Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/04/2002 |
Numero: | 753 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Precisazioni concernenti l'etichettatura. |
Art. 3. Presentazione delle indicazioni obbligatorie. |
Art. 4. Utilizzazione di codici sull'etichettatura. |
Art. 5. Deroghe. |
Art. 6. Norme comuni a tutte le menzioni figuranti sull'etichettatura |
Art. 7. Definizione dell'"imbottigliatore", dell'"imbottigliamento" e dell'"importatore" |
Art. 8. Divieto di utilizzare una capsula o una lamina contenenti piombo. |
Art. 9. Impiego di taluni tipi di bottiglie. |
Art. 10. Registri, documenti di accompagnamento ecc. |
Art. 11. Disposizioni generali. |
Art. 12. Indicazioni obbligatorie. |
Art. 13. Indicazioni facoltative. |
Art. 14. Disposizioni relative all'etichettatura con indicazione geografica. |
Art. 15. Indicazioni relative al nome, indirizzo e qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione. |
Art. 16. Indicazione del tipo del prodotto. |
Art. 17. Indicazioni relative al colore. |
Art. 18. Indicazione dell'anno di raccolta. |
Art. 19. Indicazione delle varietà di viti. |
Art. 20. Precisazioni relative alla norma dell'85%. |
Art. 21. Riconoscimenti e medaglie. |
Art. 22. Indicazioni relative al modo in cui è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso. |
Art. 23. Definizione di "menzioni tradizionali complementari". |
Art. 24. Protezione delle menzioni tradizionali. |
Art. 25. Nome dell'azienda. |
Art. 26. Indicazioni relative all'imbottigliamento. |
Art. 27. Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori. |
Art. 28. Utilizzazione delle indicazioni geografiche. |
Art. 29. Menzioni specifiche tradizionali. |
Art. 30. Deroghe all'obbligo di indicare la menzione specifica tradizionale. |
Art. 31. L'unità geografica più piccola della regione determinata. |
Art. 32. L'unità geografica più grande della regione determinata. |
Art. 33. L'imbottigliamento nella regione determinata. |
Art. 34. Norme comuni. |
Art. 35. Indicazione dei nomi dei paesi terzi. |
Art. 36. Vini importati con indicazione geografica. |
Art. 37. Altre indicazioni che possono figurare sull'etichettatura dei vini con indicazione geografica importati. |
Art. 37 bis. |
Art. 37 ter. Vini liquorosi, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini spumanti. |
Art. 38. Indicazioni obbligatorie. |
Art. 39. Indicazioni facoltative. |
Art. 40. Condizioni d'impiego delle menzioni "vino liquoroso", "vino frizzante" e "vino frizzante gassificato" nei vini provenienti da paesi terzi. |
Art. 41. Norme concernenti i vini spumanti gassificati. |
Art. 42. Definizione del "venditore". |
Art. 43. Indicazioni di un'unità geografica diversa da una regione determinata. |
Art. 44. Vini spumanti originari di un paese terzo. |
Art. 45. Disposizioni complementari. |
Art. 46. Le varietà di vite "Pinot". |
Art. 47. Disposizioni transitorie. |
Art. 48. Abrogazione. |
Art. 49. Entrata in vigore. |
§ 1.6.G3 – Regolamento 29 aprile 2002, n. 753. [1]
Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
(G.U.C.E. 4 maggio 2002, n. L 118).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il capo II del titolo V e gli allegati VII e VIII del
(2) Talune disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti alimentari sono fissate dalla
(3) Il presente regolamento deve tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione della normativa vigente in materia di prodotti vitivinicoli nonché delle disposizioni stabilite nelle direttive di cui sopra. In particolare, occorre semplificare quanto più possibile tali disposizioni e renderle più leggibili armonizzando le norme relative ai diversi gruppi di prodotti pur rispettando la diversità dei prodotti stessi.
(4) Il presente regolamento deve salvaguardare gli obiettivi della tutela degli interessi legittimi dei consumatori e dei produttori, del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo dei prodotti di qualità di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del
(5) È opportuno definire il concetto di "etichettatura" al fine di limitarlo agli aspetti della presentazione dei prodotti vitivinicoli che riguardano soltanto la natura, la qualità o l'origine dei prodotti stessi.
(6) Nell'interesse dei consumatori, è opportuno raggruppare talune informazioni obbligatorie nel medesimo campo visivo sul recipiente, fissare limiti di tolleranza per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo e prendere in considerazione le specificità dei prodotti.
(7) Le norme vigenti in materia di utilizzazione dei codici sull'etichettatura sono utili e devono quindi essere mantenute.
(8) Alcuni prodotti vitivinicoli non sono necessariamente destinati al consumo umano diretto. Gli Stati membri devono quindi essere autorizzati ad esonerare tali prodotti dall'applicazione delle norme in materia di etichettatura a condizione che siano predisposti appropriati meccanismi di controllo. La stessa disposizione deve essere prevista per alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) invecchiati in bottiglia.
(9) I prodotti vitivinicoli che sono esportati devono talvolta soddisfare norme in materia di etichettatura nei paesi terzi o fornire ai consumatori di tali paesi terzi talune informazioni utili. Occorre pertanto fare in modo che gli Stati membri possano autorizzare l'impiego di altre lingue per talune diciture sulle etichette.
(10) Il
(11) Ai fini della sicurezza giuridica, è utile mantenere le definizioni vigenti di "imbottigliatore" e "imbottigliamento" e introdurre una definizione dell'"importatore".
(12) L'utilizzazione di capsule fabbricate a base di piombo per coprire i dispositivi di chiusura dei recipienti nei quali sono conservati i prodotti disciplinati dal
(13) L'utilizzazione di taluni tipi di bottiglie per taluni prodotti costituisce una prassi consolidata nella Comunità e nei paesi terzi. Tali bottiglie possono evocare, nella mente dei consumatori, talune caratteristiche o un'origine precisa dei prodotti in quanto sono utilizzate da molto tempo. Tali bottiglie devono pertanto essere riservate ai vini di cui trattasi.
(14) Nell'intento di poter risalire all'origine dei prodotti e di controllare i prodotti vitivinicoli, occorre prevedere la ripetizione di taluni elementi dell'etichettatura nei registri e sui documenti di accompagnamento di cui al
(15) Il
(16) In particolare, per quanto riguarda l'indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore o dello speditore e l'indicazione facoltativa del nome, indirizzo e qualifica della persona o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e di evitare che il consumatore sia tratto in errore, è opportuno rendere obbligatorie indicazioni da cui risulti l'attività di queste persone mediante termini quali "viticoltore", "raccolto da", "commerciante", "distribuito da", "importatore", "importato da" o altri termini analoghi.
(17) Le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico delle uve sono disciplinate esclusivamente dal
(18) L'impiego e la regolamentazione di talune menzioni (diverse dalle denominazioni d'origine) che servono a descrivere prodotti vitivinicoli di qualità costituiscono una prassi consolidata nella Comunità. Tali espressioni tradizionali possono evocare, nella mente dei consumatori, un metodo di produzione o di invecchiamento o una qualità, un colore o un tipo di vino o ancora un evento legato alla storia del vino. Per garantire un'equa concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, occorre definire un quadro comune per la registrazione e la protezione di siffatte espressioni tradizionali.
(19) Per una questione di semplicità e di chiarezza, è opportuno cercare di armonizzare quanto più possibile l'etichettatura dei vini liquorosi e dei vini frizzanti tenendo conto della diversità dei prodotti e fondandosi sul metodo definito dal
(20) Le regole applicabili in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi e presenti sul mercato comunitario devono anch'esse essere armonizzate per quanto possibile conformemente al metodo definito per i prodotti vitivinicoli comunitari onde evitare qualsiasi confusione per i consumatori e qualsiasi forma di concorrenza sleale per i produttori. Occorre tuttavia tener conto delle diverse condizioni di produzione e tradizioni vinicole nonché delle legislazioni dei paesi terzi.
(21) Le disposizioni del presente regolamento devono fare salve le regole specifiche che potrebbero essere negoziate nell'ambito degli accordi con i paesi terzi conclusi secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato.
(22) Norme specifiche e dettagliate sono già definite all'allegato VIII del
(23) Le norme applicabili ai vini frizzanti gassificati devono per quanto possibile corrispondere alle norme definite dal
(24) L'articolo 80 del
(25) L'articolo 81 del
(26) Le misure previste dal presente regolamento si applicano soltanto ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del
(27) Il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Norme comuni
Art. 1. Oggetto.
Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione delle disposizioni di cui al capo II del titolo V nonché degli allegati VII e VIII del
Art. 2. Precisazioni concernenti l'etichettatura.
Non fanno parte dell'etichettatura, quale definita nella parte introduttiva dell'allegato VII nonché nell'allegato VIII, sezione A.2, del
a) previsti dalle disposizioni degli Stati membri nel quadro di applicazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) relativi al fabbricante o al volume del recipiente, apposti direttamente in maniera indelebile sul recipiente;
c) utilizzati ai fini del controllo dell'imbottigliamento; a questo riguardo gli Stati membri possono stabilire o riconoscere un sistema di indicazione della data d'imbottigliamento per i vini e i mosti di uve imbottigliati nel loro territorio;
d) utilizzati per identificare il prodotto con un codice numerico e/o un simbolo leggibile da una macchina;
e) previsti dalle disposizioni degli Stati membri relative al controllo quantitativo e qualitativo dei prodotti sottoposti ad un esame sistematico e ufficiale;
f) relativi al prezzo del prodotto in questione;
g) previsti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri;
h) diversi da quelli contemplati alle lettere da a) a g), che non riguardano la caratterizzazione del prodotto di cui trattasi e che non sono disciplinati da alcuna disposizione del
Art. 3. Presentazione delle indicazioni obbligatorie.
1. Le indicazioni obbligatorie di cui all'allegato VII, sezione A, del
Le indicazioni obbligatorie relative all’importatore, al numero della partita, nonché agli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis, della
2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all’allegato VII, sezione A.1, terzo trattino, e all’allegato VIII, sezione B.1, lettera d), del
Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull'etichettatura in caratteri dell'altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.
3. Se uno o più degli ingredienti elencati nell’allegato III bis della
Art. 4. Utilizzazione di codici sull'etichettatura.
1. I codici di cui all'allegato VII, sezione E, del
2. Il riferimento ad uno Stato membro in un codice di cui al paragrafo 1 è indicato mediante un'abbreviazione postale che precede gli altri elementi del codice.
Art. 5. Deroghe.
1. Per i vini prodotti sul loro territorio gli Stati membri possono derogare all'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di etichettatura di cui all'allegato VII, sezione G. 1 del
a) i prodotti trasportati fra due o più impianti di una stessa azienda situata nella medesima unità amministrativa o nelle unità amministrative limitrofe; le unità amministrative in questione non possono essere più grandi delle regioni corrispondenti al livello III della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS III), ad eccezione delle isole, per le quali l'unità amministrativa è quella corrispondente al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II);
b) i quantitativi di mosti di uve e di vini inferiori a 30 litri per partita e non destinati alla vendita;
c) i quantitativi di mosti di uve e di vini destinati al consumo familiare del produttore e dei suoi dipendenti.
Inoltre, per taluni v.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. di cui all'articolo 29 del presente regolamento invecchiati in bottiglia per un lungo periodo di tempo prima della vendita, lo Stato membro interessato può concedere deroghe specifiche purché abbia stabilito condizioni di controllo e di circolazione per tali prodotti.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni di controllo e di circolazione stabilite [5].
2. In deroga all'allegato VII, sezione D.1, del
Art. 6. Norme comuni a tutte le menzioni figuranti sull'etichettatura
1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.3, del
2. Per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato VII, sezione B.3, del
Quando tale richiesta proviene dall'organismo competente dello Stato membro nel quale è stabilito l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore, la prova è richiesta direttamente a questi da detto organismo.
Quando tale richiesta proviene dall'organismo competente di un altro Stato membro, questo fornisce all'organismo competente del paese di stabilimento dell'imbottigliatore, dello speditore o dell'importatore, nell'ambito della loro diretta collaborazione, tutti gli elementi utili che consentano a quest'ultimo organismo di esigere la prova di cui trattasi; l'organismo richiedente è informato del seguito riservato alla propria richiesta.
