§ 98.1.28399 - D.L. 7 giugno 1993, n. 180 .
Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/06/1993
Numero:180


Sommario
Art. 1.  Programmi di investimento 1993-95
Art. 2.  Opere immediatamente cantierabili
Art. 3.  Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania e Basilicata
Art. 4.  Imputazione delle spese di programmazione e progettazione
Art. 5.  Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici
Art. 6.  Finanziamento delle opere di edilizia scolastica
Art. 7.  Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale
Art. 8.  Edilizia sovvenzionata e agevolata
Art. 9.  Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale
Art. 10.  Nuovi contributi per il recupero edilizio
Art. 11.  Contributi per l'edilizia residenziale pubblica
Art. 12.  Programmi di recupero urbano
Art. 13.  Progetti strategici funzionali per le aree urbane
Art. 14.  Parcheggi
Art. 15.  Trasporti rapidi di massa
Art. 16.  Trasporti pubblici locali
Art. 17.  Procedure per i piani di difesa del suolo
Art. 18.  Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente
Art. 19.  Impegni pluriennali ANAS
Art. 20.  Interporti
Art. 21.  Disposizioni di attuazione
Art. 22.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28399 - D.L. 7 giugno 1993, n. 180 [1].

Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.

(G.U. 8 giugno 1993, n. 132)

 

Capo I

 

REVOCA E RIASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI

 

     Art. 1. Programmi di investimento 1993-95

     1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e con prioritario riferimento alle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni e province autonome, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa in vigore al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui interruzione non determini costi rilevanti e di destinare le somme disponibili ad opere immediatamente cantierabili con priorità per quelle dislocate nelle suddette aree di crisi. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente nel triennio 1993-1995 le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

     2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere unitamente al documento di programmazione economico-fianziaria, per il triennio 1994-1996, presentato ai sensi dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

     3. Con apposite annotazioni in calce a ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa interessati, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 1993 e nel disegno di legge di bilancio, a legislazione vigente, per l'anno 1994 e per il triennio 1994-1996, viene fornita analitica indicazione degli importi delle variazioni apportate alla legge di bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995, in esecuzione del presente decreto. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti di intervento per i quali sono stati utilizzati dal CIPE i poteri ad esso conferiti ai sensi del comma 1.

     4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

     5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

     6. I commi 1 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Il commissario di cui all'art. 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

     3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1.".

     7. All'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per le quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'art. 8, commi 4, 5, 6 e 7.".

 

          Art. 2. Opere immediatamente cantierabili

     1. Ferma restando per i programmi di intervento previsti dalla normativa in vigore l'applicabilità dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le opere immediatamente cantierabili, non avviate per carenza di stanziamenti pubblici ed aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare d'appalto, l'ente pubblico interessato può disporre l'avvio dei lavori da parte dell'aggiudicatario, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo possono intervenire organismi finanziari e/o bancari ed in esso può essere previsto il rimborso delle somme anticipate dai soggetti privati, mediante i proventi della gestione in base a tariffe stabilite in modo da condurre all'equilibrio economico-finanziario. Le relative deliberazioni degli enti pubblici interessati debbono essere trasmesse al CIPE, tramite le regioni ed i Ministeri competenti.

 

          Art. 3. Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania e Basilicata

     1. In attuazione dell'art. 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

     2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:

     a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso ai sensi dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del contributo;

     b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

     c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonchè all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

     3. Il termine di diciotto mesi contenuto nell'art. 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabli alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento.

     4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

     5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato destinato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

     6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle priorità sancite dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'art. 34, comma 23, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del citato decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

     7. L'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:

     "1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonchè di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori".

     8. Il termine 31 dicembre 1992 contenuto nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 4. Imputazione delle spese di programmazione e progettazione

     1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinate una quota non superiore all'1,5 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, i comuni e le province o loro consorzi.

     2. Le regioni e le province autonome adottano gli stessi criteri qualora non vi abbiano già provveduto.

 

Capo II

 

INVESTIMENTI NELL'EDILIZIA

 

          Art. 5. Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici

     1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono soggette alle disposizioni del presente articolo. Restano ferme le norme relative alla acquisizione di pareri, nulla osta e certificazioni di competenza di autorità diverse da quella comunale.

     2. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro sessanta giorni dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate, le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

     4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità competente ad emettere il provvedimento. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

     6. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.

     7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta debbono essere allegati, a condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè tutti gli atti e le certificazioni di cui al comma 1, che non risultino già prodotti. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.

     8. Il progettista che nella relazione di cui al comma 7, rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero, è punito con le pene previste dall'art. 373 del codice penale.

     9. Il titolare della concessione edilizia assentita ai sensi del comma 7 può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali.

