Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 29/03/1995 |
Numero: | 97 |
Sommario |
Art. 1. (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo) |
Art. 2. (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport) |
Art. 3. (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo) |
Art. 4. (Contributi in conto interessi) |
Art. 5. (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri) |
Art. 6. (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria) |
Art. 7. (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera) |
Art. 8. (Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere) |
Art. 9. (Agevolazioni per le attività di spettacolo) |
Art. 10. (Disposizioni particolari) |
Art. 11. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) |
Art. 12. (Promozione del turismo giovanile) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 80.9.345 - D.L. 29 marzo 1995, n. 97 [1].
Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
(G.U. 1 aprile 1995, n. 77).
Art. 1. (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo) [2]
1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.
6. [3]
7. [4]
8. [5]
9. [6]
Art. 2. (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport) [7]
1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della
a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al
b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;
e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della
g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;
i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.
4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al
Art. 3. (Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo) [8]
1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo; [9]
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. [10]
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;
b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;
c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.
2 bis Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2 ter Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2–bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere [12] .
3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla
4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della
5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della
6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di adeguamento del Regolamento approvato con
7. [14]
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della
a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;
b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;
c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;
d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.
11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.
12. Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della
13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della
Art. 4. (Contributi in conto interessi) [15]
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, è istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore di persone fisiche e giuridiche private e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono disposti i criteri, le modalità ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
Art. 5. (Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri) [17]
1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa [18] . Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al
2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.
Art. 6. (Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria) [19]
1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.
4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.
Art. 7. (Adeguamento della legislazione in materia alberghiera) [20]
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della
a) la disciplina recata dall'articolo 4 del
b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della
c) la disciplina recata dall'articolo 8 della
2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
Art. 8. (Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere)
1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della
Art. 9. (Agevolazioni per le attività di spettacolo) [22]
1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del
2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al
3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.
4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.
Art. 10. (Disposizioni particolari) [23][24]
1. Il comma 6 dell'articolo 2 del
2. All'articolo 4 della
3. Al comma 4 dell'articolo 30 della
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della
6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della
7. All'articolo 4 del
8. All'articolo 27, comma 4, del
9. All'articolo 17, comma 4, del
10. Al comma 5 dell'articolo 17 del
a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo".
11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del
12. All'articolo 17 del
13. All'articolo 11, comma nono, della
14. [25]
15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) [26]
Art. 12. (Promozione del turismo giovanile) [27]
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma abrogato dall'art. 11 della
[4] Comma abrogato dall'art. 11 della
[5] Comma abrogato dall'art. 11 della
[6] Comma abrogato dall'art. 11 della
[7] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[9] La presente lettera è stata abrogata per quanto di competenza del settore del turismo dall'art. 11 della
[10] La presente lettera è stata abrogata per quanto di competenza del settore del turismo dall'art. 11 della
[11] Comma inserito dall'art. 1 del
[12] Comma inserito dall'art. 1 del
[13] Comma così modificato dall'art. 5 del
[14] Comma abrogato dall'art. 8 del
[15] Articolo già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 del
[16] Comma così modificato dall'art. 4 della
[17] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[18] Il ruolo transitorio di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 1 del
[19] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[20] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[21] Lettera così modificata dall'art. 16 della
[22] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[23] Articolo così modificato dal
[24] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[25] Comma abrogato dall'art. 11 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 11 della