Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/03/1988 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/96/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e [...] |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
Art. 1. Gli allegati I e III della direttiva n. 80/232/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva |
Art. 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la [...] |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 98.1.11518 - D.M. 1 marzo 1988, n. 131.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, in attuazione della direttiva n. 86/96/CEE relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.
(G.U. 27 aprile 1988, n. 97)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Visto l'art. 14 della
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;
Vista la direttiva n. 86/96/CEE che modifica la
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto:
1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/96/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della
2. La direttiva n. 86/96/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.
1. [Ai sensi della direttiva n. 86/96/CEE i punti 1.5.4 e 4 dell'allegato I del
"1.5.4. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: “puffed rice'', “corn flakes'' e simili (voce 19.05 della tariffa doganale comune) 250-375-500-750-1000-1500-2000".
"4. Pitture e vernici pronte all'uso (con o senza aggiunta di solventi; sottovoce 32.09 A II della tariffa doganale comune, ad eccezione dei pigmenti macinati e delle soluzioni) (valore in ml) 25-50-125-250-375-500-750-1000-2000-2500-4000-5000-10000"] [1].
2. Ai sensi della direttiva n. 86/96/CEE il comma introduttivo dell'allegato III del
"In deroga all'art. 4, lettera e), del
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO - del 18 marzo 1986 che modifica la
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100;
Vista la proposta della Commissione;
Visto il parere del Parlamento europeo;
Visto il parere del Comitato economico e sociale;
Considerando che, successivamente all'adozione, il 15 gennaio 1980, della
Considerando che è quindi opportuno modificare i suddetti allegati; ha adottato la presente direttiva
Allegato
Gli allegati I e III della
Allegato
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la commissione.
Allegato
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il presidente: W. F. van Eekelen
Allegato
1.Il testo dei punti 1.5.4 e 4 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:
"1.5.4. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: (puffed rice, corn flakes e simili (voce 19.05 della tariffa doganale comune) 250-375-500- 750-1000-1500-2500".
"4. Pitture e vernici pronte all'uso (con o senza aggiunta di solventi; sottovoce 32.09 A II della tariffa doganale comune, ad eccezione dei pigmenti macinati e delle soluzioni) (valore in ml) 25-50-125-250-375-500-750-1000-2000- 2500-4000-5000-10000".
2. Il testo del comma introduttivo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente:
"In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della
[1] Comma abrogato dall'art. 7 del