. 213).

 

     Art. 1.

     1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione dalle imposte sui redditi se conseguiti da soggetti residenti anche mediante cessione dei titoli.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     1. All'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero.";

     b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992." [3];

     c) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta è applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.".

     2. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonchè gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.".

 

          Art. 4. [4]

     1. Nell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 2, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:"2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui al comma 1 del presente articolo.3. La ritenuta prevista dal comma 1 si applica a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonchè degli enti non commerciali; nei confronti degli altri soggetti si applica a titolo di acconto dell'imposta sui redditi.5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza l'applicazione della ritenuta, detti proventi concorrono a formare il reddito imponibile; sono assoggettati a tassazione separata con aliquota del 12,50 per cento se conseguiti da persone fisiche o da soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non esercenti attività di impresa, nonchè da enti non commerciali. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero." .

 

          Art. 5.

     1. Ferme restando le procedure stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dallalegge 29 gennaio 1992, n. 35, gli uffici tecnici erariali determinano in via provvisoria il valore attuale dei beni da conferire ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, ai fini della corresponsione delle anticipazioni.

 

          Art. 6.

     1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere altresì effettuati, per conto dell'ufficio delle imposte o centro di servizio competente dal sistema informativo del Ministero delle finanze e notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero nel caso in cui il destinatario sia diverso dalla persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.

 

          Art. 7. [5]

     1. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e le imposte sui redditi relative alle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, non sono dovute per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e successive modificazioni.

     2. Per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina recata dal citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 .

 

          Art. 7 bis. [6]

     1. All'art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 6, è inserito il seguente:"6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico.";

     b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:"7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione" .

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 5 novembre 1992, n. 429.

[2] Articolo abrogato dalla L. di conversione 5 novembre 1992, n. 429.

[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione 5 novembre 1992, n. 429.

[4] Articolo così modificato dalla L. di conversione 5 novembre 1992, n. 429.

[5] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 5 novembre 1992, n. 429.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione 5 novembre 1992, n. 429.