Qualora gli organismi competenti constatino che tale prova non è stata fornita, le menzioni in questione sono considerate come non conformi al
Art. 7. Definizione dell'"imbottigliatore", dell'"imbottigliamento" e dell'"importatore"
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, s'intende per:
a) "imbottigliatore", la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per conto proprio l'imbottigliamento;
b) "imbottigliamento", il riempimento, a fini commerciali, con il prodotto interessato di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri;
c) "importatore", la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell'immissione in libera pratica delle merci non comunitarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n 2913/92 del Consiglio.
Art. 8. Divieto di utilizzare una capsula o una lamina contenenti piombo.
Il dispositivo di chiusura dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del
Art. 9. Impiego di taluni tipi di bottiglie.
1. Le condizioni di utilizzo di alcuni tipi di bottiglie sono stabilite nell'allegato I.
2. Affinché un tipo di bottiglia possa figurare nell'elenco dell'allegato I, deve essere conforme alle seguenti condizioni:
a) è utilizzato lealmente e tradizionalmente da venticinque anni nelle regioni o nelle zone di produzione determinate della Comunità;
b) tale utilizzazione ricorda talune caratteristiche o una determinata origine del vino;
c) il tipo di bottiglia in causa non è utilizzato per altri vini sul mercato comunitario.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) gli elementi atti a giustificare il riconoscimento dei tipi di bottiglie;
b) le caratteristiche dei tipi di bottiglie che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 nonché i vini a cui sono riservate.
[4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, taluni tipi di bottiglie che figurano all'allegato I possono essere utilizzati per presentare vini originari di paesi terzi purché:
a) tali paesi abbiano presentato una richiesta motivata alla Commissione, e
b) siano soddisfatte condizioni ritenute equivalenti a quelle elencate nei paragrafi 2 e 3.
Per ogni tipo di bottiglia sono indicati nell'allegato I i paesi terzi interessati, nonché le norme concernenti le relative condizioni di utilizzazione.] [6]
[5. Alcuni tipi di bottiglie tradizionali utilizzate nei paesi terzi e non menzionate nell'allegato I possono beneficiare, a condizione di reciprocità, della protezione prevista dal presente articolo, ai fini della loro commercializzazione nella Comunità.
La disposizione di cui al primo comma viene attuata tramite accordi conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.] [7]
Art. 10. Registri, documenti di accompagnamento ecc.
1. Per i prodotti indicati all'allegato VII, sezione A.1, del
2. Per i prodotti indicati all'allegato VIII, sezione A.1, del
- per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato VIII, sezione A.1, del
- per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato VIII, sezione A.1, del
3. Per i prodotti del titolo II, la designazione nei registri tenuti dagli operatori di cui all'articolo 11 del
4. La designazione nei registri tenuti da persone diverse dai produttori o dagli elaboratori comprende almeno, secondo i casi, le indicazioni di cui al paragrafo 1, 2 o 3. Le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 1 o, secondo i casi, 2 e 3, possono essere sostituite nei registri dal numero del documento di accompagnamento o degli altri documenti prescritti dalle norme comunitarie e dalla data del relativo rilascio.
5. I recipienti per il magazzinaggio dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono identificati e viene indicato il loro volume nominale.
Questi recipienti recano inoltre le indicazioni apposite previste dagli Stati membri che consentono all'organismo incaricato dei controlli di identificare il loro contenuto mediante i registri o i documenti che li sostituiscono.
Tuttavia, la marcatura dei recipienti di volume inferiore o uguale a 600 litri riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati nella stessa partita può essere sostituita dalla marcatura dell'intera partita, a condizione che quest'ultima sia chiaramente separata dalle altre partite.
TITOLO II
Norme applicabili ai mosti di uve, ai mosti di uve parzialmente
fermentati, ai mosti di uve concentrati, ai vini nuovi ancora
in fermentazione e ai vini ottenuti da uve stramature
Art. 11. Disposizioni generali.
1. Qualora i prodotti di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera g), del
2. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, si applicano con le dovute distinzioni alle menzioni obbligatorie di cui all’articolo 12 [8].
3. Le disposizioni dell'allegato VII, sezione E, del
Art. 12. Indicazioni obbligatorie.
1. Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione della denominazione di vendita del prodotto mediante:
a) la menzione delle definizioni contenute nel
oppure
b) menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie e la cui utilizzazione è disciplinata nello Stato membro o è conforme alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, purché questi comunichino tali menzioni alla Commissione, che provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure [9];
2. Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione del volume nominale del prodotto.
3. Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione:
a) del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore, nonché del comune e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale, per i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri;
b) del nome o della ragione sociale dello speditore, nonché del comune e dello Stato membro in cui lo speditore ha la propria sede principale, per gli altri recipienti;
c) dell'importatore o, qualora l'imbottigliamento abbia avuto luogo nella Comunità, dell'imbottigliatore, per i prodotti importati.
Per quanto concerne le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c), ai prodotti elaborati nella Comunità si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 15, mentre ai prodotti elaborati nei paesi terzi si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a).
4. Nel caso di mosto di uve e mosto di uve concentrato, l'etichetta reca la menzione della densità.
Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato e vino nuovo ancora in fermentazione, l'etichetta reca la menzione del titolo alcolometrico volumico effettivo e quello totale o uno dei due.
Quando è indicato il titolo alcolometrico volumico totale, segnatamente per il mosto di uve parzialmente fermentato, esso non può essere superiore né inferiore di oltre 0,5% al titolo determinato dall'analisi.
La cifra corrispondente al titolo alcolometrico totale è seguita dal simbolo "% vol." e preceduta dai termini "titolo alcolometrico totale" o "alcole totale". Tale cifra è indicata sull'etichettatura in caratteri della stessa altezza minima di quella prevista per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo.
Nel caso di vini ottenuti da uve stramature, l'etichetta reca la menzione del titolo alcolometrico volumico effettivo. Quest'ultimo viene indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume. Il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5% al titolo determinato dall'analisi. La cifra corrispondente al titolo alcolometrico effettivo è seguita dal simbolo "%vol." e può essere preceduta dai termini "titolo alcolometrico effettivo" o "alcole effettivo" o dall'abbreviazione "alc".
Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull'etichettatura in caratteri dell'altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.
5. Nel caso di spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti del titolo II elaborati nella Comunità o nel caso di esportazione, sull'etichetta figura:
a) per quanto riguarda il mosto di uve ottenuto da uve raccolte ed elaborate sul territorio di uno stesso Stato membro: il nome dello Stato membro in questione;
b) per quanto riguarda i vini di cui al presente articolo ottenuti da uve raccolte e vinificate sul territorio di uno stesso Stato membro: il nome dello Stato membro in questione.
6. Nel caso di prodotti del titolo II elaborati nei paesi terzi, l'etichetta reca la menzione del nome del paese terzo in questione.
7. Per quanto riguarda i prodotti del titolo II risultanti da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri, l'etichetta reca la menzione "miscela ottenuta da prodotti di vari paesi della Comunità europea".
Qualora si tratti di mosti di uve che non sono stati elaborati nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve, l'etichetta reca la menzione "mosti ottenuti a... da uve raccolte in...".
Qualora si tratti di vini che non sono stati vinificati nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve, l'etichetta reca la menzione "vino ottenuto a ... da uve raccolte in ...".
8. Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione del numero della partita, conformemente alla
Art. 13. Indicazioni facoltative.
1. L'etichettatura dei prodotti del titolo II può essere completata dalle seguenti indicazioni:
a) il nome, l'indirizzo e la qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione; l'articolo 15 si applica per analogia ai prodotti considerati;
b) il tipo del prodotto, secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore;
c) un colore particolare, secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore; l'articolo 17 si applica per analogia ai prodotti considerati.
2. L'etichettatura dei prodotti del titolo II può essere completata da altre indicazioni facoltative. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano per analogia a questi prodotti.
Art. 14. Disposizioni relative all'etichettatura con indicazione geografica.
1. I mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto o i vini ottenuti da uve stramature elaborati nella Comunità possono essere designati con un'indicazione geografica. In tal caso la denominazione di vendita di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è costituita:
a) dalla menzione "mosti di uve parzialmente fermentati" o, se del caso, dalla menzione "vini ottenuti da uve stramature";
b) dal nome dell'unità geografica;
c) da una menzione tradizionale specifica. Se tale menzione figura nella denominazione di vendita del prodotto, non vi è obbligo di ripeterla.
Gli Stati membri stabiliscono le menzioni tradizionali specifiche di cui al primo comma, lettera c) per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto o per i vini ottenuti da uve stramature prodotte sul loro territorio.
L'articolo 51 del
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
3. L'etichettatura dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto con indicazione geografica e dei vini ottenuti da uve stramature con indicazione geografica elaborati nella Comunità può essere completata dalle indicazioni seguenti:
a) l'anno di raccolta; le disposizioni degli articoli 18 e 20 si applicano per analogia;
b) il nome di una o più varietà di vite; le disposizioni degli articoli 19 e 20 si applicano per analogia;
c) un riconoscimento, una medaglia o un concorso; le disposizioni dell'articolo 21 si applicano per analogia;
d) indicazioni relative al modo di ottenimento o al metodo di elaborazione del prodotto; le disposizioni dell'articolo 22 si applicano per analogia;
e) menzioni tradizionali complementari; le disposizioni degli articoli 23 e 24 si applicano per analogia;
f) il nome dell'azienda; le disposizioni dell'articolo 25 si applicano per analogia;
g) una menzione indicante l'imbottigliamento nell'azienda viticola da parte di un'associazione di aziende viticole in una impresa situata nella regione di produzione; le disposizioni dell'articolo 26 si applicano per analogia.
TITOLO III
Norme applicabili ai vini da tavola, ai vini da tavola
con indicazione geografica e ai v.q.p.r.d.
Art. 15. Indicazioni relative al nome, indirizzo e qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione.
1. Le indicazioni obbligatorie di cui all'allegato VII, sezione A.3.a), primo trattino del
In particolare, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini "imbottigliatore" o "imbottigliato da".
Tuttavia, nel caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini "imbottigliato per conto di" o, nel caso in cui è indicato anche il nome, l'indirizzo e la qualifica della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini "imbottigliato per conto di ... da ...".
Nel caso del riempimento di altri recipienti diversi dalle bottiglie, si applica il disposto del secondo e del terzo comma. Tuttavia, i termini “condizionatore” o “condizionato” sostituiscono rispettivamente i termini “imbottigliatore” o “imbottigliato” [10].
L'utilizzazione di una delle indicazioni di cui al secondo, al terzo e al quarto comma non è però obbligatoria se si fa ricorso ad una delle menzioni di cui agli articoli 26 e 33.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2.
Se l'imbottigliamento o la spedizione si effettuano in un comune diverso da quello dell'imbottigliatore o dello speditore o da un comune circostante, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da una menzione del comune in cui ha luogo l'operazione e, se viene effettuata in un altro Stato membro, dall'indicazione di quest'ultimo.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono includere termini che si riferiscono a un'azienda agricola solo a condizione che il prodotto in questione provenga esclusivamente dalle uve raccolte nei vigneti che fanno parte dell'azienda viticola o di quella della persona qualificata sulla base di uno dei termini anzidetti e purché la vinificazione sia stata effettuata nell'azienda stessa.
Per l'applicazione del primo comma non si tiene conto dell'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato inteso a far aumentare il titolo alcolometrico naturale del prodotto in questione.
Gli Stati membri stabiliscono queste indicazioni per i vini prodotti sul loro territorio e ne definiscono il quadro di utilizzazione e le relative condizioni.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del terzo comma. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
3. Le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 1, primo comma, possono essere utilizzate solo a condizione che la persona o le persone interessate abbiano dato il loro accordo.
Tuttavia, nel caso in cui le disposizioni di uno Stato membro rendono obbligatoria l'indicazione del nome, indirizzo e qualifica della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, le disposizioni del primo comma non si applicano per quanto concerne tale indicazione.
