§ 98.1.27788 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 790 .
Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno nel settore pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1985
Numero:790


Sommario
Art. 1.      1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1986
Art. 2.      1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo [...]
Art. 3.      Fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1986 e comunque per tutto il periodo dell'esercizio provvisorio del bilancio, alle amministrazioni [...]
Art. 4.      A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente ferrovie dello Stato ha diritto [...]
Art. 5.      A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei [...]
Art. 6.      1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza [...]
Art. 7.      1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva [...]
Art. 8.      Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 30 [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27788 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 790 [1].

Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno nel settore pubblico.

(G.U. 31 dicembre 1985, n. 306)

 

 

     Art. 1.

     1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1986:

     l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato;

     il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento.

     2. Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e della addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 1986:

     la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, è elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'art. 27 dello stesso decreto è elevata al 32,4 per cento;

     la misura della tassa erariale di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 2.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del Ministro dei trasporti, nonchè l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, a partire dal 1° febbraio 1986 le tariffe minime di cui al punto b) dello stesso art. 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle città con oltre 300.000 abitanti e a lire 500 nelle altre città. Il prezzo di ciascun abbonamento -- compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti - nonchè quello dei biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana devono essere rapportati a tali tariffe minime.

     2. Le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000, ad eccezione di quelle sub numeri 3 e 13, di cui all'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, che vengono così modificate nella parte dispositiva:

     Voce 3:

     diritto di richiesta, lire 10.000;

     per ogni nominativo fino a 500, lire 200;

     per ogni ulteriore nominativo, lire 100.

     Voce 13:

     visura del primo nominativo, lire 5.000;

     per visura di ogni ulteriore nominativo la tariffa è pari al 40 per cento di quella del primo nominativo.

     3. La voce integrativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene così modificata nella parte dispositiva:

     diritto di richiesta, lire 10.000;

     per ogni nominativo fino a 500, lire 400;

     per ogni ulteriore nominativo, lire 300.

     4. Il diritto fisso, da ultimo disciplinato dall'ottavo comma, lettera a), dell'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stabilito in lire 100.000.

 

          Art. 3.

     Fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1986 e comunque per tutto il periodo dell'esercizio provvisorio del bilancio, alle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle gestioni commissariali governative è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, ad esclusione dei trattenimenti in servizio per le Forze armate ed i Corpi di polizia.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite. Il Ministro dei trasporti provvederà ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente:

     a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;

     b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo art. 7.

 

          Art. 6.

     1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno.

     2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

     3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.

     4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

     5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

 

          Art. 7.

     1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura dell'1,35 per cento della retribuzione imponibile.

     2. Sono soppressi i contributi istituiti dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati.

     3. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale posta a carico dei datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 9,60 per cento della retribuzione imponibile.

     4. Restano fermi, a carico dei datori di lavoro, i contributi dovuti per le indennità economiche di maternità ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

     5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

     6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fermi restando i minimali di retribuzione imponibili fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     7. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonchè dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito assoggettabile ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei redditi da pensione, dei redditi dominicali, dei fabbricati e di capitale.

     8. Il contributo di cui al precedente comma 7 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto del 50 per cento per le aziende delle zone montane e svantaggiate.

     9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 7 e 8, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le aziende diretto coltivatrici coloniche e mezzadrili ubicate nelle zone montane e svantaggiate la misura predetta è ridotta del 50 per cento.

     10. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 6 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

     11. I soggetti di cui al precedente comma, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma precedente, decurtato delle somme già pagate come contribuzione di malattia in regime di assicurazione obbligatoria diverso da quello disciplinato dal medesimo precedente comma. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

     12. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 3, 7, 8 e 10 del presente articolo si applicano sulla quota della base imponibile non superiore a lire 40.000.000 annue.

     13. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento.

     14. Nell'ambito del lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 4,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.

     15. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, i datori di lavoro pubblici continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 3, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento recato dal progetto di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1986 per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1986.

     16. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 30 giugno 1986.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella — Contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia

Settori

Aliquota

Agricoltura

0,683 per cento

Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati

2,55 per cento

Trasporti

2,72 per cento

Cooperative

 

 


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 38 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della stessa L. 41/1986, sulla base del presente decreto.