§ 98.1.27078 - Legge 20 dicembre 1996, n. 641.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/12/1996
Numero:641


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge [...]


§ 98.1.27078 - Legge 20 dicembre 1996, n. 641.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

(G.U. 21 dicembre 1996, n. 299)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 luglio 1996, n. 344, e 30 agosto 1996, n. 450.

 

 

     ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 548.

     All'articolo 1, al comma 1, la parola: "comunitarie" è sostituita dalla seguente: "europee".

     All'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto il seguente periodo: 'Per l'esame e la definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104'.

     2-ter. Al comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "'commissario ad acta” sono aggiunte le seguenti: 'e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto".

     All'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di industrializzazione approvati, con concessione di contributo, quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 del 1993".

     All'articolo 5, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni".