§ 98.1.31332 - D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.
Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/06/2002
Numero:163


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ambito di applicazione e durata
Art. 3.  Nuovi stipendi
Art. 4.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 5.  Indennità operative ed altre indennità
Art. 6.  Indennità integrativa speciale
Art. 7.  Trattamento di missione
Art. 8.  Trattamento economico di trasferimento
Art. 9.  Compensi forfettari di guardia e di impiego
Art. 10.  Importo aggiuntivo pensionabile
Art. 11.  Orario di lavoro
Art. 12.  Licenza ordinaria
Art. 13.  Licenze straordinarie e aspettativa
Art. 14.  Applicazione del testo unico a tutela della maternità
Art. 15.  Indennità di presenza festiva
Art. 16.  Diritto allo studio
Art. 17.  Buono-pasto
Art. 18.  Asili nido
Art. 19.  Proroga concessione alloggi
Art. 20.  Proroga di efficacia di norme
Art. 21.  Copertura finanziaria


§ 98.1.31332 - D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.

Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

(G.U. 31 luglio 2002, n. 178, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate";

     Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

     Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

     Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

     Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti normativi ed il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; la sezione COCER Aeronautica non ha sottoscritto lo schema concertato;

     Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 maggio 2002, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Decreta:

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto:

     a) per "Forze armate" (esclusa l'Arma dei carabinieri), si intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

     b) per "Polizia ad ordinamento civile" si intende il personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva;

     c) per "Polizia ad ordinamento militare" si intende il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva;

     d) per "decreto sulle procedure" si intende il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: "Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";

     e) per "primo quadriennio normativo Forze armate" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995, riguardante il personale delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995;

     f) per "biennio economico Forze armate 1996-1997" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;

     g) per "secondo quadriennio normativo Forze armate" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

     h) per "biennio economico Forze armate 2000-2001" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001 emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;

     i) per "legge finanziaria 1994" si intende la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";

     j) per "legge finanziaria 1998" si intende la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

     k) per "legge di bilancio 1999" si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

     l) per "legge finanziaria 1999" si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

     m) per "legge finanziaria 2002" si intende la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

     n) per "regolamento del 1990" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato";

     o) per "legge sulle indennità" si intende la legge 27 maggio 1977, n. 284, recante "Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari";

     p) per "Testo unico a tutela della maternità" si intende il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";

     q) per "statuto degli impiegati civili dello Stato", si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

     r) per "legge sulle missioni" si intende la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";

     s) per "legge sulle indennità operative" si intende la legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, recante "Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare";

     t) per "legge di riforma del sistema pensionistico" si intende la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

 

          Art. 2. Ambito di applicazione e durata

     1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate.

     2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze armate è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto sulle procedure.

 

          Art. 3. Nuovi stipendi

     1. Gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'art. 2 del biennio economico Forze armate 2000-2001, sono incrementati dal 1° gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

livello V  Euro .  30,20

livello VI  Euro .  32,10

livello VI-bis  Euro .  33,60

livello VII  Euro .  35,10

livello VII-bis  Euro .  36,70

livello VIII  Euro .  38,40

livello IX  Euro .  42,20

     2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

livello V  Euro .  18,90

livello VI  Euro .  20,00

livello VI-bis  Euro .  21,00

livello VII  Euro .  21,90

livello VII-bis  Euro .  22,90

livello VIII  Euro .  24,00

livello IX  Euro .  26,30

     3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V  Euro .  8.776,59

livello VI  Euro .  9.675,07

livello VI-bis  Euro .  10.379,57

livello VII  Euro .  11.082,86

livello VII-bis  Euro .  11.861,89

livello VIII  Euro .  12.643,32

livello IX  Euro .  14.437,35

     4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Forze armate 2000-2001.

 

          Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso come previsto dall'articolo 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

     4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello

 

Feriale

Festiva o notturna

Notturna festiva

livello V

Euro .

9,65

10,91

12,59

livello VI

Euro .