4. L'indicazione dello Stato membro dell'imbottigliatore o dello speditore è utilizzata sull'etichettatura in caratteri dello stesso tipo e della medesima dimensione dell'indicazione del nome, indirizzo e qualifica o ragione sociale delle persone interessate. L'indicazione dello Stato membro viene apposta:
a) per esteso dopo l'indicazione del comune o della frazione del comune;
b) oppure mediante l'abbreviazione postale, eventualmente accompagnata dal codice postale del comune in questione.
5. Quando si tratta di un vino da tavola, il comune in cui la persona o le persone di cui al paragrafo 1, primo comma, hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri che indicano la menzione "vino da tavola".
Quando si tratta di un vino da tavola con indicazione geografica, il comune in cui la persona o le persone di cui al paragrafo 1, primo comma, hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri dell'indicazione geografica.
Quando si tratta di un v.q.p.r.d., il comune in cui la persona o le persone di cui al paragrafo 1, primo comma, hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri che indicano la regione determinata.
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano quando il comune è indicato mediante un codice di cui all'allegato VII, sezione E, del
Art. 16. Indicazione del tipo del prodotto.
1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B, punto 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 1493/ 1999, sull'etichettatura dei vini da tavola, dei vini da tavola designati da un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d (ad eccezione dei v.l.q.p.r.d e dei v.f.q.p.r.d. a cui si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), possono figurare i seguenti termini:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
a) “secco”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non superiore a:
i) 4 g/l, oppure
ii) 9 g/l quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo;
b) “abboccato”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera a), ma non superiore a:
i) 12 g/l, oppure
ii) 18 g/l quando il tenore minimo di acidità totale è fissato dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2;
c) “amabile”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera b), ma non superiore a 45 g/l;
d) “dolce”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l. [11]
2. Gli Stati membri, per quanto riguarda l'utilizzazione:
a) dei termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono prescrivere come criterio analitico complementare il tenore minimo di acidità totale per alcuni vini ottenuti sul loro territorio;
b) dei termini di cui al paragrafo 1, lettera d), nel caso di alcuni v.q.p.r.d. ottenuti sul loro territorio, possono prescrivere un tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 2. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
Art. 17. Indicazioni relative al colore.
Quando gli Stati membri, in applicazione dell'allegato VII, sezione B. 1. a), terzo trattino, del
TITOLO IV
Norme applicabili ai vini da tavola
con indicazione geografica e ai v.q.p.r.d.
Capo I
Norme comuni
Art. 18. Indicazione dell'anno di raccolta.
L'anno di raccolta di cui all'allegato VII, sezione B.1.b), primo trattino, del
Per i vini ottenuti tradizionalmente da uve raccolte in inverno si indica l'anno di inizio della campagna in corso anziché l'anno di raccolta.
Art. 19. Indicazione delle varietà di viti.
1. I nomi delle varietà di vite utilizzate per l'elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d., o i relativi sinonimi, possono figurare sull'etichetta dei vini in questione a condizione che:
a) le varietà in questione, nonché eventualmente i loro sinonimi, figurino nella classificazione delle varietà stabilita dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 19 del
b) tali varietà siano previste dagli Stati membri, conformemente all'allegato VI, sezione B.1, del
c) il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda un'indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la Comunità, e se è accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull'etichetta senza questo termine geografico;
d) nel caso di ricorso alla denominazione di una sola varietà di vite o al relativo sinonimo, almeno l'85% del vino sia ottenuto da tale varietà, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio; tale varietà deve essere determinante per il carattere del vino di cui trattasi; tuttavia, se il prodotto in causa è ottenuto esclusivamente dalla varietà suddetta, compreso il quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio, ad eccezione dei mosti concentrati rettificati, si può indicare che il prodotto è ottenuto esclusivamente da tale varietà;
e) quando sono utilizzati i nomi di due o tre varietà di viti o i relativi sinonimi, il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio; in questo caso le varietà devono essere riportate in ordine decrescente di proporzione e in caratteri delle stesse dimensioni;
f) quando sono utilizzati i nomi di più di tre varietà di viti o i relativi sinonimi, i nomi delle varietà o i loro sinonimi siano indicati fuori del campo visivo in cui figurano le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1; essi devono inoltre avere caratteri di dimensioni non superiori a 3 mm.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c):
a) il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda un'indicazione geografica può figurare sull'etichetta di un vino designato con tale indicazione geografica;
b) i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell'allegato II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
[3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 2002, le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.] [12]
Art. 20. Precisazioni relative alla norma dell'85%.
L'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) possono essere applicati contemporaneamente solo se almeno l'85%, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio, dei vini interessati dalle presenti disposizioni e ottenuti dalla miscela proviene dalla varietà di vite e dall'anno di raccolta indicati nella designazione di questo vino.
Art. 21. Riconoscimenti e medaglie.
In applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera b), terzo trattino, del
Art. 22. Indicazioni relative al modo in cui è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso.
1. Quando gli Stati membri, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera b), quarto trattino, del
Le indicazioni non comprendono riferimenti al metodo di produzione biologico delle uve, che sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con ogni mezzo appropriato, alla pubblicità di tali misure.
3. Per la designazione di un vino fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore in legno di quercia, possono essere utilizzate soltanto le diciture figuranti nell'allegato X.
Tuttavia, per tali vini, gli Stati membri possono definire altre diciture equivalenti a quelle di cui all'allegato X, ed i paragrafi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili.
L'impiego di una delle diciture di cui all'allegato X è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore in legno di quercia in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche quando l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione di questo paragrafo.
Le diciture che figurano nell'allegato X non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori in legno di quercia [13].
Art. 23. Definizione di "menzioni tradizionali complementari".
Ai fini dell'applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera b), quinto trattino, del
Art. 24. Protezione delle menzioni tradizionali.
1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "menzioni tradizionali" si intendono le menzioni tradizionali complementari di cui all'articolo 23, i termini di cui all'articolo 28 e le menzioni specifiche tradizionali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all'articolo 29 e all'articolo 38, paragrafo 3.
2. Le menzioni tradizionali che figurano nell'allegato III sono riservate ai vini ai quali esse si riferiscono e sono tutelate:
a) contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "imitazione", "marchio" o altre menzioni analoghe;
b) contro qualsiasi altra indicazione abusiva, falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali del vino usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;
c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.
3. Per la designazione di un vino non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti le menzioni tradizionali riportate nell'allegato III se il vino in questione non ha diritto a tale designazione.
Tuttavia, il primo comma non si applica ai marchi legittimamente registrati in buona fede nella Comunità o per i quali i diritti sono stati legittimamente acquisiti nella Comunità mediante un uso in buona fede prima della data di pubblicazione del presente regolamento (o, nel caso in cui si tratti di una menzione tradizionale aggiunta all'allegato III dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, prima della data di tale aggiunta) ed effettivamente e legittimamente utilizzati in buona fede sin dalla loro registrazione o acquisizione. Il presente comma si applica unicamente nel territorio dello Stato membro in cui il marchio di cui trattasi è stato registrato o in cui sono stati acquisiti i diritti mediante tale uso.
Il presente paragrafo si applica fatte salve le disposizioni dell'allegato VII, sezione F e dell'allegato VIII, sezione H del
4. Se una menzione tradizionale che figura nell'allegato III del presente regolamento rientra anche in una delle categorie di indicazioni di cui all'allegato VII sezione A e sezione B.1 e 2, del
La protezione di una menzione tradizionale si applica esclusivamente in relazione alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell'allegato III.
Ogni menzione tradizionale che figura all'allegato III è legata ad una categoria di vini o a più categorie di vino. Tali categorie sono le seguenti:
a) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e i vini liquorosi con indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini liquorosi;
b) i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (inclusi i v.s.p.q.r.d. di tipo aromatico); in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati;
c) i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate e i vini frizzanti con indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati;
d) i vini di qualità prodotti in regioni determinate diversi da quelli menzionati nelle lettere a), b) e c) e i vini da tavola designati con un'indicazione geografica; in tal caso la protezione della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini diversi dai vini liquorosi, dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini frizzanti e dai vini frizzanti gassificati;
e) i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto designati con un'indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei mosti di uve parzialmente fermentati;
f) i vini ottenuti da uve stramature designati con un'indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini ottenuti da uve stramature.
5. Per poter figurare nell'allegato III, una menzione tradizionale deve essere conforme alle condizioni seguenti [14]:
a) essere specifiche di per se e precisamente definite nella legislazione dello Stato membro;
b) essere sufficientemente distintive e/o godere di una solida reputazione nell'ambito del mercato comunitario;
c) essere state utilizzate tradizionalmente per almeno 10 anni nello Stato membro in questione;
d) essere associate a uno o, eventualmente, a più vini o categorie di vini comunitari.
Una menzione tradizionale è considerata tradizionale nella lingua ufficiale di uno Stato membro se è stata utilizzata in quella lingua ufficiale e in una determinata regione frontaliera dello o degli Stati membri confinanti per designare vini elaborati nelle stesse condizioni, purché tale menzione soddisfi i requisiti di cui alle lettere da a) a d) in uno di detti Stati membri ed entrambi gli Stati membri interessati decidano di comune accordo di definire, utilizzare e proteggere la menzione in questione [15].
[6. Per poter figurare nell'allegato III, sezione B, le menzioni tradizionali devono rispettare le condizioni indicate al paragrafo 5, essere associate a un vino recante un'indicazione geografica e servire a identificare questo vino come originario di detta regione o località del territorio comunitario qualora la reputazione, una qualità o un'altra caratteristica determinata del vino, espressa dalla menzione tradizionale in causa, possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.] [16]
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) gli elementi atti a giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali;
b) le menzioni tradizionali dei vini ammesse nelle rispettive legislazioni nazionali che soddisfano le condizioni sopra esposte, nonché i vini ai quali dette menzioni sono riservate;
c) se del caso, le menzioni tradizionali che cessano di essere protette nel loro paese d'origine.
[8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, alcune menzioni tradizionali di cui all'allegato III, sezione A, possono essere utilizzate nell'etichettatura di vini recanti un'indicazione geografica e originari di paesi terzi nella lingua del paese terzo d'origine, o in un'altra lingua qualora l'impiego di tale lingua sia tradizionale per le indicazioni di cui trattasi, a condizione che:
a) tali paesi abbiano presentato una domanda motivata alla Commissione e abbiano trasmesso i testi legislativi relativi alle suddette menzioni;
b) siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 5 e 9;
c) le disposizioni stabilite dai paesi terzi non siano tali da indurre in errore il consumatore sulla menzione in causa.
I paesi terzi interessati sono elencati, per ciascuna menzione tradizionale, nell'allegato III, sezione A.] [17]
9. In applicazione dell'allegato VII, sezione D.1, sesto comma, del
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatti salvi gli articoli 28 e 29.
Art. 25. Nome dell'azienda.
1. Il nome dell'azienda può essere utilizzato, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1.b), sesto trattino, del
Qualora l'azienda suddetta corrisponda all'azienda viticola dove è stato ottenuto il vino, il nome dell'azienda può essere utilizzato solo se il vino proviene esclusivamente da uve raccolte nei vigneti che fanno parte della medesima azienda e la vinificazione è stata effettuata nell'azienda stessa.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di utilizzazione di tali nomi per i vini prodotti sul loro territorio.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
Art. 26. Indicazioni relative all'imbottigliamento.
1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.1.b), settimo trattino, del
a) nell'azienda viticola, o
b) da parte di un'associazione di aziende viticole, o c) in una impresa situata nella regione di produzione o, per quanto riguarda i v.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione D.3 del
Gli Stati membri definiscono l'ambito e le condizioni di utilizzazione di queste indicazioni.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
Art. 27. Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori.
Le norme del presente titolo relative ad alcune indicazioni facoltative si applicano ferma restando la possibilità, prevista all'allegato VII, sezione B.4, del
Capo II
Norme specifiche per i vini da tavola con indicazione geografica
Art. 28. Utilizzazione delle indicazioni geografiche.
