Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/11/2000 |
Numero: | 354 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise, è convertito in legge con le [...] |
§ 98.1.27246 - Legge 23 novembre 2000, n. 354.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise
(G.U. 30 novembre 2000, n. 280)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1 è premesso il seguente:
"Art. 01 (Applicazione della
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Interventi a favore dei pensionati). - 1. Per l'anno 2000, quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a L. 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con
3. L'importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della
All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "sugli oli minerali,", sono inserite le seguenti: "sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonché sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto".
All'articolo 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della
4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della
4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della
All'articolo 5:
al comma 4, le parole: "per quintale" sono sostituite dalle seguenti: "per 100 chilogrammi"; sono aggiunti i seguenti periodi: "In vigenza di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui al primo periodo vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impegnare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta è equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed è praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze può essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella di cui al secondo periodo. Resta ferma la possibilità di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con
All'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'articolo 1, comma 6, del