10,26

11,60

13,39

livello VI-bis

Euro .

10,74

12,14

14,00

livello VII

Euro .

11,21

12,67

14,62

livello VII-bis

Euro .

11,71

13,24

15,27

livello VIII

Euro .

12,27

13,87

16,01

livello IX

Euro .

13,48

15,24

17,58

 

          Art. 5. Indennità operative ed altre indennità

     1. Le maggiorazioni percentuali delle indennità di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennità operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennità operative, con riferimento all'indennità di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto.

     2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennità supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali, dell'indennità di volo oraria e dell'indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all'indennità di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1.

     3. L'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è disapplicato.

     4. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennità operative e dall'articolo 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all'articolo 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

     5. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

     6. A decorrere dal 1° luglio 2002 l'indennità giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate è incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e di 1,60 euro.

     7. A decorrere dal 1° luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennità mensile di impiego operativo prevista dall'articolo 3 della legge sulle indennità operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove più favorevole dell'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4.

     8. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità mensile d'imbarco, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennità operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l'indennità percepita e quella di cui alla tabella del comma 1.

     11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attività aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianità di servizio in qualità di paracadutista.

     12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennità operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 è elevata al 150 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     13. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     14. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     15. La misura dell'indennità pensionabile prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è elevata al 30 per cento.

 

          Art. 6. Indennità integrativa speciale

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

 

          Art. 7. Trattamento di missione

     1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

     2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di I classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

     3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

     4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

     5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.

     6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

     7. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

     8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

     9. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 85% della somma forfettaria.

     10. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.

     11. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

     12. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8. Trattamento economico di trasferimento

     1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.

     2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

     3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

     4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

     5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

     6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.

     7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

     8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 9. Compensi forfettari di guardia e di impiego

     1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

     2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione può essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

     4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

     5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonchè tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 [1].

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

     7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

     8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

     9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

     10. Dal 1° gennaio 2003 è abrogato l'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed è disapplicato l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

 

          Art. 10. Importo aggiuntivo pensionabile

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4 del biennio economico Forze armate 2000-2001 compete nelle seguenti misure mensili lorde:

Grado  Euro

Tenente Colonnello .  173,01

Maggiore .  173,01

Capitano .  164,23

Tenente .  164,23

Sottotenente .  157,52

1° Maresciallo .  157,52

Maresciallo Capo .  152,36

Maresciallo Ordinario .  147,19

Maresciallo .  142,03

Sergente Maggiore Capo .  147,19

Sergente Maggiore .  142,03

Sergente .  142,03

Caporal Maggiore Capo Scelto .  136,35

Caporal Maggiore Capo .  136,35

Caporal Maggiore Scelto .  136,35

1° Caporal Maggiore .  136,35

Sottotenente CPL .  142,03

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

Grado  Euro

Tenente Colonnello .  20,99

Maggiore .  20,99

Capitano .  27,77

Tenente .  25,77

Sottotenente .  24,48

1° Maresciallo .  29,48

Maresciallo Capo .  30,64

Maresciallo Ordinario .  31,81

Maresciallo .  32,97

Sergente Maggiore Capo .  29,81

Sergente Maggiore .  31,97

Sergente .  28,97

Caporal Maggiore Capo Scelto .  32,65

Caporal Maggiore Capo .  31,65

Caporal Maggiore Scelto .  30,65

1° Caporal Maggiore .  29,65

Sottotenente CPL .  32,97

     3. A decorrere dal 1° luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:

Grado  Euro

Tenente Colonnello .  19,00

Maggiore .  19,00

Capitano .  22,00

Tenente .  22,00

Sottotenente .  22,00

1° Maresciallo .  23,00

Maresciallo Capo .  23,00

Maresciallo Ordinario .  23,00

Maresciallo .  23,00

Sergente Maggiore Capo .  25,00

Sergente Maggiore .  25,00

Sergente .  25,00

Caporal Maggiore Capo Scelto .  25,00

Caporal Maggiore Capo .  25,00

Caporal Maggiore Scelto .  25,00

1° Caporal Maggiore .  25,00

Sottotenente CPL .  23,00

     4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:

