Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/05/1996 |
Numero: | 279 |
Sommario |
Art. 1. Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea |
Art. 2. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale |
Art. 3. Interventi a favore del settore portuale e dell'armamento |
Art. 4. Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale. |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 98.1.29205 - D.L. 17 maggio 1996, n. 279 [1].
Disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonché interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale.
(G.U. 21 maggio 1996, n. 117)
Art. 1. Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea
1. E' autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla
a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della
b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della
c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del
d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla
3. In attuazione dell'articolo 10 del
4. All'articolo 2, comma 2, del
5. Alla copertura del relativo onere pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Interventi a favore del settore portuale e dell'armamento
1. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.
5. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 4 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del
6. E' concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della
7. Il commissario liquidatore provvede, altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del
8. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della
9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 4, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 4. Modifiche alla
1. La lettera m) del comma 3 dell'articolo 8 della
" m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del Servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;".
2. Al comma 1 dell'articolo 9 della
"l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operante nei porti, nominato dal presidente dell'autorità portuale.".
3. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della
"Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.".
4. Il comma 7 dell'articolo 27 della
" 7. Entro il 30 settembre 1996 il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilità e di pensionamento anticipato.".
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 4,