Per i vini da tavola designati come:
- "Landwein", per i vini da tavola originari della Germania, dell'Austria e, per l'Italia, della provincia di Bolzano,
- "vin de pays", per i vini da tavola originari della Francia, del Lussemburgo e, per l'Italia, della regione Val d'Aosta,
- “indicazione geografica tipica” o “IGT”, per i vini da tavola originari dell’Italia, [18]
[si ometrtono le diciture destinate a vini stranieri]
ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione, conformemente all'allegato VII, sezione A.2.b), terzo trattino, del
a) l'elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del
b) le modifiche successivamente apportate all'elenco e alle disposizioni di cui alla lettera a).
Le norme nazionali di utilizzazione delle menzioni di cui al primo comma devono prevedere che dette menzioni siano usate congiuntamente ad un'indicazione geografica determinata più piccola dello Stato membro e riservata ai vini da tavola rispondenti a precise condizioni di produzione, in particolare per quanto riguarda le varietà di vite, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e una valutazione o un'indicazione delle caratteristiche organolettiche.
Le norme di utilizzazione di cui al secondo comma possono tuttavia consentire che la menzione “…” (appellation traditionnelle), quando accompagna la menzione “…” (“retsina”), non debba obbligatoriamente essere usata insieme ad un'indicazione geografica determinata [20].
Gli Stati membri produttori possono adottare norme più restrittive sull'utilizzazione di tali menzioni per i vini prodotti sul loro territorio.
La Commissione provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dei nomi delle unità geografiche comunicati in virtù del primo comma.
Capo III
Norme specifiche applicabili ai v.q.p.r.d.
Art. 29. Menzioni specifiche tradizionali. [21]
1. Fatte salve le menzioni complementari ammesse dalle legislazioni nazionali e a condizione che le disposizioni comunitarie e nazionali concernenti i vini di cui trattasi siano rispettate, le menzioni specifiche tradizionali di cui all'allegato VII, sezione A.2.c), quarto subtrattino, del
[si omettono le diciture in lingua straniera]
f) per l'Italia:
- "Denominazione di origine controllata", "Denominazione di origine controllata e garantita", "vino dolce naturale", "DOC", "DOCG.".
La menzione "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" può figurare sull'etichettatura dei DOC prodotti nella provincia di Bolzano e la menzione "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung" per i DOCG prodotti nella provincia di Bolzano.
2. Le menzioni specifiche tradizionali di cui all'allegato VIII, sezione D.2.c), secondo trattino, del
[si omettono le diciture in lingua straniera]
e) per l'Italia:
- "Denominazione di origine controllata", "Denominazione di origine controllata e garantita", "DOC" e "DOCG";
la menzione "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" può figurare sull'etichettatura dei DOC prodotti nella provincia di Bolzano, come pure la menzione "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung", per i DOCG prodotti nella provincia suddetta.
Art. 30. Deroghe all'obbligo di indicare la menzione specifica tradizionale. [22]
In deroga all'allegato VII, sezione A.2.c), secondo trattino, del
[si omettono le diciture in lingua straniera]
d) per l'Italia:
- "Asti",
- "Marsala",
- "Franciacorta".
Art. 31. L'unità geografica più piccola della regione determinata.
1. Ai fini della designazione di un v.q.p.r.d. sull'etichettatura, conformemente all'allegato VII, sezione B.1.c), primo trattino, del
a) una località o un'unità che raggruppa delle località;
b) un comune o una frazione;
c) una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola.
2. Gli Stati membri produttori possono concedere a dei v.q.p.r.d. il nome di un'unità geografica più piccola della regione determinata di cui trattasi purché:
a) tale unità geografica sia ben delimitata;
b) tutte le uve con le quali sono stati ottenuti tali vini provengano da detta unità.
3. Nel caso in cui un v.q.p.r.d. sia ottenuto con prodotti provenienti da uve raccolte in diverse unità geografiche di cui al paragrafo 1, situate all'interno della stessa regione determinata, quale indicazione complementare al nome della regione determinata è ammesso esclusivamente il nome dell'unità geografica più ampia nella quale sono comprese tutte le superfici viticole interessate.
Tuttavia, fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri produttori possono autorizzare per la designazione di un v.q.p.r.d. l'utilizzazione:
a) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1, se il vino è stato oggetto di dolcificazione con un prodotto ottenuto nella medesima regione determinata, diverso dal mosto concentrato rettificato;
b) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1, se il vino proviene da una miscela di uve, di mosti di uve, di vini nuovi ancora in fermentazione o, fino al 31 agosto 2007, di vini originari dell'unità geografica il cui nome è previsto per la designazione con un prodotto ottenuto nella stessa regione determinata ma al di fuori di tale unità, purché il v.q.p.r.d. di cui trattasi sia ottenuto per almeno l'85 % da uve raccolte nell'unità geografica di cui reca il nome e a condizione che, per quanto riguarda la deroga che scade il 31 agosto 2007, una tale disposizione sia stata prevista dallo Stato membro produttore interessato anteriormente al 1° settembre 1995 [23];
c) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1 accompagnato dal nome di un comune o di una frazione oppure dal nome di uno dei comuni nel territorio dei quali si trova la suddetta unità geografica, a condizione che:
i) una disposizione di questo tipo sia stata tradizionale, in uso e prevista nelle disposizioni dello Stato membro in questione anteriormente al 1° settembre 1976
e
ii) un nome di comune o frazione oppure uno dei nomi di comuni menzionati in un elenco da adottare sia utilizzato in modo rappresentativo per tutti i comuni nel cui territorio si trova tale unità geografica.
Gli Stati membri produttori redigono l'elenco dei tipi di unità geografiche e dei nomi delle regioni determinate alle quali appartengono tali unità geografiche, indicati nella deroga applicabile fino al 31 agosto 2007 di cui alla lettera b). Tale elenco è comunicato alla Commissione [24].
Gli Stati membri produttori stabiliscono l'elenco dei nomi di comuni di cui alla lettera c), ii) e lo comunicano alla Commissione.
La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali elenchi.
4. Il nome di una regione determinata e il nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1 non possono essere attribuiti a:
- un vino risultante da una miscela di un v.s.q.p.r.d. con un prodotto ottenuto fuori della regione determinata in questione,
- un v.s.q.p.r.d. che è stato oggetto di dolcificazione con un prodotto ottenuto al di fuori della regione determinata in questione.
Il disposto del primo comma non si applica ai vini che figurano nell'elenco da stabilire ai sensi dell'allegato VI, sezione D.2, del
Art. 32. L'unità geografica più grande della regione determinata.
Quando gli Stati membri, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera c), secondo trattino, del
Art. 33. L'imbottigliamento nella regione determinata.
1. Gli Stati membri, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1.c), terzo trattino, del
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
3. Le menzioni di cui al paragrafo 1 possono essere indicate soltanto se l'imbottigliamento si effettua nella regione determinata in questione o negli stabilimenti situati nelle immediate vicinanze di tale regione ai sensi dell'articolo 2 del
TITOLO V
Norme applicabili ai vini importati
Art. 34. Norme comuni.
1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del
a) il nome, l'indirizzo e la qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative [25];
b) il tipo del prodotto; le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano per analogia;
c) un colore particolare, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative [26].
Per quanto riguarda i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati nonché i prodotti del titolo II elaborati nei paesi terzi, l'indicazione di cui al primo comma, lettera b), è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative [27].
2. Per quanto concerne le indicazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e le indicazioni relative all'importatore o, quando l'imbottigliamento è stato effettuato nella Comunità, all'imbottigliatore, di cui all'allegato VII, sezione A, punto 3, lettera b), le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, si applicano per analogia.
Quando si tratta di un vino di un paese terzo senza indicazione geografica, il comune in cui la persona o le persone di cui al primo comma hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri che indicano il termine "vino" seguito dal nome del paese terzo.
Quando si tratta di un vino di un paese terzo designato con un'indicazione geografica, il comune in cui la persona o le persone di cui al primo comma hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri dell'indicazione geografica.
Il secondo e terzo comma non si applicano nel caso in cui il comune o la frazione sono indicati mediante un codice di cui all'allegato VII, sezione E, del
3. In deroga all'articolo 9, paragrafi da 1 a 3, per la presentazione di vini originari dei paesi terzi possono essere utilizzati determinati tipi di bottiglie figuranti nell'allegato I, a condizione che:
a) tali paesi abbiano presentato una domanda motivata alla Commissione; e
b) siano soddisfatte condizioni considerate equivalenti a quelle previste all'articolo 9, paragrafi 2 e 3.
Per ciascun tipo di bottiglia, insieme alle regole relative alle condizioni di impiego, nell'allegato I sono indicati i paesi terzi interessati.
Alcuni tipi di bottiglie tradizionali utilizzate nei paesi terzi e non figuranti nell'allegato I possono beneficiare, ai fini della commercializzazione all'interno della Comunità, e in condizioni di reciprocità, della protezione prevista dal presente articolo per tale tipo di bottiglia.
L'attuazione del disposto del primo comma avviene nell'ambito di accordi conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato. [28]
4. Le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis ai mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto con indicazione geografica e ai vini ottenuti da uve stramature con indicazione geografica. [29]
5. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, lettera c), articoli 8, 12 e 14, paragrafo 1, lettere da a) a c). [30]
Art. 35. Indicazione dei nomi dei paesi terzi.
L'indicazione del nome del paese d'origine di cui all'allegato VII, sezione A.2.d), del
a) per i vini ottenuti da una miscela di prodotti originari di più paesi terzi effettuata in un paese terzo, dalla menzione "miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea" o "miscela di vini di ..." completata dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi;
b) per i vini vinificati in un paese terzo con uve raccolte in un altro paese terzo, dalla menzione "vino ottenuto in ... da uve raccolte in ...", completata dei nomi dei paesi terzi di cui trattasi.
Art. 36. Vini importati con indicazione geografica.
1. Il nome di un'indicazione geografica riportata nell'allegato VII, sezione A.2.d), del
Tuttavia, per quanto riguarda le indicazioni che servono eccezionalmente a identificare un vino come vino interamente originario di un paese terzo, quelle riportate nell'allegato IV del presente regolamento possono figurare sull'etichettatura di un vino importato.
2. Quando il prodotto di cui al paragrafo 1 proviene da un paese terzo che non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, oltre alla condizione di cui allo stesso paragrafo devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni:
a) l'indicazione geografica in causa designa una zona di produzione viticola ben delimitata e meno estesa rispetto al territorio viticolo del paese terzo di cui trattasi;
b) tutte le uve con le quali è stato ottenuto il prodotto provengono da tale unità geografica;
c) le uve che forniscono vini aventi caratteristiche qualitative tipiche sono raccolte in tale unità geografica; e d) l'indicazione è utilizzata sul mercato interno del paese terzo di cui trattasi per la designazione dei vini ed è contemplata a tal fine dalla legislazione del paese.
Il paese terzo in causa trasmette alla Commissione tale legislazione; se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, il nome del paese terzo è inserito nell'elenco che figura all'allegato V del presente regolamento.
3. Le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono dar adito a confusione con le indicazioni geografiche utilizzate per designare un v.q.p.r.d., un vino da tavola o un altro vino importato che figura negli elenchi degli accordi conclusi fra i paesi terzi e la Comunità.
Tuttavia, alcune indicazioni geografiche dei paesi terzi di cui al primo comma, omonime di indicazioni geografiche utilizzate per designare un v.q.p.r.d., un vino da tavola o un vino importato, possono essere utilizzate in condizioni pratiche che consentano di differenziarle tra loro, tenuta presente la necessità di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
[Analogamente, alcune menzioni dei paesi terzi che servono a identificare un vino come vino originario di una regione o località del proprio territorio, qualora la reputazione, una qualità o un'altra caratteristica determinata del vino, espressa dalla menzione suddetta, possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica e che sono omonime delle menzioni tradizionali che figurano nell'allegato III, parte B possono essere utilizzate in condizioni pratiche che consentano di differenziarle tra loro, tenuta presente la necessità di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.] [31]
Tali indicazioni e menzioni, come pure le condizioni pratiche, sono indicate nell'allegato VI.
