Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/06/1993 |
Numero: | 180 |
Sommario |
Art. 1. Programmi di investimento 1993-95 |
Art. 2. Opere immediatamente cantierabili |
Art. 3. Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania e Basilicata |
Art. 4. Imputazione delle spese di programmazione e progettazione |
Art. 5. Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici |
Art. 6. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica |
Art. 7. Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale |
Art. 8. Edilizia sovvenzionata e agevolata |
Art. 9. Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale |
Art. 10. Nuovi contributi per il recupero edilizio |
Art. 11. Contributi per l'edilizia residenziale pubblica |
Art. 12. Programmi di recupero urbano |
Art. 13. Progetti strategici funzionali per le aree urbane |
Art. 14. Parcheggi |
Art. 15. Trasporti rapidi di massa |
Art. 16. Trasporti pubblici locali |
Art. 17. Procedure per i piani di difesa del suolo |
Art. 18. Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente |
Art. 19. Impegni pluriennali ANAS |
Art. 20. Interporti |
Art. 21. Disposizioni di attuazione |
Art. 22. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28399 - D.L. 7 giugno 1993, n. 180 [1].
Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.
(G.U. 8 giugno 1993, n. 132)
Capo I
REVOCA E RIASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI
Art. 1. Programmi di investimento 1993-95
1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e con prioritario riferimento alle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1, del
2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere unitamente al documento di programmazione economico-fianziaria, per il triennio 1994-1996, presentato ai sensi dell'art. 3 della
3. Con apposite annotazioni in calce a ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa interessati, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 1993 e nel disegno di legge di bilancio, a legislazione vigente, per l'anno 1994 e per il triennio 1994-1996, viene fornita analitica indicazione degli importi delle variazioni apportate alla legge di bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995, in esecuzione del presente decreto. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti di intervento per i quali sono stati utilizzati dal CIPE i poteri ad esso conferiti ai sensi del comma 1.
4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.
5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.
6. I commi 1 e 3 dell'art. 8 del
"1. Il commissario di cui all'art. 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della
3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1.".
7. All'art. 9 del
"5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per le quali, in attuazione della
Art. 2. Opere immediatamente cantierabili
1. Ferma restando per i programmi di intervento previsti dalla normativa in vigore l'applicabilità dell'art. 12 della
Art. 3. Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania e Basilicata
1. In attuazione dell'art. 2, comma 4, lettera c), della
2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:
a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso ai sensi dell'art. 39, comma 3, del
b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'art. 27 del
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonchè all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.
3. Il termine di diciotto mesi contenuto nell'art. 39, comma 11, del
4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del
5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del
6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'art. 3 del
7. L'art. 21, comma 1, del
"1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonchè di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori".
8. Il termine 31 dicembre 1992 contenuto nell'art. 2, commi 1 e 2, della
Art. 4. Imputazione delle spese di programmazione e progettazione
1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinate una quota non superiore all'1,5 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, i comuni e le province o loro consorzi.
2. Le regioni e le province autonome adottano gli stessi criteri qualora non vi abbiano già provveduto.
Capo II
INVESTIMENTI NELL'EDILIZIA
Art. 5. Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici
1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono soggette alle disposizioni del presente articolo. Restano ferme le norme relative alla acquisizione di pareri, nulla osta e certificazioni di competenza di autorità diverse da quella comunale.
2. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'art. 29 della
3. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro sessanta giorni dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate, le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.
4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità competente ad emettere il provvedimento. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.
7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta debbono essere allegati, a condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè tutti gli atti e le certificazioni di cui al comma 1, che non risultino già prodotti. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.
8. Il progettista che nella relazione di cui al comma 7, rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero, è punito con le pene previste dall'art. 373 del codice penale.
9. Il titolare della concessione edilizia assentita ai sensi del comma 7 può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della
10. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della concessione una copia della richiesta di adempimento, integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di ricevimento della raccomandata. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori.
11. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali.
12. Si applicano le sanzioni di cui alla
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.
Art. 6. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica
1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 1, comma 3, della
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art. 11, comma 10, del
Art. 7. Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale
1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'art. 16, comma 2, della
Art. 8. Edilizia sovvenzionata e agevolata
1. I commi 7 e 8 dell'art. 3 della
"7. Il Presidente della Giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della
8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul bollettino ufficiale, il Presidente della Giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un "commissario ad acta" che provvede entro sessanta giorni.
9. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Trascorsi ulteriori sessanta giorni qualora gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.".
2. Il segretariato generale del CER comunica al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonchè gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 3 della
4. Le regioni nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.
Art. 9. Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale
1. Il Presidente della Giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'art. 18 del
2. Il sindaco acquisisce preventivamente le determinazioni degli organi comunali ai fini della formulazione dell'accordo, la cui efficacia non è condizionata alla ratifica di cui al comma 5 dell'art. 27 della
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della
4. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, gli affidamenti sono revocati di diritto.
5. Il segretario generale del CER comunica al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 3.
Art. 10. Nuovi contributi per il recupero edilizio
1. I fondi di cui alla
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'art. 16 della
3. Il finanziamento concesso non può superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni.
4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione.
Art. 11. Contributi per l'edilizia residenziale pubblica
1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'art. 16, secondo comma, della
2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80% dei crediti bancari dichiarati.
Capo III
RECUPERO URBANO
Art. 12. Programmi di recupero urbano
1. I fondi di cui alla
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, nonchè all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della
5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.
Art. 13. Progetti strategici funzionali per le aree urbane
1. Per la realizzazione dei progetti strategici funzionali agli investimenti ed all'occupazione inerenti alle aree urbane, nei settori di cui all'art. 12 della
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici, ai fini della loro riutilizzazione e dell'accertamento delle eventuali entrate derivate.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
Art. 14. Parcheggi
1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'art. 9, comma 3-bis, della
2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della
"3-bis. Entro il 30 giugno 1993 e successivamente con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'art. 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Per il 1993 tale termine è anticipato al mese di settembre. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente al 9 aprile 1993 e per i quali siano già state presentate domande da parte degli aventi diritto, semprechè le assegnazioni delle aree avvengano entro il mese di settembre 1993. I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma.".
3. Nell'art. 9, comma 4, della
4. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
5. Il comma 5 dell'art. 9 della
"5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'art. 41-sexies della
6. I parcheggi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 1, della
7. Il contributo di cui all'art. 3 della
8. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, possono usufruire dei contributi di cui alla
Art. 15. Trasporti rapidi di massa
1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 anche per favorire, in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporti in attuazione delle norme di cui all'art. 2 della
3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.
Art. 16. Trasporti pubblici locali
1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80% della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'art. 11, quarto comma, della
Capo IV
AMBIENTE
Art. 17. Procedure per i piani di difesa del suolo
1. All'art. 12, comma 4, della
"g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.".
2. All'art. 12, comma 7, della
"h) può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, della
3. All'art. 17 della
"6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione dei vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.
6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini.".
4. All'art. 21, comma 2, della
5. All'art. 25, comma 2, della
"A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
6. All'art. 25, comma 3, della
"A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.".
7. All'art. 25, comma 4, della
8. Le somme trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della
Art. 18. Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente
1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il Presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della Giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un "commissario ad acta". Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola, apposite conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993.
3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3 e 18, del
Capo V
ALTRE INFRASTRUTTURE
Art. 19. Impegni pluriennali ANAS
1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla
2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.
3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS e che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'art. 337, secondo comma, della
Art. 20. Interporti
1. E' abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla
3. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della
4. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della
Art. 21. Disposizioni di attuazione
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,