§ 98.1.26750 - Legge 18 febbraio 1992, n. 149 .
Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli


Settore:Normativa nazionale
Data:18/02/1992
Numero:149


Sommario
Art. 1.      1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in sottoscrizione di valori mobiliari (quali azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) [...]
Art. 2.      1. I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta
Art. 3.      1. L'offerente, al momento della comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di cui all'articolo 18 del citato D.L. n. 95 del 1974, [...]
Art. 4.      1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade, salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facoltà, [...]
Art. 5.      1. Per quanto non diversamente previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 18bis, 18ter e 18quater del citato D.L. n. 95 del [...]
Art. 6.      1. L'offerente, durante il periodo dell'offerta, può emettere ulteriori avvisi e comunicati solo se autorizzato dalla CONSOB
Art. 7.      1. Durante la pendenza dell'offerta di sottoscrizione, la società emittente e le sue controllate non possono compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza [...]
Art. 8.      1. La CONSOB deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo, nel citato D.L. n. 95 del 1974, [...]
Art. 9.      1. Costituiscono offerte al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del citato D.L. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e [...]
Art. 10.      1. Chiunque intenda acquisire direttamente o indirettamente, per il tramite di interposta persona o di società fiduciaria ovvero attraverso la partecipazione a sindacati [...]
Art. 11.      1. Il primo comma dell'articolo 5 del citato D.L. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e [...]
Art. 12.      1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi dell'articolo 2357 e dell'articolo 2357bis, primo comma, n. 1), del Codice civile, dalle società le cui azioni sono [...]
Art. 13.      1. I soci di una società le cui azioni sono quotate in borsa, che siano dissenzienti alla deliberazione riguardante la fusione mediante costituzione di una società nuova [...]
Art. 14.      1. Il soggetto o i soggetti che intendono o devono effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono tenuti a comunicare alla CONSOB
Art. 15.      1. La CONSOB determina in via generale e, all'occorrenza, per i casi particolari
Art. 16.      1. Qualora l'offerente in pendenza dell'offerta, anche attraverso contratti a termine scadenti oltre la data di scadenza dell'offerta, acquisti ad un prezzo più alto di [...]
Art. 17.      1. L'offerta pubblica è irrevocabile
Art. 18.      1. L'offerta, salvo quanto previsto nell'articolo 10, deve riguardare un quantitativo di titoli idoneo a consentire l'acquisizione di una partecipazione minima del 10 [...]
Art. 19.      1. L'offerta pubblica può riguardare qualsiasi categoria di azioni
Art. 20.      1. L'offerta pubblica deve avere una durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni non festivi, salvo il disposto dell'articolo 25 in caso di [...]
Art. 21.      1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società o ente offerente e della società i cui titoli [...]
Art. 22.      1. Il corrispettivo offerto può essere aumentato una sola volta a condizione che tale aumento non sia inferiore al 5 per cento
Art. 23.      1. E' consentita la pubblicazione di offerte concorrenti con quella originaria nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 del citato D.L. n. 95 del 1974, [...]
Art. 24.      1. Dal giorno di pubblicazione dell'offerta concorrente tutte le accettazioni relative all'offerta originaria sono revocabili
Art. 25.      1. Nell'ipotesi di pubblicazione di una o più offerte concorrenti, il termine di durata delle offerte è, per tutte, quello dell'ultima offerta
Art. 26.      1. Nel caso in cui sia stata pubblicata un'offerta concorrente e il quantitativo richiesto dall'offerente originario sia inferiore a quello richiesto dal concorrente, il [...]
Art. 27.      1. Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla CONSOB
Art. 28.      1. Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, salvo quanto disposto dagli articoli 24 e 26, comma 3
Art. 29.      1. La CONSOB deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo e nel citato D.L. n. 95 del 1974, [...]
Art. 30.      1. Chiunque divulghi notizie concernenti una offerta pubblica d'acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili prima che l'offerta stessa sia stata [...]
Art. 31.      1. L'offerente o, se si tratta di società o altro ente, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci dell'ente offerente nonché gli amministratori, i direttori [...]
Art. 32.      1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società [...]
Art. 33.      1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica i quali, durante il periodo di [...]
Art. 34.      1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché l'offerente stesso, se è persona fisica, i quali abbiano effettuato [...]
Art. 35.      1. Gli amministratori della società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, i quali durante il periodo di efficacia dell'offerta stessa compiono atti di [...]
Art. 36.      1. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione [...]
Art. 37.      1. Quando la delibera di aumento del capitale prevede che i titoli di nuova emissione di una società siano sottoscritti, ai fini del diritto di opzione, da banche o da [...]


