Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/10/1996 |
Numero: | 541 |
Sommario |
Art. 1. Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria |
Art. 2. Obbligo di pubblicazione del bilancio |
Art. 3. Sanzioni |
Art. 4. Utilizzazione della Guardia di finanza |
Art. 5. Norma transitoria |
Art. 6. Norme abrogate |
Art. 7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche |
Art. 8. Contributi straordinari ad enti lirici |
Art. 9. Durata della protezione del diritto d'autore |
Art. 10. Disposizioni in tema di commissioni consultive del Dipartimento dello spettacolo |
Art. 11. Comitato per i problemi dello spettacolo |
Art. 12. Abrogazione |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 98.1.29317 - D.L. 23 ottobre 1996, n. 541 [1].
Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo.
(G.U. 23 ottobre 1996, n. 249)
CAPO I
Art. 1. Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e19, comma primo, della
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del
4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2. Obbligo di pubblicazione del bilancio
1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.
2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della
3. Il comma secondo dell'articolo 12 della
"Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.".
4. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della
" 10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:".
5. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della
"11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.".
6. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della
"11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5 dell'articolo 3. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 del medesimo articolo sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.".
7. Nell'articolo 2, comma 32, della
8. E' abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, della
Art. 3. Sanzioni
1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.
2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della
3. I soggetti di cui al comma 1, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.
Art. 4. Utilizzazione della Guardia di finanza
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5. Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6. Norme abrogate
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 7,12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della
b) l'articolo 11 del
c) il
d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
f) l'articolo 5, comma 3, del
g) l'articolo 6-bis, comma 2, del
h) l'articolo 17, comma 1, del
2. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente capo.
CAPO II
Art. 7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche
1. All'articolo 15 della
"Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nella sede dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.".
Art. 8. Contributi straordinari ad enti lirici
1. E' autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.
2. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.
Art. 9. Durata della protezione del diritto d'autore
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
2. Al comma 1 dell'articolo 17 della
3. Al comma 2 dell'articolo 17 della
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della
5. Nel comma 4 dell'articolo 17 della
6. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del
Art. 10. Disposizioni in tema di commissioni consultive del Dipartimento dello spettacolo
1. La commissione centrale per la musica, di cui dall'articolo 3 della
2. E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale della musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.
4. I componenti delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
5. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 3.
7. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 2 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.
8. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 1 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.
Art. 11. Comitato per i problemi dello spettacolo
1. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 10, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.
3. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 4.
4. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 1 dell'articolo 10.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del
"2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.".
Art. 12. Abrogazione
1. Sono abrogate le disposizioni del
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 6,