4. Le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate se, quantunque letteralmente esatte per quanto concerne il territorio, la regione o la località di cui sono originari i prodotti, inducano a torto i consumatori a ritenere che i prodotti siano originari di un altro territorio [32].
5. Sull'etichettatura di un vino importato può essere utilizzata un'indicazione geografica di un paese terzo contemplata dai paragrafi 1 e 2 anche se tale vino è ottenuto soltanto per l'85 % da uve raccolte nella zona di produzione di cui reca il nome [33].
Art. 37. Altre indicazioni che possono figurare sull'etichettatura dei vini con indicazione geografica importati.
1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del
a) l'anno della vendemmia; tale menzione è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, nonché quando almeno l'85 % delle uve utilizzate per l'elaborazione del vino di cui trattasi, previa deduzione del quantitativo dei prodotti utilizzati per l'eventuale zuccheraggio, è stato vendemmiato nel corso dell'anno in questione. Per i vini tradizionalmente ottenuti da uve vendemmiate in inverno è indicato l'anno di inizio della campagna in corso anziché l'anno della vendemmia [35];
b) il nome di una o più varietà di vite; le varietà in questione sono utilizzate purché:
i) le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative [36];
ii) i nomi e i sinonimi delle varietà siano conformi all'articolo 20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del
iii) siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f), del presente regolamento; si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2;
c) un riconoscimento, una medaglia o un concorso; le disposizioni di cui all'articolo 21 si applicano per analogia;
d) indicazioni relative a come è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative [37];
e) per quanto riguarda i vini dei paesi terzi e i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto dei paesi terzi, menzioni tradizionali complementari:
i) diverse da quelle figuranti nell'allegato III, conformemente alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative e
ii) figuranti nell'allegato III, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, e a condizione che:
— tali paesi abbiano presentato alla Commissione una domanda motivata e trasmesso gli elementi che permettono di giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali,
— le menzioni siano specifiche di per sé,
— le menzioni siano sufficientemente distintive e/o godano di una solida reputazione all'interno del paese terzo,
— le menzioni siano state utilizzate tradizionalmente per almeno dieci anni nel paese terzo,
— le menzioni siano associate a uno o, eventualmente, a più categorie di vini del paese terzo,
— le prescrizioni stabilite dal paese terzo non siano di natura tale da indurre i consumatori in errore circa la menzione di cui trattasi.
Inoltre, alcune menzioni tradizionali figuranti nell'allegato III possono essere utilizzate nell'etichettatura dei vini che recano un'indicazione geografica e sono originari dei paesi terzi nella lingua del paese terzo di origine oppure in un'altra lingua, se l'utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese è considerata tradizionale per quanto concerne una menzione tradizionale, se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata per questa menzione tradizionale ininterrottamente da almeno venticinque anni.
Si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 23 e dell'articolo 24, paragrafi 2, 3, 4, secondo comma, e paragrafo 6, lettera c).
Per ciascuna menzione tradizionale di cui al punto ii), i paesi terzi interessati sono indicati nell'allegato III; [38]
f) il nome dell'azienda, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative; si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1 [39];
g) purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, una menzione indicante l'imbottigliamento [40]:
i) nell'azienda viticola, da parte di un'associazione di aziende agricole, o in un'impresa situata nella regione di produzione; oppure
ii) nella regione di produzione, a condizione che l'imbottigliamento sia stato effettuato nella regione di produzione di cui trattasi o negli stabilimenti situati nelle immediate vicinanze di tale regione.
2. Le menzioni indicate al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate contemporaneamente solo se almeno l'85% dei prodotti interessati dalle presenti disposizioni e ottenuti dalla miscela, previa deduzione dei quantitativi dei prodotti utilizzati per l'eventuale zuccheraggio, proviene dalla varietà di vite e dall'anno di raccolta indicati nella designazione di questo prodotto.
[3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), i vini importati dagli Stati Uniti d'America possono fregiarsi del nome di una varietà anche se il vino di cui trattasi è ottenuto soltanto per il 75% da uve provenienti dalla varietà di cui reca il nome, a condizione che detta varietà sia determinante per il carattere del vino stesso.] [41]
Questa deroga è valida tuttavia soltanto sino all'entrata in vigore dell'accordo scaturito dai negoziati con gli Stati Uniti d'America volti alla conclusione di un accordo sul commercio del vino concernente, in particolare, le pratiche enologiche e la protezione delle indicazioni geografiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.
Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che abbiano adottato le stesse norme e operino in una stessa zona vitivinicola sono considerate rappresentative se raggruppano almeno due terzi dei produttori della regione determinata nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale regione.
I paesi terzi interessati comunicano preventivamente alla Commissione le norme di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 1. I paesi terzi trasmettono inoltre un elenco delle organizzazioni professionali rappresentative con indicazione dei relativi membri, sul modello figurante nell'allegato IX.
La Commissione provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure.
Art. 37 ter. Vini liquorosi, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini spumanti. [43]
1. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del
Per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma, le disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), si applicano mutatis mutandis ai prodotti elaborati nei paesi terzi.
Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2.
2. In deroga all'allegato VII, sezione C.3, del
3. I vini spumanti originari di un paese terzo, elencati nell'allegato VIII, sezione E.1, terzo trattino, del
TITOLO VI
Norme applicabili ai vini liquorosi,
ai vini frizzanti e ai vini frizzanti gassificati
Art. 38. Indicazioni obbligatorie.
1. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del
Per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma, le disposizioni di cui all'articolo 15 si applicano mutatis mutandis ai prodotti elaborati nella Comunità. [44]
2. La menzione "vino frizzante gassificato" di cui all'allegato VII, sezione A.2.g), del
Tali indicazioni vanno apposte sulla stessa riga su cui figura la denominazione di vendita o sulla riga immediatamente sottostante.
3. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del
a) dalla menzione "vino liquoroso" o dalla menzione "vino frizzante";
b) dal nome dell'unità geografica;
c) da una menzione tradizionale specifica. Se tale menzione riporta già la denominazione di vendita del prodotto, non è obbligatorio ripeterla.
Gli Stati membri stabiliscono le menzioni tradizionali specifiche per i vini prodotti sul loro territorio.
L'articolo 51 del
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 3. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai v.l.q.p.r.d. e ai v.f.q.p.r.d. ai quali si applica il titolo III.
Art. 39. Indicazioni facoltative.
1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del
a) il nome, l'indirizzo e la qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione; le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento si applicano per analogia;
b) il tipo di prodotto, secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore;
c) un colore particolare, secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore; le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano per analogia.
2. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del
a) l'anno di raccolta; le disposizioni di cui agli articoli 18 e 20 del presente regolamento si applicano per analogia;
b) il nome di una o più varietà di vite; le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 si applicano per analogia;
c) un riconoscimento, una medaglia o un concorso; le disposizioni di cui all'articolo 21 si applicano per analogia;
d) indicazioni relative al modo di ottenimento o al metodo di elaborazione del prodotto; le disposizioni dell'articolo 22 si applicano per analogia;
e) menzioni tradizionali complementari; le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 si applicano per analogia;
f) il nome di un'azienda; le disposizioni di cui all'articolo 25 si applicano per analogia;
g) una menzione indicante l'imbottigliamento nell'azienda viticola, o da parte di un'associazione di aziende agricole, o in un'azienda situata nella regione di produzione; si applicano per analogia le disposizioni di cui all'articolo 26.
3. Le disposizioni del paragrafo 1, esclusa la lettera b), e del paragrafo 2 non si applicano ai v.l.q.p.r.d. e ai v.f.q.p.r.d. ai quali si applica il titolo IV.
Art. 40. Condizioni d'impiego delle menzioni "vino liquoroso", "vino frizzante" e "vino frizzante gassificato" nei vini provenienti da paesi terzi. [45]
[In deroga all'allegato VII, sezione C.3, del
TITOLO VII
Norme applicabili ai vini spumanti e ai vini spumanti gassificati
Art. 41. Norme concernenti i vini spumanti gassificati.
La menzione "vini spumanti gassificati" di cui all'allegato VIII, sezione D.2.f), del
Tali indicazioni vanno apposte sulla stessa riga su cui figura la denominazione di vendita o sulla riga immediatamente sottostante.
Art. 42. Definizione del "venditore".
1. Si considera come venditore di cui all'allegato VIII, sezione B.2, secondo trattino, del
2. Le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, si applicano per analogia alle indicazioni di cui all'allegato VIII, sezione B.2, del
Art. 43. Indicazioni di un'unità geografica diversa da una regione determinata.
I nomi di un'unità geografica diversa da una regione determinata, meno estesa di uno Stato membro, che possono essere utilizzati sull'etichettatura di un vino spumante di qualità originario della Comunità ai sensi dell'allegato VIII, sezione E.1, secondo trattino, del
Art. 44. Vini spumanti originari di un paese terzo. [46]
[I vini spumanti originari di un paese terzo, di cui all'allegato VIII, sezione E.1, terzo trattino, del
Art. 45. Disposizioni complementari.
1. Gli articoli 23 e 24 si applicano per analogia ai vini spumanti.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30 e all'articolo 27, paragrafo 4, si applicano ai v.s.q.p.r.d.
A norma dell'allegato VIII, sezione E, punto 12.a), secondo trattino, del
3. Le disposizioni di cui ai titoli III e IV, ad eccezione di quelle indicate ai paragrafi 1 e 2, non si applicano ai v.s.q.p.r.d.
Art. 46. Le varietà di vite "Pinot". [47]
Nel caso di un vino spumante, di un vino spumante di qualità o di un v.s.q.p.r.d., i nomi delle varietà utilizzate per completare la designazione del prodotto “Pinot bianco”, “Pinot nero” e “Pinot grigio”, come pure i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità, possono essere sostituiti dal sinonimo “Pinot”.
TITOLO VIII
Disposizioni finali
Art. 47. Disposizioni transitorie.
1. I prodotti di cui al presente regolamento, designati e presentati in conformità alle pertinenti disposizioni vigenti al momento della loro immissione sul mercato e la cui designazione e presentazione non sono più conformi alle suddette disposizioni in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere detenuti per la vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte.
Le etichette e gli imballaggi preconfezionati recanti diciture stampate in conformità alle pertinenti disposizioni vigenti fino alla data in cui acquista efficacia il presente regolamento possono essere utilizzati fino al 15 marzo 2004 [48].
2. In deroga a talune disposizioni del
a) articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio;
b) regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio;
c) articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio;
d) articoli 8, 9 e 11 del regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio;
e) articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio.
3. I vini, i mosti di uve e i vini spumanti prodotti in Ungheria fino al 1o maggio 2004 la cui designazione e presentazione non è conforme al
Art. 48. Abrogazione.
1. I regolamenti (CEE) n. 3201/90, (CEE) n. 3901/91 e (CE) n. 554/95 sono abrogati.
2. I regolamenti (CE) n. 881/98 e (CE) n. 1608/2000 sono abrogati.
Art. 49. Entrata in vigore. [51]
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2003, fatta eccezione per l'articolo 19, paragrafo 3, l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafo 2, che sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
ALLEGATO I
Impiego di taluni tipi di bottiglie di cui all'articolo 9, paragrafo 1
1. Flûte d'Alsace
a) Tipo: una bottiglia di vetro dalla sagoma diritta, di forma cilindrica, con un collo di profilo allungato e i cui rapporti sono all'incirca:
altezza totale/diametro di base = 5 : 1
altezza della parte cilindrica = altezza totale/3.
b) Per quanto riguarda i vini ottenuti da uve raccolte sul territorio francese, questo tipo di bottiglia è riservato ai vini v.q.p.r.d.
- "Alsace" o "vin d'Alsace"; "Alsace Grand Cru",
- "Crépy",
- "Château-Grillet",
- "Côtes de Provence", rosso e rosato,
- "Cassis",
- "Jurançon, Jurançon sec",
- "Béarn, Béarn-Bellocq", rosato,
- "Tavel", rosato.