Grado  Euro

Tenente Colonnello .  194,00

Maggiore .  194,00

Capitano .  192,00

Tenente .  190,00

Sottotenente .  182,00

1° Maresciallo .  187,00

Maresciallo Capo .  183,00

Maresciallo Ordinario .  179,00

Maresciallo .  175,00

Sergente Maggiore Capo .  177,00

Sergente Maggiore .  174,00

Sergente .  171,00

Caporal Maggiore Capo Scelto .  169,00

Caporal Maggiore Capo .  168,00

Caporal Maggiore Scelto .  167,00

1° Caporal Maggiore .  166,00

Sottotenente CPL .  175,00

     5. L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

 

          Art. 11. Orario di lavoro

     1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

     3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

     4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.

     5. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

     6. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.

     7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

     8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero [2].

 

          Art. 12. Licenza ordinaria

     1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

     2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

 

          Art. 13. Licenze straordinarie e aspettativa

     1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.

     2. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

     3. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.

     4. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

     5. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

     6. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.

     7. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.

     8. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non può essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.

 

          Art. 14. Applicazione del testo unico a tutela della maternità

     1. Il personale militare che si trova nelle condizioni previste dal testo unico a tutela della maternità, ha diritto ai seguenti periodi di astensione dal lavoro, in aggiunta alla licenza ordinaria e straordinaria previste dal primo quadriennio normativo Forze armate:

     a) "licenza di maternità", con cui si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro del personale militare femminile;

     b) "licenza di paternità", con cui si intende l'astensione dal lavoro del personale militare maschile, fruito in alternativa alla licenza di maternità;

     c) "licenza parentale", con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile;

     d) "licenza per malattia del figlio", con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile in dipendenza della malattia stessa.

     2. Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima mensilità e sono computate per intero nell'anzianità di servizio, salvo diversa indicazione.

     3. La richiesta della licenza di cui al comma 1, lettera c), va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilità, almeno quindici giorni prima della data di decorrenze delle stesse. In caso di fruizione frazionata, tra un periodo e l'altro, deve aver luogo, anche per un solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio.

     4. Nei periodi di licenza di maternità o di licenza di paternità, previsti dall'articolo 16 e seguenti e dall'articolo 28 e seguenti del testo unico a tutela della maternità, spetta l'intera retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa mensile.

     5. In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternità non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternità post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

     6. Nel periodo di licenza parentale, previsto dall'articolo 32 e seguenti del testo unico sulla maternità, al personale militare femminile o, in alternativa, a quello maschile spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa mensile, con esclusione delle indennità legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel triennio.

     7. Successivamente al periodo di cui al comma 4 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'articolo 47 e seguenti del testo unico a tutela della maternità, al personale militare femminile e, in alternativa, a quello maschile, sono riconosciuti fino a cinque giorni lavorativi l'anno di licenza per malattia del figlio retribuita con l'intera retribuzione fissa e continuativa, con esclusione delle indennità legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario. Per i successivi periodi di licenza previsti dalla vigente normativa non viene corrisposta retribuzione.

     8. Ai fini della corresponsione della retribuzione intera, i periodi temporali di cui ai commi 6 e 7 sono computati nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il personale interessato ha comunque facoltà di esprimere nell'istanza di concessione del beneficio la volontà di avvalersi del trattamento economico previsto per la fattispecie richiesta nel testo unico a tutela della maternità.

     9. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

     10. Nei casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, del testo unico a tutela della maternità, è giustificata con la concessione, da parte del Comandante di corpo, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'articolo 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il predetto periodo di licenza, che non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima annualmente spettanti, è computabile ai fini della progressione di carriera nei limiti massimi di assenza previsti dalla normativa vigente.

