§ 46.8.420 - Legge 23 marzo 1983, n. 78.
Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/03/1983
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione.
Art. 2.  Indennità di impiego operativo.
Art. 3.  Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna.
Art. 4.  Indennità di imbarco.
Art. 5.  Indennità di aeronavigazione.
Art. 6.  Indennità di volo.
Art. 7.  Indennità per il controllo dello spazio aereo.
Art. 8.  Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa.
Art. 9.  Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei.
Art. 10.  Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede.
Art. 11.  Indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali.
Art. 12.  Trattamento tavola alle mense di bordo.
Art. 13.  Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori - sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo.
Art. 14.  Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti.
Art. 15.  Indennità di volo oraria.
Art. 16.  Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale.
Art. 17.  Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità.
Art. 18.  Effetti pensionistici.
Art. 19.  Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di volo.
Art. 20.  Norme particolari in materia di pensionabilità delle indennità operative.
Art. 21.  Ritenute in conto entrate Tesoro.
Art. 22.  Norme abrogate.
Art. 23.  Decorrenza.
Art. 24.  Copertura finanziaria.


§ 46.8.420 - Legge 23 marzo 1983, n. 78.

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(G.U. 28 marzo 1983, n. 85)

 

     Art. 1. Area di applicazione.

     In relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età, al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennità di impiego operativo di cui alla presente legge.

     Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1983, è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sull'organico del personale militare in servizio alla predetta data, ripartito per forza armata, per grado e per posizione di stato, nonchè sugli oneri delle retribuzioni del personale militare, come sopra ripartito.

 

          Art. 2. Indennità di impiego operativo.

     Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

     Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, è fatta salva la possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità mensile per servizio di istituto prevista dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

     A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza.

 

          Art. 3. Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:

     corpi d'armata;

     divisioni;

     brigate e aerobrigate;

     stormi e reparti di volo equivalenti;

     gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;

     reparti elicotteri e reparti antisom;

     reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

     reparti intercettori teleguidati (IT);

     comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;

     unità di controllo operativo e unità di scoperta;

     centrali e centri operativi in sede protetta;

     unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I.

     Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al secondo comma.

 

          Art. 4. Indennità di imbarco.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I.

     Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

     Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

     Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorchè non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.

 

          Art. 5. Indennità di aeronavigazione.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.

     Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

     Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.

     Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.

 

          Art. 6. Indennità di volo.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III.

     Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.

     Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

 

          Art. 7. Indennità per il controllo dello spazio aereo.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

 

          Art. 8. Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

     (Omissis) [1].

     Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 60.000.

 

          Art. 9. Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonchè presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

     Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:

     lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma;

     lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.

 

          Art. 10. Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede.

     Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'art. 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

     L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

     Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purchè di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

     L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate.

 

          Art. 11. Indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su unità navali impegnate nelle campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tale attività, un'indennità supplementare nella misura mensile del 36 per cento dell'indennità di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I annessa alla presente legge, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica la predetta indennità è corrisposta, con le stesse modalità e limitazioni, nella misura mensile di lire 24.000.

     Al seguente personale distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui al primo comma, è corrisposta una ulteriore indennità nelle corrispondenti misure mensili:

     marescialli e gradi corrispondenti: lire 24.000;

     sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000.

     Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina militare imbarcato.

     Agli effetti della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi, la campagna idrografica inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo della operazione e ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

     Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo e ai servizi radiotelegrafonici spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 12.000.

     Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 24.000.

     Le indennità di cui ai commi precedenti, nella misura giornaliera pari a un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

     Un terzo della indennità supplementare di cui al primo comma spetta al personale militare e civile dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della Marina e del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne geotopocartografiche. L'indennità, non cumulabile con quella di cui al primo comma, è dovuta per le sole giornate di effettivo svolgimento delle campagne geotopocartografiche. A tal fine, la campagna geotopocartografica si considera iniziata il giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine il giorno in cui, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori geotopocartografici.

 

          Art. 12. Trattamento tavola alle mense di bordo.

     Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

 

          Art. 13. Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori - sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo.

     Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.

     L'indennità prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni di impiego, la stessa indennità spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo.

     Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

     Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo odi specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

     Le indennità supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro.

     Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subìto grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.

     Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

 

          Art. 14. Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti.

     Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di pilotaggio di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta nelle seguenti misure mensili:

     ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

     allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, lire 115.000.

     L'indennità di pilotaggio, nelle misure di cui al comma precedente, compete anche al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore per il conseguimento del relativo brevetto.

     Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

     Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento, spetta un'indennità nelle seguenti misure mensili:

     ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

     graduati e militari di truppa, lire 50.000.

 

          Art. 15. Indennità di volo oraria.

     Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennità pari al 2 per cento della misura della indennità mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

     L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

 

          Art. 16. Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale.

     Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso:

     poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;

     stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonchè altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.

     Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.

 

          Art. 17. Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità.

     Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'art. 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

     Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.

     Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

     Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, la indennità di aeronavigazione e di volo e le indennità di cui al secondo comma dell'art. 3, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

     Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

     L'indennità d'impiego operativo di cui all'art. 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

     Nel primo comma dell'art. 5 delle norme approvate con il regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole "è sospesa salvo il disposto del successivo art. 8" sono sostituite dalle altre: "è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo art. 8".

     Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonchè tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'art. 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonchè presso le università o all'estero.

     (Omissis) [2].

     Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

     Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

     Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.