§ 98.1.26750 - Legge 18 febbraio 1992, n. 149 [1] .

Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli

(G.U. 21 febbraio 1992, n. 43, S.O.)

 

CAPO I

Offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione

 

     Art. 1.

     1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in sottoscrizione di valori mobiliari (quali azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di acquisire diritti di voto, di seguito denominati "titoli", mediante offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, devono osservare le norme contenute nel presente Capo.

     2. Costituiscono offerte al pubblico tutte quelle aventi per oggetto titoli già emessi (offerta pubblica di vendita) ovvero di nuova emissione (offerta pubblica di sottoscrizione), anche in funzione della quotazione di borsa. Non costituiscono offerte pubbliche di sottoscrizione quelle effettuate ai sensi dell'articolo 2441, settimo comma, del Codice civile.

 

          Art. 2.

     1. I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta [2] .

     2. Nel caso di offerta in borsa o al mercato ristretto il prezzo minimo e l'eventuale prezzo massimo d'asta non possono essere modificati.

 

          Art. 3.

     1. L'offerente, al momento della comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di cui all'articolo 18 del citato D.L. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, dell'intenzione di procedere all'offerta di vendita, deve essere titolare e avere la piena disponibilità delle azioni o delle obbligazioni. I titoli oggetto dell'offerta di vendita dovranno essere depositati per tutta la durata della stessa presso l'Istituto per la custodia e la amministrazione accentrata di valori mobiliari (Monte titoli S.p.a.), o presso una azienda o istituto di credito, o presso un agente di cambio.

     2. I titoli dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente o del sottoscrittore al più presto e comunque, dopo la chiusura dell'offerta, entro venti giorni dalla data di effettivo ricevimento delle offerte.

     3. Nei casi di offerta in borsa o nel mercato ristretto, le scadenze tecniche dell'offerta sono stabilite dalla CONSOB, sentito il Comitato direttivo degli agenti di cambio delle borse valori o il Comitato del mercato ristretto dove i titoli vengono offerti.

     4. La chiusura anticipata dell'offerta non è consentita prima che siano decorsi due giorni.

 

          Art. 4.

     1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade, salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facoltà, da esercitare, previa comunicazione alla CONSOB, con avviso pubblico, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta.

     2. Il periodo di offerta può essere prolungato.

     3. Ogni investitore non può sottoscrivere l'offerta pubblica presso più di un membro del consorzio di collocamento.

     4. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale. A ciascun investitore non possono essere attribuiti quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel prospetto. Criteri aggiuntivi di riparto che tengano conto di tale esigenza e di quella di assicurare la massima diffusione del titolo possono essere determinati con apposito regolamento della CONSOB. Purché preventivamente indicati, i criteri di riparto così individuati possono essere applicati alle quote sottoscritte a fermo da ciascun membro del consorzio di collocamento, isolatamente considerate.

     5. Nei limiti consentiti dal regolamento di cui all'articolo 5, le offerte pubbliche possono essere rivolte a determinate categorie di investitori, purché sufficientemente ampie. Nel caso di offerte finalizzate alle quotazioni in borsa, la percentuale da destinare indistintamente al pubblico sarà stabilita in via generale dalla CONSOB, tenendo conto del loro ammontare.

 

          Art. 5.

     1. Per quanto non diversamente previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 18bis, 18ter e 18quater del citato D.L. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la CONSOB delibera un apposito regolamento riguardante il procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione, anche finalizzata alla quotazione in borsa, nonché l'oggetto e le modalità di emissione dei pareri degli organi locali di borsa, previsti per l'ammissione alla quotazione dei titoli.

 

          Art. 6.

     1. L'offerente, durante il periodo dell'offerta, può emettere ulteriori avvisi e comunicati solo se autorizzato dalla CONSOB.

     2. Le accettazioni sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni. Non sono ammesse accettazioni per persona da nominare.

     3. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla CONSOB e, a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico nonché, ove si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Comitato del mercato ristretto.

     4. La CONSOB, con apposito regolamento, determina le regole che le società offerenti, le società del gruppo ed i membri del consorzio di collocamento devono osservare nell'operare sul mercato secondario dei titoli oggetto del collocamento nel periodo dell'offerta ed in quelli precedenti e susseguenti al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni.

 

          Art. 7.