Per quanto riguarda questo tipo di bottiglia, il suo uso è limitato unicamente ai vini ottenuti da uve raccolte sul territorio francese.
2. Bocksbeutel o Cantil
a) Tipo: una bottiglia di vetro con collo corto, di forma panciuta e bombata ma appiattita, la cui base nonché la sezione trasversale nel punto di maggiore convessità della sagoma della bottiglia sono ellissoidi.
Rapporto asse maggiore/asse minore della sezione trasversale ellissoide: all'incirca 2 : 1.
Rapporto altezza della sagoma bombata/collo cilindrico della bottiglia: all'incirca 2,5 : 1.
b) Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:
i) v.q.p.r.d tedeschi:
- Franken,
- Baden,
- originari del Taubertal e dello Schuepfergrund,
- originari delle frazioni Neuweier, Steinbach, Umweg e Varnhalt del comune di Baden-Baden;
ii) v.q.p.r.d. italiani:
- Santa Maddalena (St. Magdalener),
- Valle Isarco (Eisacktaler), ottenuti dalle varietà Sylvaner e Mueller-Thurgau,
- Terlaner, ottenuto dalla varietà Pinot bianco,
- Bozner Leiten,
- Alto Adige (Suedtiroler), ottenuti dalle varietà Riesling, Mueller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot bianco (Weissburgunder) e Moscato rosa (Rosenmuskateller),
- Greco di Bianco,
- Trentino, ottenuto dalla varietà Moscato;
iii) vini greci:
- Agioritiko,
- Rombola Kephalonias,
- vini originari dell'isola di Cefalonia,
- vini originari dell'isola di Paros,
- vini tipici del Peloponneso;
iv) vini portoghesi:
- vini rosati ed esclusivamente i v.q.p.r.d. e "vinho regional" per i quali è provato che prima della loro classificazione come v.q.p.r.d. e "vinho regional" erano già presentati in modo leale e tradizionale in bottiglie di tipo "cantil".
3. Clavelin
a) Tipo: una bottiglia di vetro con collo corto, di capacità pari a 0,62 l, avente sagoma cilindrica con spalle larghe che le danno un aspetto tozzo e i cui rapporti sono all'incirca:
altezza totale/diametro di base = 2,75 altezza della parte cilindrica = altezza totale/2.
b) Vini ai quali sono riservate le bottiglie di questo tipo:
v.q.p.r.d francesi:
- Côte du Jura,
- Arbois,
- L'Etoile,
- Château Chalon.
ALLEGATO II [52]
Nomi delle varietà di vite o loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica (1)
che possono figurare sull’etichettatura dei vini conformemente all’articolo 19, paragrafo 2 (*)
|
Nomi di varietà o loro sinonimi |
Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (2) |
1 |
Agiorgitiko |
Grecia° |
2 |
Aglianico |
Italia°, Grecia°, Malta° |
3 |
Aglianicone |
Italia° |
4 |
Alicante Bouschet |
Grecia°, Italia°, Portogallo°, Algeria°, Tunisia°, Stati Uniti°, Cipro°, Sudafrica N.B.: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome “Alicante”. |
5 |
Alicante Branco |
Portogallo° |
6 |
Alicante Henri Bouschet |
Francia°, Serbia e Montenegro (8) |
7 |
Alicante |
Italia° |
8 |
Alikant Buse |
Serbia e Montenegro (6) |
9 |
Auxerrois |
Sudafrica°, Australia°, Canada°, Svizzera°, Belgio°, Germania°, Francia°, Lussemburgo°, Paesi Bassi°, Regno Unito° |
11 |
Barbera Bianca |
Italia° |
12 |
Barbera |
Sudafrica°, Argentina°, Australia°, Croazia°, Messico°, Slovenia°, Uruguay°, Stati Uniti°, Grecia°, Italia°, Malta° |
13 |
Barbera Sarda |
Italia° |
14 |
Blauburgunder |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (18-28-97), Austria (15-18), Canada (18-97), Cile (18-97), Italia (18-97) |
15 |
Blauer Burgunder |
Austria (14-18), Serbia e Montenegro (25-97), Svizzera |
16 |
Blauer Frühburgunder |
Germania (51) |
18 |
Blauer Spätburgunder |
Germania (97), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (14-28-97), Austria (14-15), Bulgaria (96), Canada (14-97), Cile (14-97), Romania (97), Italia (14-97) |
19 |
Blaufränkisch |
Repubblica ceca (50), Austria°, Germania, Slovenia (Modra frankinja, Frankinja), Ungheria |
20 |
Borba |
Spagna° |
21 |
Bosco |
Italia° |
22 |
Bragão |
Portogallo° |
22a |
Budai |
Ungheria° |
23 |
Burgundac beli |
Serbia e Montenegro (121) |
24 |
Burgundac Crni |
Croazia° |
25 |
Burgundac crni |
Serbia e Montenegro (15-99) |
26 |
Burgundac sivi |
Croazia°, Serbia e Montenegro ° |
27 |
Burgundec bel |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia° |
28 |
Burgundec crn |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (14-18-97) |
29 |
Burgundec siv |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia° |
29a |
Cabernet Moravia |
Repubblica ceca° |
30 |
Calabrese |
Italia (75) |
31 |
Campanário |
Portogallo° |
32 |
Canari |
Argentina° |
33 |
Carignan Blanc |
Francia° |
34 |
Carignan |
Sudafrica°, Argentina°, Australia (36), Cile (36), Croazia°, Israele°, Marocco°, Nuova Zelanda°, Tunisia°, Grecia°, Francia°, Portogallo°, Malta° |
35 |
Carignan Noir |
Cipro° |
36 |
Carignane |
Australia (34), Cile (34), Messico, Turchia, Stati Uniti |
37 |
Carignano |
Italia° |
38 |
Chardonnay |
Sudafrica°, Argentina (79), Australia (79), Bulgaria°, Canada (79), Svizzera°, Cile (79), Repubblica ceca°, Croazia°, Ungheria (39), India, Israele°, Moldova°, Messico (79), Nuova Zelanda (79), Romania°, Russia°, San Marino°, Slovacchia°, Slovenia°, Tunisia°, Stati Uniti (79), Uruguay°, Serbia e Montenegro, Zimbabwe°, Germania°, Francia, Grecia (79), Italia (79), Lussemburgo° (79), Paesi Bassi (79), Regno Unito, Spagna, Portogallo, Austria°, Belgio (79), Cipro°, Malta° |
39 |
Chardonnay Blanc |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Ungheria (38) |
40 |
Chardonnay Musqué |
Canada° |
41 |
Chelva |
Spagna° |
42 |
Corinto Nero |
Italia° |
43 |
Cserszegi fűszeres |
Ungheria° |
44 |
Děvín |
Repubblica ceca° |
45 |
Devín |
Slovacchia |
45a |
Duna gyöngye |
Ungheria |
45b |
Dunaj |
Slovacchia |
46 |
Durasa |
Italia° |
47 |
Early Burgundy |
Stati Uniti° |
48 |
Fehér Burgundi, Burgundi |
Ungheria (118) |
49 |
Findling |
Germania°, Regno Unito° |
50 |
Frankovka |
Repubblica ceca° (19), Slovacchia (50a) |
50a |
Frankovka modrá |
Slovacchia (50) |
51 |
Frühburgunder |
Germania (16) Paesi Bassi° |
51a |
Girgenti |
Malta (51c, b) |
51b |
Ghirgentina |
Malta (51a, c) |
51c |
Girgentina |
Malta (51a, b) |
52 |
Graciosa |
Portogallo° |
53 |
Grauburgunder |
Germania, Bulgaria, Ungheria°, Romania (54) |
54 |
Grauer Burgunder |
Canada, Romania (53), Germania, Austria |
55 |
Grossburgunder |
Romania (17) (63) |
56 |
Iona |
Stati Uniti° |
57 |
Kanzler |
Regno Unito°, Germania |
58 |
Kardinal |
Germania°, Bulgaria° |
59 |
Kékfrankos |
Ungheria (74) |
60 |
Kisburgundi kék |
Ungheria (97) |
61 |
Korinthiaki |
Grecia° |
62 |
Leira |
Portogallo° |
63 |
Limnio |
Grecia° |
64 |
Maceratino |
Italia° |
65 |
Maratheftiko (Μαραθεύτικο) |
Cipro |
65a |
Mátrai muskotály |
Ungheria° |
65b |
Medina |
Ungheria° |
66 |
Monemvasia |
Grecia |
67 |
Montepulciano |
Italia° |
67a |
Moravia |
Spagna° |
68 |
Moslavac |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (70), Serbia e Montenegro ° |
70 |
Mozler |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (68) |
71 |
Mouratón |
Spagna° |
72 |
Müller-Thurgau |
Sudafrica°, Austria°, Germania, Canada, Croazia°, Ungheria°, Serbia e Montenegro°, Repubblica ceca°, Slovacchia°, Slovenia°, Svizzera°, Lussemburgo°, Paesi Bassi°, Italia°, Belgio°, Francia°, Regno Unito, Australia°, Bulgaria°, Stati Uniti°, Nuova Zelanda°, Portogallo |
73 |
Muškát moravský |
Repubblica ceca°, Slovacchia |
74 |
Nagyburgundi |
Ungheria° |
75 |
Nero d’Avola |
Italia (30) |
76 |
Olivella nera |
Italia° |
77 |
Orange Muscat |
Australia°, Stati Uniti° |
77a |
Pálava |
Repubblica ceca, Slovacchia |
78 |
Pau Ferro |
Portogallo° |
79 |
Pinot Chardonnay |
Argentina (38), Australia (38), Canada (38), Cile (38), Messico (38), Nuova Zelanda (38), Stati Uniti (38), Turchia°, Belgio (38), Grecia (38), Paesi Bassi, Italia (38) |
79a |
Pölöskei muskotály |
Ungheria° |
80 |
Portoghese |
Italia° |
81 |
Pozsonyi |
Ungheria (82) |
82 |
Pozsonyi Fehér |
Ungheria (81) |
82a |
Radgonska ranina |
Slovenia° |
83 |
Rajnai rizling |
Ungheria (86) |
84 |
Rajnski rizling |
Serbia e Montenegro (85-88-91) |
85 |
Renski rizling |
Serbia e Montenegro (84-89-92), Slovenia° (86) |
86 |
Rheinriesling |
Bulgaria°, Austria, Germania (88), Ungheria (83), Repubblica ceca (94), Italia (88), Grecia, Portogallo, Slovenia (85) |
87 |
Rhine Riesling |
Sudafrica°, Australia°, Cile (89), Moldova°, Nuova Zelanda°, Cypro, Ungheria° |
88 |
Riesling renano |
Germania (86), Serbia e Montenegro (84-86-91), Italia (86) |
89 |
Riesling Renano |
Cile (87), Malta° |
90 |
Riminèse |
Francia° |
91 |
Rizling rajnski |
Serbia e Montenegro (84-85-88) |
92 |
Rizling Rajnski |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia°, Croazia° |
93 |
Rizling rýnsky |
Slovacchia° |
94 |
Ryzlink rýnský |
Repubblica ceca (86) |
95 |
Santareno |
Portogallo° |
96 |
Sciaccarello |
Francia° |
97 |
Spätburgunder |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (14-18-28), Serbia e Montenegro (16-25), Bulgaria (19), Canada (14-18), Cile, Ungheria (60), Moldova°, Romania (18), Italia (14-18), Regno Unito, Germania (18) |
98 |
Štajerska Belina |
Croazia°, Slovenia° |
99 |
Subirat |
Spagna |
100 |
Terrantez do Pico |
Portogallo° |
101 |
Tintilla de Rota |
Spagna° |
102 |
Tinto de Pegões |
Portogallo° |
103 |
Tocai friulano |
Italia (104) N.B.: il nome “Tocai friulano” può essere utilizzato esclusivamente per v.q.p.r.d. originari delle regioni Veneto e Friuli e per un periodo transitorio (fino al 31 marzo 2007). |
104 |
Tocai Italico |
Italia (103) N.B.: il sinonimo “Tocai italico” può essere utilizzato esclusivamente per v.q.p.r.d. originari delle regioni Veneto e Friuli e per un periodo transitorio (fino al 31 marzo 2007). |
105 |
Tokay Pinot gris |
Francia N.B.: il sinonimo “Tokay Pinot gris” può essere utilizzato esclusivamente per v.q.p.r.d. originari dei dipartimenti del Basso Reno e dell’Alto Reno e per un periodo transitorio (31 marzo 2007). |
106 |
Torrontés riodano |
Argentina° |
107 |
Trebbiano |
Sudafrica°, Argentina°, Australia°, Canada°, Cipro°, Croazia°, Uruguay°, Stati Uniti, Israele, Italia, Malta |
108 |
Trebbiano Giallo |
Italia° |
109 |
Trigueira |
Portogallo |
110 |
Verdea |
Italia° |
111 |
Verdeca |
Italia |
112 |
Verdelho |
Sudafrica°, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Portogallo |
113 |
Verdelho Roxo |
Portogallo° |
114 |
Verdelho Tinto |
Portogallo° |
115 |
Verdello |
Italia°, Spagna° |
116 |
Verdese |
Italia° |
117 |
Verdejo |
Spagna |
118 |
Weißburgunder |
Sudafrica (120), Canada, Cile (119), Ungheria (48), Germania (119, 120), Austria (119), Regno Unito°, Italia |
119 |
Weißer Burgunder |
Germania (118, 120), Austria (118), Cile (118), Svizzera°, Slovenia, Italia |
120 |
Weissburgunder |
Sudafrica (118), Germania (118, 119), Regno Unito, Italia |
121 |
Weisser Burgunder |
Serbia e Montenegro (23) |
122 |
Zalagyöngye |
Ungheria° |
LEGENDA:
(*) — tra parentesi:
riferimento al sinonimo della varietà
— “°”: non ci sono sinonimi
— in grassetto:
colonna 2: nome della varietà di vite
colonna 3: paese nel quale il nome corrisponde a una varietà e riferimento alla varietà in questione
— caratteri normali:
colonna 2: nome del sinonimo di una varietà di vite
colonna 3: nome del paese che utilizza il sinonimo di una varietà di vite.