 

          Art. 18. Effetti pensionistici. [3]

     L'indennità di impiego operativo di base di cui al precedente art. 2, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, è pensionabile senza la limitazione prevista dal primo comma dell'art. 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Per i periodi trascorsi, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 3, 4 e 7, l'importo risultante dall'applicazione del comma precedente è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nell'annessa tabella VI.

     Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.

     Per il personale che si trova ad operare nelle condizioni di impiego di cui all'art. 17, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dell'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici che il personale ha maturato all'atto della cessazione dal servizio.

     Le indennità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.

 

          Art. 19. Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di volo. [4]

     L'art. 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 20. Norme particolari in materia di pensionabilità delle indennità operative. [5]

     Per la determinazione dell'aliquota di pensionabilità di cui al primo comma dell'art. 18 non si tiene conto dei periodi di servizio prestato con percezione delle indennità di cui agli articoli 5 e 6, commi primo e terzo.

     Qualora, per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli anni di servizio utile per la determinazione della quota pensionabile prevista dall'art. 18 risultino inferiori a venti, la quota suddetta è determinata mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della misura percentuale corrispondente all'anzianità di venti anni, quanti sono gli anni di servizio utile maturati.

     La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dei commi primo, secondo e quarto dell'art. 18 non può superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, dell'indennità di cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma.

 

          Art. 21. Ritenute in conto entrate Tesoro. [6]

     La ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica, durante il periodo di percezione, per la quota pensionabile alle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

     La ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applica sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionata delle indennità di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge.

 

          Art. 22. Norme abrogate.

     Gli articoli da 1 a 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono abrogati. Sono altresì abrogati gli articoli 146, 148 e 151 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'art. 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e l'art. 22 del regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. È altresì abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

          Art. 23. Decorrenza.

     Le indennità ed i compensi previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

     Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1982.

 

          Art. 24. Copertura finanziaria.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 284 miliardi in ragione d'anno.

     All'onere di lire 284 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si provvede, quanto a lire 180 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio e, quanto a lire 104 miliardi, mediante riduzione dei capitoli numeri 2501, 2502, 4001, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983, rispettivamente di lire 18 miliardi (capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502), lire 10 miliardi (capitolo 4001), lire 25 miliardi (capitolo 4011), lire 25 miliardi (capitolo 4031), lire 8 miliardi (capitolo 4051).

 

     Tabella I

     INDENNITA' MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE.

 

N.

FASCE DI GRADI

Misure

 

Gradi

 

I

Ufficiali, sottufficiali fino al grado di sergente maggiore con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti

200.000

II

Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti

150.000

III

Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti

100.000

Note:

[a] [7]

[b] [8]

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, per servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo di quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.

 

     Tabella II

     INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE.

 

FASCE DI GRADI

Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge

N.

Gradi

Aviogetti

Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri e altri veivoli con armamento da guerra

Altri velivoli ed elicotteri

Ufficiali osservatori

 

 

1

2

3

4

I

Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti

250

190

160

130

II

Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti

230

170

140

-

Note:

[a] Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

[b] Le misure delle indennità di cui alla colonna 1 della presente tabella sono attribuite anche agli ufficiali e ai sottufficiali mantenuti addestrati su aviogetti, indicati con determinazioni semestrali dagli stati maggiori.

[c] [9]

[d] L'indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.

 

     Tabella III

     INDENNITA' MENSILE DI VOLO.

 

FASCE DI GRADI

Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge

N.

Gradi

Equipaggi fissi di volo

Sperimentatori in volo

 

 

1

2

I

Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti

130 [10]

150

II

Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti

110 [11]

130

Nota [12]

 

 

     Tabella IV

     INDENNITA' MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO.

 

Grado di abilitazione

Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge

I

125

II

140

III

175

Nota [13]

 

 

     Tabella V

     INDENNITA' SUPPLEMENTARI PER PRONTO INTERVENTO AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI SPERIMENTATORI, PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITA'.

 

Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge

Indennità

Definizione percentuale

Pronto intervento aereo

Piloti e operatori di sistema reparti da caccia

145

 

Piloti altri reparti

85

 

Equipaggi fissi di volo

75

Piloti collaudatori-sperimentatori

230

Piloti istruttori di volo o specialità

200

 

     Tabella VI

     PENSIONABILITA' DELLE INDENNITA' OPERATIVE.

 

INDENNITA'

Aumento percentuale dell'importo pensionabile della indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio prestato con percezione delle indennità sottoindicate

Impiego operativo per reparti di campagna

0,75

Impiego operativo per reparti delle truppe alpine

1,25

Di imbarco:

 

per mezzi di superficie

3,5

per sommergibili

6

Per controllo dello spazio aereo:

 

I grado di abilitazione

1,25

II grado di abilitazione

2

III grado di abilitazione

3,75

Nota:

Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni percentuali di cui sopra sono considerati validi anche i precedenti periodi computati per la corresponsione delle indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365.

 


[1] Comma soppresso dall'art. 4 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

[2] Comma soppresso dall'art. 4 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[7] Nota abrogata dall'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, a decorrere dal 1° dicembre 1995.

[8] Nota abrogata dall'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, a decorrere dal 1° dicembre 1995.

[9] Nota abrogata dall'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, a decorrere dal 1° dicembre 1995.

[10] Misura percentuale elevata a 135, dall'art. 4 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

[11] Misura percentuale elevata a 115, dall'art. 4 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

[12] Nota abrogata dall'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, a decorrere dal 1° dicembre 1995.

[13] Nota abrogata dall'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, a decorrere dal 1° dicembre 1995.