     1. Durante la pendenza dell'offerta di sottoscrizione, la società emittente e le sue controllate non possono compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio capitale e del proprio patrimonio. La società i cui titoli formano oggetto dell'offerta e le sue controllate devono astenersi dal compiere tali atti durante l'offerta di vendita promossa da terzi. Tuttavia, al fine di garantire la tutela del patrimonio sociale, la CONSOB può autorizzare, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, il compimento degli atti di cui al presente comma.

     2. Durante la pendenza dell'offerta di vendita, l'offerente deve esercitare i propri diritti sociali in modo da non modificare la consistenza del capitale e del patrimonio della società i cui titoli formano oggetto dell'offerta, né stipulare o modificare, a pena di nullità, accordi circa l'esercizio del proprio diritto di voto. A pena di nullità degli stessi devono essere resi noti gli accordi già esistenti.

 

          Art. 8.

     1. La CONSOB deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo, nel citato D.L. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, o nei regolamenti da essa emanati; in conseguenza di tali violazioni, può, in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta.

     2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo e nei regolamenti emanati dalla CONSOB, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quinto all'intero valore totale dell'operazione.

     3. Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB.

 

CAPO II

Offerte pubbliche di acquisto e di scambio

 

          Art. 9.

     1. Costituiscono offerte al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del citato D.L. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, e sono soggette alle norme contenute nel presente Capo, tutte quelle aventi per oggetto l'acquisto e lo scambio di valori mobiliari quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto (quali azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di acquisire diritti di voto, di seguito denominati "titoli".

     2. L'offerta può essere destinata ad acquisire titoli contro corrispettivo in denaro (offerta pubblica d'acquisto), contro corrispettivo formato da altri titoli (offerta pubblica di scambio), ovvero contro titoli e denaro (offerta pubblica di acquisto e di scambio).

 

          Art. 10.

     1. Chiunque intenda acquisire direttamente o indirettamente, per il tramite di interposta persona o di società fiduciaria ovvero attraverso la partecipazione a sindacati di voto, il controllo di una società quotata in borsa o ammessa alle negoziazioni nel mercato ristretto deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto relativamente alle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società, nonché, ove emessi, ai titoli convertibili in azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della stessa società o rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare le medesime azioni. L'offerta deve riguardare almeno un ammontare di titoli che consenta complessivamente di acquisire il controllo della società, fermo restando il quantitativo minimo prescritto dall'articolo 18, comma 1.

     2. Ai fini del presente articolo il controllo si realizza attraverso una partecipazione che consenta di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero di esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea, anche tramite interposta persona, società fiduciaria, o attraverso partecipazione a sindacati di voto.

     3. Qualora non sia possibile individuare uno o più azionisti di controllo ai sensi del comma 2, l'obbligo di cui al comma 1 sussiste quando s'intende acquisire direttamente o indirettamente, tramite interposta persona o la partecipazione a sindacati di voto, una partecipazione non inferiore a quella posseduta direttamente o indirettamente, per il tramite di interposta persona o di società fiduciaria, dall'azionista ovvero, nel caso in cui esistano sindacati di voto, dagli azionisti in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. In tali casi la CONSOB, in base alle informazioni di cui è destinataria, rende periodicamente noto, per ogni società, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di cui al presente comma.

     4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di inefficacia alla CONSOB, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici. La CONSOB, con regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio [3] .

     5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione di cui al comma 4 non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del Codice civile qualora i voti inerenti alle predette azioni siano stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza richiesta. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

     6. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 32.

     7. Chiunque abbia comunque acquisito un ammontare di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari alla metà delle partecipazioni previste nei commi 2 e 3 non può acquisire, nell'arco di dodici mesi, ulteriori azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria in misura eccedente il quinto dei titoli posseduti e comunque il 2 per cento del capitale sociale se non mediante offerta pubblica di acquisto. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto in ogni caso non sussiste qualora un'unica società detenga direttamente il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile e la maggioranza del capitale sociale.

     8. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 7, l'ammontare delle partecipazioni previste ai commi 2, 3 e 7 può essere raggiunto e superato anche tramite acquisti effettuati al di fuori della borsa o del mercato ristretto, ovvero tramite l'esercizio di diritti su titoli convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o su titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni, a condizione che l'acquirente promuova, entro trenta giorni dalla data dell'acquisto anche fuori dei predetti mercati regolamentati che ha determinato il superamento dell'ammontare medesimo, un'offerta pubblica di acquisto per un quantitativo di titoli non inferiore a quello acquistato e per un prezzo non inferiore alla media ponderata dei prezzi di acquisto. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considera come un unico acquisto la somma degli acquisti singolarmente inferiori al 2 per cento compiuti per un ammontare pari o superiore a tale percentuale nell'arco dei dodici mesi.

