Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/06/1996 |
Numero: | 322 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento) |
Art. 2. (Differimento di termini) |
Art. 3. (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale) |
Art. 4. (Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico) |
Art. 5. (Interventi a favore del settore armatoriale) |
Art. 6. (Decimi di senseria) |
Art. 7. (Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso) |
Art. 8. (Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202) |
Art. 9. (Interventi a favore del porto di Genova) |
Art. 10. (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona) |
Art. 11. (Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92") |
Art. 12. (Esercizio delle funzioni delegate in materia di demanio marittimo) |
Art. 13. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato) |
Art. 14. (Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione) |
Art. 15. (Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne) |
Art. 16. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni) |
Art. 17. (Informatizzazione dei servizi marittimi) |
Art. 18. (Barriere architettoniche negli impianti di balneazione) |
Art. 19. (Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea) |
Art. 20. (Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale) |
Art. 21. (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale) |
Art. 22. (Tasse sulle merci trasbordate) |
Art. 23. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.29231 - D.L. 17 giugno 1996, n. 322 [1].
Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei
(G.U. 18 giugno 1996, n. 141)
Art. 1. (Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento)
1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.
3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della
4. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del
6. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della
8. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 7. A tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del
9. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a L. 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di L. 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del
10. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del
11. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del
12. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del
13. Per l'attuazione dei commi da 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 7, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
14. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici, ai sensi del comma 8, e dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della
15. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 6 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del
16. E' concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della
17. Il commissario liquidatore provvede, altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del
18. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della
19. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e da 15 a 18 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 7, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
20. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 3 del
Art. 2. (Differimento di termini)
1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della
2. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della
3. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della
Art. 3. (Modifiche alla
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della
2. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della
3. All'articolo 8 della
4. Le lettere i) ed l) dell'articolo 9, comma 1, della
"i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino al 31 dicembre 1996.".
5. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della
6. All'articolo 11, comma 1, della
7. L'articolo 15, comma 1, della
8. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della
9. L'articolo 15, comma 3, della
10. L'articolo 18, comma 1, della
"1. L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.".
11. L'articolo 20 della
"Art. 20. (Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali). 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro quinto,titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:
a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;
b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;
c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.
5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.
6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime.".
12. La parola "commissari" di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-
13. L'articolo 21 della
"Art. 21. (Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali). 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:
a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto,titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto,titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della
c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto,titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.
3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1 devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.
7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del
14. L'articolo 23, comma 1, della
15. Al comma 5 dell'articolo 27 della
16. L'articolo 27, comma 8, della
Art. 4. (Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico)
1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione "Centro internazionale radio-medico - CIRM", istituito con
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 5. (Interventi a favore del settore armatoriale)
1. L'articolo 2, comma 4, della
2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 6. (Decimi di senseria)
1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7. (Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della
Art. 8. (Modifiche alla
1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 9. (Interventi a favore del porto di Genova)
1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.
Art. 10. (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona)
1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505; e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.
Art. 11. (Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92")
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92" di cui all'articolo 2 della
Art. 12. (Esercizio delle funzioni delegate in materia di demanio marittimo)
1. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del
3. Le disposizioni del comma 2 sostituiscono le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 1 del
Art. 13. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.
2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7509 e 7510 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1996.
3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.
4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.
Art. 14. (Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione)
1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo la parola: "comunicazione" sono inserite le seguenti: ", che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici".
2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: "da consegnarsi," sono inserite le seguenti: ", o da trasmettersi con mezzi elettronici,".
3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:"Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.".
Art. 15. (Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne)
1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
b) aver compiuto i 21 anni di età;
c) aver assolto l'obbligo scolastico;
d) essere in possesso del certificato limitato RTF;
e) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della
f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.
3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati dall'art. 283 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nella terza categoria del personale nelle acque interne;
b) aver compiuto i 21 anni di età;
c) aver assolto l'obbligo scolastico;
d) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della
e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, punto 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.
5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.
6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.
7. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione delle acque interne e promiscue.
8. Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi nel triennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 4, possono conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale; il periodo sopramenzionato deve risultare da una attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di noleggio delle unità da diporto sulle quali l'interessato è stato imbarcato. Il titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della marina militare, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità navali, entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purché abbiano gli altri requisiti previsti dai detti commi.
10. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi per i servizi di coperta, di cui all'articolo 123 del codice della navigazione, possono comandare e condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.
Art. 16. (Modifiche alla
1. Il primo comma dell'articolo 18 della
2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 20 della
3. La lettera d) del primo comma dell'articolo 20 della
4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30% a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.
5. Al secondo comma dell'articolo 18 della
Art. 17. (Informatizzazione dei servizi marittimi)
1. Per la realizzazione con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. (Barriere architettoniche negli impianti di balneazione)
1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della
3. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della
Art. 19. (Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea)
1. E' autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20. (Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale)
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla
a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della
b) per gli interventi di cui agli articoli 11, e 27 della
c) per gli interventi di cui agli articoli 3, e 4 del
d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo pre-ammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla
3. In attuazione dell'articolo 10 del
4. All'articolo 2, comma 2, del
5. Alla copertura del relativo onere pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 2 del
Art. 21. (Modifiche alla
1. La lettera m) del comma 3 dell'articolo 8 della
2. Al comma 1 dell'articolo 9 della
3. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della
4. Il comma 7 dell'articolo 27 della
5. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 4 del
Art. 22. (Tasse sulle merci trasbordate)
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della
Art. 23. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,