Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 11/06/2002 |
Numero: | 108 |
Sommario |
Art. 1. Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale. |
Art. 1 bis. (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria). |
Art. 2. Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti. |
Art. 2 bis. (Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili). |
Art. 3. Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera. |
Art. 3 bis. (Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine). |
Art. 4. Copertura finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 58.6.117 - D.L. 11 giugno 2002, n. 108 [1].
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.
(G.U. 11 giugno 2002, n. 135).
Art. 1. Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale.
1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della
2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del
3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della citata
4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefìci di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività [4].
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle milletrecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5 [6].
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.
8-bis. In deroga all'articolo 3 della
8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-bis, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 1 bis. (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria). [9]
1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa.
Art. 2. Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti.
1. All'articolo 1, comma 1, del
1-bis. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del
Art. 2 bis. (Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili). [12]
1. All'articolo 78, comma 6, della
2. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di 2.789.000 euro per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
4. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del
Art. 3. Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera.
1. Fino al 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con
2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
Art. 3 bis. (Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine). [14]
[1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del
Art. 4. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per l'anno 2002, ad euro 44.192.112 per l'anno 2003, ad euro 36.159.167 per l'anno 2004, ad euro 26.702.108 per l'anno 2005, ad euro 28.072.753 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, si provvede:
a) quanto ad euro 503.182 per l'anno 2002, ad euro 1.719.481 per l'anno 2003, ad euro 1.924.471 per l'anno 2004, ad euro 656.723 per l'anno 2005 e ad euro 7.321 per l'anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3;
b) quanto ad euro 81.020.220 per l'anno 2002, ad euro 42.472.631 per l'anno 2003, ad euro 34.234.696 per l'anno 2004, ad euro 26.045.385 per l'anno 2005, ad euro 28.065.432 per l'anno 2006, ad euro 28.318.071 per l'anno 2007, ad euro 28.743.463 per l'anno 2008, ad euro 25.205.088 per l'anno 2009, ad euro 15.053.560 per l'anno 2010 e ad euro 314.356 per l'anno 2011, a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art.1,
[2] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[5] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 190, della
[6] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[13] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[14] Articolo aggiunto dalla legge di conversione, modificato dall'art. 21 quater del
[15] Comma così modificato dall'art. 2 del
[16] Comma così sostituito dalla legge di conversione.