     9. Chi, direttamente o indirettamente, abbia acquisito, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli, alle condizioni anche di prezzo stabilite dalla CONSOB, quando il flottante è inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla CONSOB con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della relativa comunicazione.

     10. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 7 e 8 non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del Codice civile qualora il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi sia stato determinante ai fini del raggiungimento della necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB, e per le banche e le assicurazioni, rispettivamente, anche dalla Banca d'Italia e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali a norma del presente comma non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In caso di violazione della disposizione di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 32.

     11. La partecipazione azionaria acquisita in violazione dei commi 1, 3, 7 e 8 deve essere alienata entro dodici mesi. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un ventesimo a un decimo del valore dei titoli per i quali deve essere promossa un'offerta pubblica di acquisto.

     12. L'acquisizione del controllo di una società quotata nei mercati regolamentati derivante da operazioni effettuate tra società direttamente legate da rapporto di controllo ovvero direttamente controllate da una stessa e unica società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del presente articolo. [4]

 

          Art. 11.

     1. Il primo comma dell'articolo 5 del citato D.L. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa , o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto , in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa , nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni del mercato ristretto o in un a società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta.".

 

          Art. 12.

     1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi dell'articolo 2357 e dell'articolo 2357bis, primo comma, n. 1), del Codice civile, dalle società le cui azioni sono quotate in borsa, devono essere effettuati in borsa alla chiamata di chiusura.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate in borsa effettuati ai sensi dell'articolo 2359bis del Codice civile da parte di una società controllata.

     3. Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le pene previste dall'articolo 2630, primo comma, del Codice civile.

     4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente e ai medesimi assegnate a norma dell'articolo 2349 del Codice civile o da essi sottoscritte a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2441 dello stesso Codice.

     5. All'articolo 4, primo comma, n. 2), del citato D.L. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché, nel medesimo termine , le proposte di autorizzazione all'acquisto o all'alienazione di azioni proprie".

 

          Art. 13.

     1. I soci di una società le cui azioni sono quotate in borsa, che siano dissenzienti alla deliberazione riguardante la fusione mediante costituzione di una società nuova ovvero incorporazione in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, hanno diritto di recedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del Codice civile.

 

          Art. 14.

     1. Il soggetto o i soggetti che intendono o devono effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono tenuti a comunicare alla CONSOB:

     a) il nome dei soggetti partecipanti all'operazione;

     b) le categorie e i quantitativi dei titoli oggetto dell'offerta;

     c) il quantitativo minimo di accettazione, perché l'offerta diventi irrevocabile;

     d) il numero dei titoli da loro posseduti anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da società controllate;

     e) il corrispettivo unitario per titoli e la sua giustificazione;

     f) le date e le modalità del pagamento del corrispettivo e le garanzie di esatto adempimento;

     g) le motivazioni dell'offerta e i programmi futuri dell'acquirente;

     h) informazioni sulle operazioni poste in essere dagli offerenti sui titoli oggetto dell'offerta negli ultimi due anni;

     i) eventuali accordi tra offerenti ed azionisti o amministratori della società emittente dei titoli oggetto dell'offerta;

     l) i compensi degli intermediari;

     m) se l'offerta è stata comunicata alla società emittente dei titoli oggetto dell'offerta;

     n) la durata dell'offerta, determinata ai sensi dell'articolo 20;

     o) i criteri del riparto proporzionale relativi alle ipotesi in cui le accettazioni complessive dell'offerta siano superiori al quantitativo richiesto.

 

          Art. 15.

     1. La CONSOB determina in via generale e, all'occorrenza, per i casi particolari:

     a) le informazioni che debbono essere rese pubbliche in sede di pubblicazione dell'offerta, le modalità di pubblicazione di questa e le garanzie di adempimento dell'obbligo di corrispondere il corrispettivo offerto;

     b) le procedure e le modalità da seguire per divulgare, in pendenza dell'offerta, avvisi e comunicati diversi dal documento di offerta;

     c) le modalità di pubblicazione dei risultati dell'offerta;

     d) i requisiti e le modalità da osservare per le modificazioni dell'offerta.

     2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, la CONSOB determina e fa conoscere all'offerente, ad eventuale integrazione o modificazione delle prescrizioni date in via generale, le particolari informazioni da fornire in sede di pubblicazione dell'offerta, le particolari modalità di pubblicazione della stessa e le particolari garanzie da prestare. Intervenuta la pronuncia della CONSOB o decorso il termine senza che la CONSOB si sia pronunciata, l'offerta può essere pubblicata.