(1) Questi nomi di varietà o i loro sinonimi corrispondono, in tutto o in parte, tradotti o in forma aggettivata, alle indicazioni geografiche utilizzate per designare un vino.
(2) Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate unicamente per i vini con indicazione geografica prodotti nelle unità amministrative nelle quali la coltivazione delle varietà in questione è autorizzata al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento e subordinatamente alle condizioni stabilite dagli Stati interessati per l’elaborazione o la presentazione di tali vini.
ALLEGATO III [53]
Elenco delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 24
Menzione tradizionale |
Vini interessati |
Categoria di prodotti |
Lingua |
Data aggiunta all’allegato III |
Paese terzo interessato |
REPUBBLICA CECA |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
pozdní sběr |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ceco |
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
archivní víno |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ceco |
|
|
panenské víno |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ceco |
|
|
GERMANIA |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
Qualitätswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein |
Tutti |
V.s.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U |
Tutti |
V.s.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Auslese |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
— |
Svizzera |
Beerenauslese |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Eiswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Kabinett |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Spätlese |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
— |
Svizzera |
Trockenbeerenauslese |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Menzioni di cui all’articolo 28 |
|
|
|
|
|
Landwein |
Tutti |
VDT con IG |
|
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
Affentaler |
Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Badisch Rotgold |
Baden |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Ehrentrudis |
Baden |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Hock |
Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau |
VDT con IG e V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Klassik/Classic |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Liebfrau(en)milch |
Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Moseltaler |
Mosel-Saar-Ruwer |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Riesling-Hochgewächs |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Schillerwein |
Württemberg |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Weißherbst |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Winzersekt |
Tutti |
V.s.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
GRECIA |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée) |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Greco |
|
|
Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure) |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Greco |
|
|
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel) |
Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου- Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνες (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini) |
V.l.q.p.r.d. |
Greco |
|
|
Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux) |
Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνες (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) |
V.q.p.r.d. |
Greco |
|
|
Menzioni di cui all’articolo 28 |
|
|
|
|
|
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) |
Tutti |
VDT con IG |
Greco |
|
|
Τοπικός Οίνος (vins de pays) |
Tutti |
VDT con IG |
Greco |
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
Αγρέπαυλη (Agrepavlis) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Αμπέλι (Ampeli) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Αμπελώνας(ες) (Ampelonas ès) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Aρχοντικό (Archontiko) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Κάβα (1) (Cava) |
Tutti |
VDT con IG |
Greco |
|
|
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) |
Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος ΡίουΠατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos) |
V.l.q.p.r.d. |
Greco |
|
|
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Greco |
|
|
Κάστρο (Kastro) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Κτήμα (Ktima) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Λιαστός (Liastos) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Μετόχι (Metochi) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Μοναστήρι (Monastiri) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Νάμα (Nama) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Νυχτέρι (Nychteri) |
ΟΠΑΠ Cantorini |
V.q.p.r.d. |
Greco |
|
|
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Πύργος (Pyrgos) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Greco |
|
|
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) |
Tutti |
V.l.q.p.r.d. |
Greco |
|
|
Βερντέα (Verntea) |
Zakynthos |
VDT con IG |
Greco |
|
|
Vinsanto |
OPAΠ Santorini V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Greco |
|
|
|
SPAGNA |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
Denominacion de origen (DO) |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
2003 |
Cile |
Denominacion de origen calificada (DOCa) |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Vino dulce natural |
Tutti |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Vino generoso (2) |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
2003 |
Cile |
|
Vino generoso de licor (3) |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
|
Menzioni di cui all’articolo 28 |
|
|
|
|
|
Vino de la Tierra |
Tutti |
VDT con IG |
|
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
Aloque |
DO Valdepeñas |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Amontillado |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barramela DO Montilla Moriles |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Añejo |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Spagnolo |
|
|
Añejo |
DO Malaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Chacoli/Txakolina |
DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Clásico |
DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
2003 |
Cile |
Cream |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
|
|
CriaderaDDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
|
Criaderas y Soleras |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Creanza |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Dorado |
DO Rueda DO Malaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Fino |
DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barramela |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Fondillon |
DO Alicante |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Gran Reserva |
Tutti i v.q.p.r.d. Cava |
V.q.p.r.d. e V.s.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Lágrima |
DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Noble |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Spagnolo |
|
|
Noble |
DO Malaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Oloroso |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barramela DO Montilla- Moriles |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Pajarete |
DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Pálido |
DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Palo Contado |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla-Moriles |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Primero de cosecha |
DO Valencia |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Rancio |
Tutti |
V.q.p.r.d. e V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Raya |
DO Montilla-Moriles |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Reserva |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
2003 |
Cile |
Sobremadre |
DO vinos de Madrid |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Solera |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Superior |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
2003 |
Cile |
|
|
|
|
— |
Sudafrica |
Trasañejo |
DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Vino Maestro |
DO Málaga |
V.l.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Vendimia inicial |
DO Utiel-Requena |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
Viejo |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG |
Spagnolo |
|
|
Vino de tea |
DO La Palma |
V.q.p.r.d. |
Spagnolo |
|
|
FRANCIA |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
Appellation d’origine contrôlée |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Francese |
— |
Algeria |
|
|
|
|
— |
Svizzera |
|
|
|
|
— |
Tunisia |
Appellation contrôlée |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
|
|
|
Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Vin doux naturel |
AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Menzioni di cui all’articolo 28 |
|
|
|
|
|
Vin de pays |
Tutti |
VDT con IG |
Francese |
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
Ambré |
Tutti |
V.l.q.p.r.d. e VDT con IG |
Francese |
|
|
Château |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. |
Francese |
2003 |
Cile |
Clairet |
AOC Bourgogne AOC Bordeaux |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Claret |
AOC Bordeaux |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Clos |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Francese |
2003 |
Cile |
Cru Artisan |
AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Cru Bourgeois |
AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe |
V.q.p.r.d. |
Francese |
2003 |
Cile |
Cru Classé, eventualmente preceduta da: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième. |
AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Edelzwicker |
AOC Alsace |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Grand Cru |
AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion |
V.q.p.r.d. |
Francese |
2003 |
Cile |
|
|
|
|
— |
Svizzera |
|
|
|
|
— |
Tunisia |
Grand Cru |
Champagne |
V.s.q.p.r.d. |
Francese |
2003 |
Cile |
|
|
|
|
— |
Svizzera |
|
|
|
|
— |
Tunisia |
Hors d’âge |
AOC Rivesaltes |
V.l.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Passe-tout-grains |
AOC Bourgogne |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Premier Cru |
AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée |
V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. |
Francese |
— |
Tunisia |
Primeur |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Francese |
|
|
Rancio |
AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau |
V.l.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Sélection de grains nobles |
AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Sur Lie |
AOC Muscadet, Muscadet — Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Francese |
|
|
Tuilé |
AOC Rivesaltes |
V.l.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Vendanges tardives |
AOC Alsace, Jurançon |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Villages |
AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Vin de paille |
AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Vin jaune |
AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon) |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
ITALIA |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
Denominazione di Origine Controllata/D.O.C. |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Italiano |
|
|
Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G. |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Italiano |
|
|
Vino Dolce Naturale |
Tutti V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
|
Menzioni di cui all’articolo 28 |
|
|
|
|
|
Indicazione geografica tipica (IGT) |
Tutti |
VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Italiano |
|
|
Landwein |
Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano |
VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Tedesco |
|
|
Vin de pays |
Vini con IG della regione Valle d’Aosta |
VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Francese |
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
Alberata o vigneti ad alberata |
DOC Aversa |
V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Amarone |
DOC Valpolicella |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Ambra |
DOC Marsala |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Ambrato |
DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano |
V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Annoso |
DOC Controguerra |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Apianum |
DOC Fiano di Avellino |
V.q.p.r.d. |
Latino |
|
|
Auslese |
DOC Caldaro e Caldano classico — Alto Adige |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
— |
Svizzera |
Barco Reale |
DOC Barco Reale di Carmignano |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Brunello |
DOC Brunello di Montalcino |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Buttafuoco |
DOC Oltrepò Pavese |
V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Cacc’e mitte |
DOC Cacc’e Mitte di Lucera |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Cagnina |
DOC Cagnina di Romagna |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Cannellino |
DOC Frascati |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Cerasuolo |
DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d’Abruzzo |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Chiaretto |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG |
Italiano |
|
|
Ciaret |
DOC Monferrato |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Château |
DOC della regione Valle d’Aosta |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Francese |
2003 |
Cile |
Classico |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
2003 |
Cile |
Dunkel |
DOC Alto Adige DOC Trentino |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Est !Est ! !Est ! ! ! |
DOC Est !Est ! !Est ! ! ! di Montefiascone |
V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. |
Latino |
|
|
Falerno |
DOC Falerno del Massico |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Fine |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Fior d’Arancio |
DOC Colli Euganei |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG |
Italiano |
|
|
Falerio |
DOC Falerio dei colli Ascolani |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Flétri |
DOC VTuttie d’Aosta o VTuttiée d’Aoste |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Garibaldi Dolce (o GD) |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Governo all’uso toscano |
DOCG Chianti/Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Italiano |
|
|
Gutturnio |
DOC Colli Piacentini |
V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Italia Particolare (o IP) |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet |
DOC Caldaro DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano) |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Kretzer |
DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Lacrima |
DOC Lacrima di Morro d’Alba |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Lacryma Christi |
DOC Vesuvio |
V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Lambiccato |
DOC Castel San Lorenzo |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
London Particolar (o LP o Inghilterra) |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Morellino |
DOC Morellino di Scansano |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Occhio di Pernice |
DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Oro |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Pagadebit |
DOC pagadebit di Romagna |
V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Passito |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG |
Italiano |
|
|
Ramie |
DOC Pinerolese |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Rebola |
DOC Colli di Rimini |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Recioto |
DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave |
V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Riserva |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Rubino |
DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Rubino |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Sangue di Giuda |
DOC Oltrepò Pavese |
V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Scelto |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Sciacchetrà |
DOC Cinque Terre |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Sciac-trà |
DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Sforzato, Sfursàt |
DO Valtellina |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Spätlese |
DOC/IGT di Bolzano |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
|
Soleras |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Stravecchio |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Strohwein |
DOC/IGT di Bolzano V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
|
|
Superiore |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
— |
San Marino |
Superiore Old Marsala (o SOM) |
DOC Marsala |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Torchiato |
DOC Colli di Conegliano |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Torcolato |
DOC Breganze |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Vecchio |
DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico |
V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Vendemmia Tardiva |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG |
Italiano |
|
|
Verdolino |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Italiano |
|
|
Vergine |
