§ 98.1.27356 - Legge 31 luglio 2002, n. 172.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza


Settore:Normativa nazionale
Data:31/07/2002
Numero:172


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 98.1.27356 - Legge 31 luglio 2002, n. 172.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza

(G.U. 7 agosto 2002, n. 184)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 2002, N. 108

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, le parole: “31 maggio 2003" sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2003"; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione";

     al comma 2, primo periodo, le parole: “del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999"; all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefìci di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.";

     al comma 5, le parole: “del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993" sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999";

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     “7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5.";

     dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     “8-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.

     8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-bis, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.".

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     “Art. 1-bis (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria). - 1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.

     2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa.".

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole da: “e le parole” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ”e dopo le parole: “1999, 2000 e 2001” sono inserite le seguenti: “nonchè di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002“ “;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     “1-bis. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1° gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento.".

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     “Art. 2-bis (Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili). - 1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “e limitatamente all'anno 2001” sono sostituite dalle seguenti: “e limitatamente agli anni 2001 e 2002”.

     2. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di 2.789.000 euro per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

     4. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.".

     All'articolo 3, al comma 1, le parole da: “Fino alla data di entrata in vigore" fino a: non oltre il" sono sostituite dalle seguenti: “Fino al".

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     “Art. 3-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine). - 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.".

     All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede:

     a) quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;

     b) quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.”.