     10. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della concessione una copia della richiesta di adempimento, integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di ricevimento della raccomandata. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori.

     11. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali.

     12. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.

 

          Art. 6. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica

     1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

     2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art. 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un "commissario ad acta" nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il "commissario ad acta" è nominato dal commissario del Governo.

 

          Art. 7. Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale

     1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

          Art. 8. Edilizia sovvenzionata e agevolata

     1. I commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

     "7. Il Presidente della Giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul bollettino ufficiale.

     8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul bollettino ufficiale, il Presidente della Giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un "commissario ad acta" che provvede entro sessanta giorni.

     9. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Trascorsi ulteriori sessanta giorni qualora gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.".

     2. Il segretariato generale del CER comunica al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonchè gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Le regioni nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

 

          Art. 9. Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale

     1. Il Presidente della Giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato art. 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.

     2. Il sindaco acquisisce preventivamente le determinazioni degli organi comunali ai fini della formulazione dell'accordo, la cui efficacia non è condizionata alla ratifica di cui al comma 5 dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante la nomina di un "commissario ad acta".

     4. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, gli affidamenti sono revocati di diritto.

     5. Il segretario generale del CER comunica al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 3.

 

          Art. 10. Nuovi contributi per il recupero edilizio

     1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

     3. Il finanziamento concesso non può superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni.

     4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione.

 

          Art. 11. Contributi per l'edilizia residenziale pubblica

     1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonchè di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di sessanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire sessanta miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

     2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80% dei crediti bancari dichiarati.

 

Capo III

 

RECUPERO URBANO

 

          Art. 12. Programmi di recupero urbano

     1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio edilizio pubblico, nell'ambito dei programmi di recupero urbano di cui al comma 2.

     2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, nonchè all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

     3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.

     4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3.

     5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

 

          Art. 13. Progetti strategici funzionali per le aree urbane

     1. Per la realizzazione dei progetti strategici funzionali agli investimenti ed all'occupazione inerenti alle aree urbane, nei settori di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro per i problemi delle aree urbane può promuovere, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la definizione delle necessarie intese e le propone al CIPE per l'approvazione e per la determinazione delle risorse pubbliche destinate al loro finanziamento.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici, ai fini della loro riutilizzazione e dell'accertamento delle eventuali entrate derivate.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

          Art. 14. Parcheggi

     1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'art. 9, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, nonchè all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonchè alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.

     2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Entro il 30 giugno 1993 e successivamente con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'art. 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Per il 1993 tale termine è anticipato al mese di settembre. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente al 9 aprile 1993 e per i quali siano già state presentate domande da parte degli aventi diritto, semprechè le assegnazioni delle aree avvengano entro il mese di settembre 1993. I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma.".

     3. Nell'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione anche cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie.".

     4. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

     5. Il comma 5 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.".

     6. I parcheggi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

     7. Il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per la realizzazione di parcheggi.

     8. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

 

          Art. 15. Trasporti rapidi di massa

     1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

     2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 anche per favorire, in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporti in attuazione delle norme di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

     3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

 

          Art. 16. Trasporti pubblici locali

     1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80% della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio, da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992.

 

Capo IV

 

AMBIENTE

 

          Art. 17. Procedure per i piani di difesa del suolo

     1. All'art. 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g), è così sostituita:

     "g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.".

     2. All'art. 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:

     "h) può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 241 del 1990.".

     3. All'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono raggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione dei vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

     6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini.".

     4. All'art. 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera d); conseguentemente la misura del 15% di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10%.

     5. All'art. 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.".

     6. All'art. 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.".

     7. All'art. 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: "e la ripartizione degli stanziamenti" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa la quota di riserva a favore dei Servizi tecnici nazionali".

     8. Le somme trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

 

          Art. 18. Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente

     1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il Presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della Giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un "commissario ad acta". Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola, apposite conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Comporta, altresì, dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibili dei lavori.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993.

     3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3 e 18, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonchè le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31 dicembre 1993, le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

 

Capo V

 

ALTRE INFRASTRUTTURE

 

          Art. 19. Impegni pluriennali ANAS

     1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.

     2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

     3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS e che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'art. 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica.

 

          Art. 20. Interporti

     1. E' abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'art. 3 della medesima legge.

     2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge n. 240 del 1990 in relazione a quanto disposto nel presente articolo, nonchè alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi.

     3. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della legge n. 240 del 1990, relativamente agli interporti individuati dal piano quinquennale di cui all'art. 2 della medesima legge, dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalità che saranno indicate nel decreto di cui al comma 2.

     4. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

     5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge n. 240 del 1990 in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 21. Disposizioni di attuazione

     1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 22.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 4 dicembre 1993, n. 493, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.