Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Data: | 25/01/1992 |
Numero: | 106 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1 del decreto [...] |
Art. 2. 1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con [...] |
Art. 3. 1. L'allegato I del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 641, quale risultante dalle sostituzioni introdotte con l'art. 10 del [...] |
§ 24.1.21 - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 106.
Attuazione della direttiva 88/136/CEE in materia di precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.
(G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
1. All'art. 1 del
"Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nella tabella dell'allegato I:
punto 1, lettera a), qualora presentino volumi nominali inferiori a 0,25 litri e siano destinati ad uso professionale;
punto 2, lettera a), e punto 4, qualora siano destinati al vettovagliamento di aerei, navi e treni, oppure alla vendita in negozi con articoli esenti da tributi doganali".
1. Il secondo comma dell'art. 4 del
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettere a) e b), 2, lettera a), e 4 della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella predetta tabella per gli stessi liquidi, secondo le modalità ivi specificate".
1. L'allegato I del
Allegato I - Ammessi a titolo transitorio [1]
(Omissis).
[1] Allegato abrogato dall'art. 7 del