§ 24.1.21 - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 106.
Attuazione della direttiva 88/136/CEE in materia di precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:25/01/1992
Numero:106


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1 del decreto [...]
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con [...]
Art. 3.      1. L'allegato I del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 641, quale risultante dalle sostituzioni introdotte con l'art. 10 del [...]


§ 24.1.21 - D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 106.

Attuazione della direttiva 88/136/CEE in materia di precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

(G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è aggiunto il seguente comma:

     "Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nella tabella dell'allegato I:

     punto 1, lettera a), qualora presentino volumi nominali inferiori a 0,25 litri e siano destinati ad uso professionale;

     punto 2, lettera a), e punto 4, qualora siano destinati al vettovagliamento di aerei, navi e treni, oppure alla vendita in negozi con articoli esenti da tributi doganali".

 

          Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1, comma 1, della legge 16 febbraio 1987, n. 47, è sostituito dal seguente:

     "I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettere a) e b), 2, lettera a), e 4 della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella predetta tabella per gli stessi liquidi, secondo le modalità ivi specificate".

 

          Art. 3.

     1. L'allegato I del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 641, quale risultante dalle sostituzioni introdotte con l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e con l'art. 4 della legge 16 febbraio 1987, n. 47, è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

 

     Allegato I - Ammessi a titolo transitorio [1]

     (Omissis).


[1] Allegato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.