     11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del testo unico a tutela della maternità, qualora compatibili con la normativa concernente lo stato giuridico del personale militare, il rapporto di servizio e le esigenze operative delle Forze armate.

 

          Art. 15. Indennità di presenza festiva

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.

 

          Art. 16. Diritto allo studio

     1. Per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio.

 

          Art. 17. Buono-pasto

     1. L'Amministrazione può concedere un buono-pasto giornaliero dell'importo di euro 4,65, quando presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia impiegato in servizi di istituto che comportino specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi temporali concessi.

     2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

 

          Art. 18. Asili nido

     1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

     2. A decorrere dall'anno 2003 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 0,8 milioni annui.

 

          Art. 19. Proroga concessione alloggi

     1. Il personale militare concessionario di alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI) o di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) in possesso di titolo valido, trasferito d'autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della difesa, mantiene la titolarità della concessione fino al 31 dicembre 2005, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e che il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.

 

          Art. 20. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale delle Forze armate continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.

 

          Art. 21. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 180,59 per il 2002 ed in milioni di euro 326,68 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabella 1 (art. 5, comma 1)

Grado

Misure mensili lorde Euro

Tenente colonnello + 25 ..

402,84

Tenente colonnello

371,85

Maggiore

343,44

Capitano

333,11

Tenente .

299,55

Sottotenente

165,27

Primo Maresciallo + 29 .

343,44

Primo Maresciallo + 25 .

333,11

Primo Maresciallo

299,55

Maresciallo Capo + 25

299,55

Maresciallo Capo .

278,89

Maresciallo Ordinario + 15

258,23

Maresciallo Ordinario + 10

237,57

Maresciallo Ordinario

180,76

Maresciallo

154,94

Sergente Maggiore Capo + 25

299,55

Sergente Maggiore Capo

278,89

Sergente Maggiore + 18

258,23

Sergente Maggiore + 15

229,82

Sergente Maggiore

154,94

Sergente

150,00

Caporal Maggiore Capo Scelto + 29 .

278,89

Caporal Maggiore Capo Scelto + 25 .

258,23

Caporal Maggiore Capo Scelto + 17 .

237,57

Caporal Maggiore Capo Scelto .

229,82

Caporal Maggiore Capo

180,76

Caporal Maggiore Scelto .

154,94

1° Caporal Maggiore (*) .

120,00

(*) Per il 1° Caporal Maggiore l'importo mensile dell'impiego operativo di base per il calcolo dell'indennità di fuori sede e di marcia continua ad essere pari ad euro 129,11.

 

     Tabella 2 (art. 9, comma 2)

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

 

 

Grado

Fascia

Importo

1° Cap. magg.

I

34,00

Cap. Magg. Capo

 

 

Cap. Magg. Scelto

 

 

Cap. Magg. Capo S.

 

 

Sergente

 

 

Sergente Magg.

 

 

Serg. Magg. Capo

II

37,00

Maresciallo

 

 

Maresc. Ordinario

 

 

Maresc. Capo

 

 

S. Tenente

 

 

Primo Maresciallo

III

40,00

Tenente

 

 

Capitano

 

 

Maggiore

IV

45,00

Ten. Col.

 

 

 

     Tabella 3 (art. 9, comma 6)

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

 

 

 

Grado

Fascia

lunedì-venerdì

sabato-domenica e festivi

1° Cap. magg.

I

62,00

124,00

Cap. Magg. Capo

 

 

 

Cap. Magg. Scelto

 

 

 

Cap. Magg. Capo S.

 

 

 

Sergente

 

 

 

Sergente Magg.

 

 

 

Serg. Magg. Capo

II

66,00

131,00

Maresciallo

 

 

 

Maresc. Ordinario

 

 

 

Maresc. Capo

 

 

 

S. Tenente

 

 

 

Primo Maresciallo

III

72,00

143,00

Tenente

 

 

 

Capitano

 

 

 

Maggiore

IV

85,00

165,00

Ten. Col.

 

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 476, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.