DOC Marsala DOC Val di Chiana |
V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Vermiglio |
DOC Colli dell’Etruria Centrale |
V.l.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Vino Fiore |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Vino Nobile |
Vino Nobile di Montepulciano |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Vino Novello o Novello |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Italiano |
|
|
Vin santo/Vino Santo/Vinsanto |
DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino |
V.q.p.r.d. |
Italiano |
|
|
Vivace |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG |
Italiano |
|
|
CIPRO |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Greco |
|
|
Menzioni di cui all’articolo 28 |
|
|
|
|
|
Τοπικός Οίνος |
Tutti |
VDT con IG |
Greco |
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
Μοναστήρι (Monastiri) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
Κτήμα (Ktima) |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Greco |
|
|
LUSSEMBURGO |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
Marque nazionale |
Tutti |
V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Appellation contrôlée |
Tutti |
V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Appellation d’origine contrôlée |
Tutti |
V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. |
Francese |
— |
Algeria |
|
|
|
|
— |
Svizzera |
|
|
|
|
— |
Tunisia |
Menzioni di cui all’articolo 28 |
|
|
|
|
|
Vin de pays |
Tutti |
VDT con IG |
Francese |
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
Grand premier cru |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Premier cru |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Francese |
— |
Tunisia |
Vin classé |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Francese |
|
|
Château |
Tutti |
V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. |
Francese |
2003 |
Cile |
UNGHERIA |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
minőségi bor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
különleges minőségű bor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
fordítás |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
máslás |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
szamorodni |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
aszú … puttonyos, completata dalle cifre 3-6 |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
aszúeszencia |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
eszencia |
Tokaj/-i |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
Menzioni di cui all’articolo 28 |
|
|
|
|
|
Tájbor |
Tutti |
VDT con IG |
Ungherese |
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
bikavér |
Eger, Szekszárd |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
késői szüretelésű bor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
válogatott szüretelésű bor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
muzeális bor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
siller |
Tutti |
VDT con IG e v.q.p.r.d. |
Ungherese |
|
|
AUSTRIA |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
Qualitätswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Ausbruch/Ausbruchwein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Auslese/Auslesewein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
— |
Svizzera |
Beerenauslese (wein) |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Eiswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Kabinett/Kabinettwein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Schilfwein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Spätlese/Spätlesewein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
— |
Svizzera |
Strohwein |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Trockenbeerenauslese |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Menzioni di cui all’articolo 28 |
|
|
|
|
|
Landwein |
Tutti |
VDT con IG |
|
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
Ausstich |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
|
Auswahl |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
|
Bergwein |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
|
Klassik/Classic |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Erste Wahl |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
|
Hausmarke |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
|
Heuriger |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
|
Jubiläumswein |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
|
Reserve |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Tedesco |
|
|
Schilcher |
Steiermark |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Tedesco |
|
|
Sturm |
Tutti |
Mosti di uve parzialmente fermentati con IG |
Tedesco |
|
|
PORTOGALLO |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
Denominação de origem (DO) |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Denominação de origem controlada (DOC) |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Vinho doce natural |
Tutti |
V.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Vinho generoso |
DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos |
V.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Menzioni di cui all’articolo 28 |
|
|
|
|
|
Vinho regional |
Tutti |
VDT con IG |
Portoghese |
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
Canteiro |
DO Madeira |
V.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Colheita Seleccionada |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Portoghese |
|
|
Crusted/Crusting |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
|
|
Escolha |
Tutti |
V.q.p.r.d. e VDT con IG |
Portoghese |
|
|
Escuro |
DO Madeira |
V.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Fino |
DO Porto DO Madeira |
V.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Frasqueira |
DO Madeira |
V.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Garrafeira |
Tutti |
V.q.p.r.d., VDT con IG e V.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Lágrima |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Leve |
Table wine with GI Estremadura and Ribatejano |
VDT con IG |
Portoghese |
|
|
|
DO Madeira, DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
|
|
|
Nobre |
DO Dão |
V.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Reserva |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG |
Portoghese |
|
|
Reserva velha (o grande reserva) |
DO Madeira |
v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Ruby |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
2006 |
Sudafrica (*) |
Solera |
DO Madeira |
V.l.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Super reserva |
Tutti |
V.s.q.p.r.d. |
Portoghese |
|
|
Superior |
Tutti |
V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG |
Portoghese |
|
|
Tawny |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
2006 |
Sudafrica (*) |
Vintage completato o meno da Late Bottle (LBV) o Character |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
|
|
Vintage |
DO Porto |
V.l.q.p.r.d. |
Inglese |
2006 |
Sudafrica (*) |
SLOVENIA |
|
|
|
|
|
Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
|
|
|
|
|
Penina |
Tutti |
V.s.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
|
Menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23 |
|
|
|
|
|
pozna trgatev |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
|
izbor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
|
jagodni izbor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
|
suhi jagodni izbor |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
|
ledeno vino |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
|
arhivsko vino |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
|
|
mlado vino |
Tutti |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
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Cviček |
Dolenjska |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
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Teran |
Kras |
V.q.p.r.d. |
Sloveno |
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SLOVACCHIA |
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Menzioni tradizionali specifiche di cui all’articolo 29 |
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forditáš |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
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mášláš |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
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samorodné |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
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výber … putňový, completata dalle cifre 3-6 |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
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výberová esencia |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
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esencia |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
V.q.p.r.d. |
Slovacco |
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(1) La protezione del termine “cava” prevista dal
(2) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.8, del
(3) Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.11, del
(*) Le menzioni “Ruby”, “Tawny” e “Vintage” sono utilizzate in associazione con l’indicazione geografica sudafricana “CAPE”.
ALLEGATO IV
Indicazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, utilizzate
in via eccezionale per identificare un vino come
vino integralmente originario di un paese terzo
(Omissis)
ALLEGATO V [54]
Elenco dei paesi terzi non membri dell’OMC di cui all’articolo 36, paragrafo 2
1. Algeria
2. Federazione russa
3. San Marino
4. Ucraina
5. Serbia e Montenegro
ALLEGATO VI
Elenco delle indicazioni geografiche omonime di cui
all'articolo 36, paragrafo 3, e condizioni pratiche per la loro utilizzazione
(Omissis)
ALLEGATO VII
Elenco di cui all'articolo 43 dei nomi delle unità geografiche
che possono essere utilizzati sull'etichettatura
dei vini spumanti di qualità originari della Comunità
1. Per la Germania:
Rhein-Mosel:
a) Rhein;
b) Mosel;
Bayern:
a) Main;
b) Lindau;
c) Bayerische Donau.
2. Per l'Austria:
Steiermark.
3. Per il Regno Unito:
a) England;
b) Wales.
ALLEGATO VIII
Elenco di cui all'articolo 44 dei vini spumanti originari
di un paese terzo le cui condizioni di elaborazione sono
state riconosciute equivalenti a quelle di un vino spumante
di qualità recante il nome di un'unità geografica
1. Vini spumanti originari della Bulgaria, la cui designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione "... (Omissis)" (vino di qualità pregiata a denominazione di origine geografica) in conformità con le norme bulgare.
[2. Vini spumanti originari dell'Ungheria, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni ungheresi per quanto concerne le materie di base utilizzabili per ottenerlo e le condizioni qualitative.] [55]
3. Vini spumanti originari dell'Africa del Sud, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto dalle materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni sudafricane, con le indicazioni "cultivar wine", "wine of origin", "vintage wine" o "superior wine".
4. Vini spumanti originari degli Stati Uniti d'America, quando l'organismo ufficiale competente o un produttore riconosciuto dall'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto da materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni americane, con l'indicazione di una "appellation of origin" dello stesso nome di una varietà, escluse le varietà della specie Vitis labrusca o di un "vintage year".
5. Vini spumanti originari dell'ex Unione sovietica, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni interne per quanto riguarda le materie di base utilizzabili per ottenerlo e le condizioni qualitative relative al prodotto finito.
6. Vini spumanti originari della Romania, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni rumene per quanto riguarda le materie di base utilizzabili per ottenerlo e le condizioni qualitative relative al prodotto finito.
ALLEGATO IX [56]
Elenco delle organizzazioni professionali rappresentative di cui all’articolo 37 bis e dei loro membri
Paesi terzi |
Nome delle organizzazioni professionali rappresentative |
Membri delle organizzazioni professionali rappresentative |
— Sudafrica |
— South African Fortified Wine Producers Association (SAFPA) |
— Allesverloren Estate |
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— Axe Hill |
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— Beaumont Wines |
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— Bergsig Estate |
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— Boplaas Wine Cellar |
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— Botha Wine Cellar |
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— Bredell Wines |
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— Calitzdorp Wine Cellar |
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— De Krans Wine Cellar |
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— De Wet Co-op |
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— Dellrust Wines |
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— Distell |
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— Domein Doornkraal |
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— Du Toitskloof Winery |
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— Groot Constantia Estate |
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— Grundheim Wine Cellar |
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— Kango Wine Cellar |
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— KWV International |
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— Landskroon Wine |
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— Louiesenhof |
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— Morgenhog Estate |
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— Overgaauw Estate |
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— Riebeek Cellars |
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— Rooiberg Winery |
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— Swartland Winery |
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— TTT Cellars |
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— Vergenoegd Wine Estate |
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— Villiera Wines |
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— Withoek Estate |
ALLEGATO X [57]
Termini autorizzati nell'etichettatura dei vini in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3
“fermentato in barrique” “maturato in barrique” “invecchiato in barrique”
“fermentato in botte di quercia” “maturato in botte di quercia” “invecchiato in botte di quercia”
“fermentato in botte” “maturato in botte” “invecchiato in botte”
[1] Abrogato dall'art. 74 del
[2] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 23 ottobre 2003, n. L 272 e così modificato dall’art. 1 del
[3] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[4] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[5] Comma così modificato dall’art. 1 del
[6] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del
[7] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del
[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[9] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[10] Comma già rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 9 marzo 2005, n. L 62 e così ulteriormente rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2005, n. L 110.
[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 del
[12] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del
[13] Paragrafo aggiunto dall'art. 3 del
[14] Alinea così sostituito dall’art. 1 del
[15] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[16] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del
[17] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del
[18] Trattino così sostituito dall’art. 1 del
[19] Comma così modificato dall’art. 1 del
[20] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[21] Articolo già modificato dall’art. 1 del
[22] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[23] Lettera già modificata dall’art. 1 del
[24] Comma già modificato dall’art. 1 del
[25] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[26] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[27] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[28] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[29] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[30] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del
[31] Comma abrogato dall’art. 1 del
[32] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[33] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[34] Alinea così sostituito dall’art. 1 del
[35] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[36] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[37] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[38] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[39] Lettera così sostituita dall’art. 1 del
[40] Alinea così sostituito dall’art. 1 del
[41] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del
[42] Articolo inserito dall’art. 1 del
[43] Articolo inserito dall’art. 1 del
[44] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[45] Articolo abrogato dall’art. 1 del
[46] Articolo abrogato dall’art. 1 del
[47] Articolo così sostituito dall’art. 1 del
[48] Comma così sostituito dall’art. 1 del
[49] Comma così modificato dall’art. 1 del
[50] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
[51] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[52] Allegato già sostituito dall’art. 1 del
[53] Allegato sostituito dall’art. 1 del
[54] Allegato così sostituito dall’art. 1 del
[55] Punto abrogato dall’art. 4 del
[56] Allegato aggiunto dall’art. 1 del
[57] Allegato aggiunto dall'art. 3 del