Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/08/1993 |
Numero: | 286 |
Sommario |
Art. 1. 1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28434 - D.L. 9 agosto 1993, n. 286 [1].
Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR
(G.U. 10 agosto 1993, n. 186)
1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 10 e 10-bis, del
3. I lavoratori di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del
4. I lavoratori di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3 e 4, valutati in lire 174 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,