Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Data: | 25/01/2010 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito d'applicazione |
Art. 2. Libera circolazione delle merci |
Art. 3. Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti |
Art. 4. Generatori di aerosol |
Art. 5. Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente |
Art. 6. Modifiche |
Art. 7. Abrogazioni |
Art. 8. Disposizioni finanziarie |
Art. 9. Applicazione |
Art. 10. Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive comunitarie in materia |
§ 24.1.86 - D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.
Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.
(G.U. 15 febbraio 2010, n. 37)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto e ambito d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della
2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell'Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.
Art. 2. Libera circolazione delle merci
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, non è possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi.
2. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantità nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.
Art. 3. Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti
1. I prodotti elencati nel numero 2 dell'Allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dell'Allegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I.
Art. 4. Generatori di aerosol
1. I generatori di aerosol, come definiti dall'articolo 1 del
2. In deroga all'articolo 4, primo comma, lettera e), del citato
Art. 5. Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente
1. Ai fini dell'articolo 3, qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.
2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano all'imballaggio preconfezionato.
Art. 6. Modifiche
1. All'articolo 15 del
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, è effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.».
2. Nell'articolo 1 della
3. Nell'articolo 12 della
«Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della
4. All'articolo 12 della
a) al primo comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
b) al secondo comma, le parole: «da L. 200.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103,29 euro a 258,23 euro»;
c) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
d) al quarto comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
e) al quinto comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 25,82 euro a 258,23 euro».
Art. 7. Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:
a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del
b) l'articolo 13 della
c) l'articolo 4, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del
d) il
e) l'Allegato I al
f) l'articolo 2, comma 1, del
g) l'Allegato I al
2. Sono abrogate le disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.
Art. 8. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9. Applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009.
Art. 10. Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive comunitarie in materia
1. Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia, nonchè dei relativi Allegati, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Allegato I - (previsto dall'articolo 1, comma 2)
Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati
1. Prodotti venduti a volume (valore in ml)
Vino tranquillo
Nell'intervallo tra 100 ml e 1.500 ml solo gli 8 valori seguenti:
ml: 100 - 187 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500
Vino giallo
Nell'intervallo tra 100 ml e 1.500 ml solo il valore seguente:
ml: 620
Vino spumante
Nell'intervallo tra 125 ml e 1.500 ml solo i 5 valori seguenti:
ml: 125 - 200 - 375 - 750 - 1.500
Vino liquoroso
Nell'intervallo tra 100 ml e 1.500 ml solo i 7 valori seguenti:
ml: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500
Vino aromatizzato
Nell'intervallo tra 100 ml e 1.500 ml solo i 7 valori seguenti:
ml: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500
Bevande spiritose
Nell'intervallo tra 100 ml e 2.000 ml solo i 9 valori seguenti:
ml: 100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1.000 - 1.500 - 1.750 - 2.000
2. Definizioni dei prodotti
Vino tranquillo
Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del
Vino giallo
Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del
Vino spumante
Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all'Allegato I, punti 15, 16, 17 e 18 del
Vino liquoroso
Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all'Allegato I, punto 14 del
Vino aromatizzato
Vino aromatizzato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del
Bevande spiritose
Bevande spiritose di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del
(1) G.U. L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
(2) G.U. L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
(3) G.U. L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.
(4) G.U. L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.