     3. Dalla data di pubblicazione del documento di offerta, la CONSOB può disporre la sospensione della contrattazione dei titoli oggetto dell'offerta, o la modificazione delle modalità della contrattazione stessa.

     4. Dalla stessa data di cui al comma 3 non possono aver luogo offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione che abbiano per oggetto i titoli emessi dalla società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

 

          Art. 16.

     1. Qualora l'offerente in pendenza dell'offerta, anche attraverso contratti a termine scadenti oltre la data di scadenza dell'offerta, acquisti ad un prezzo più alto di quello fissato per l'offerta titoli oggetto della stessa, dovrà corrispondere, a chi ha accettato l'offerta, la differenza.

     2. Dopo la pubblicazione del prospetto informativo e per tutta la durata dell'offerta è fatto divieto alla società emittente dei titoli che ne formano oggetto di deliberare modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

     3. Le deliberazioni prese in violazione del comma 2 sono nulle.

     4. Gli amministratori devono astenersi dal compiere operazioni che possano modificare in maniera significativa l'attivo o il passivo della società o che li inducano ad assumere impegni senza contropartita.

     5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche all'offerente, se si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e se i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.

     6. è fatto divieto all'offerente di effettuare, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta, una nuova offerta pubblica sugli stessi titoli, salvo che si tratti di opposizione ad un'offerta fatta da un terzo sugli stessi titoli.

 

          Art. 17.

     1. L'offerta pubblica è irrevocabile.

     2. Ogni clausola contraria è nulla.

     3. L'offerta può tuttavia essere condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo.

 

          Art. 18.

     1. L'offerta, salvo quanto previsto nell'articolo 10, deve riguardare un quantitativo di titoli idoneo a consentire l'acquisizione di una partecipazione minima del 10 per cento del capitale sociale o del prestito obbligazionario della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta qualunque sia il numero di titoli dei quali l'offerente abbia già la proprietà, il possesso, l'usufrutto o il pegno.

     2. E' nulla l'offerta pubblica rivolta all'acquisto di una percentuale di titoli inferiore a quelle indicate nel comma 1.

 

          Art. 19.

     1. L'offerta pubblica può riguardare qualsiasi categoria di azioni.

     2. L'offerta deve essere rivolta a parità di condizioni a tutti gli azionisti di una stessa categoria, o a tutti i titolari di obbligazioni convertibili della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta.

     3. Se vi sono più categorie di titoli, l'offerta può essere limitata solo ad una o ad alcune categorie, salvo il disposto dell'articolo 18.

 

          Art. 20.

     1. L'offerta pubblica deve avere una durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni non festivi, salvo il disposto dell'articolo 25 in caso di offerte concorrenti.

     2. La durata e il termine dell'offerta devono essere concordati con la CONSOB, in relazione al calendario di borsa.

     3. Se i titoli depositati al termine della scadenza dell'offerta non raggiungono il quantitativo richiesto, l'offerta è priva di efficacia. L'offerente può tuttavia riservarsi, al momento della pubblicazione dell'offerta, un termine non superiore a cinque giorni, decorrente dalla pubblicazione dei risultati dell'offerta, per dichiarare se intende acquistare ugualmente titoli depositati alle condizioni dell'offerta.

     4. Allorquando le accettazioni ricevute a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto o di scambio si riferiscono ad un numero o ad una percentuale di titoli superiori a quelli indicati nel documento di offerta e allorquando l'offerente non è disposto ad acquistare tutti i titoli per i quali è stata accettata l'offerta, egli è tenuto ad acquistare da ciascun destinatario che ha accettato l'offerta la stessa proporzione di titoli.

 

          Art. 21.

     1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società o ente offerente e della società i cui titoli sono oggetto dell'offerta devono dichiarare per iscritto alla CONSOB i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti nel giorno in cui l'offerta è stata resa pubblica, specificando quelli acquistati nei sei mesi precedenti.

     2. Durante il periodo di efficacia dell'offerta, i soggetti di cui al comma 1 non possono alienare i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica. Se è convenuto un corrispettivo superiore la clausola è nulla e il corrispettivo è dovuto soltanto nella misura corrispondente a quella dell'offerta.

 

          Art. 22.

     1. Il corrispettivo offerto può essere aumentato una sola volta a condizione che tale aumento non sia inferiore al 5 per cento.

     2. L'offerta di aumento deve indicare gli strumenti finanziari messi a disposizione per l'aumento stesso e deve essere sottoscritta dai soggetti abilitati che garantiscono il relativo adempimento.

     3. L'offerta di aumento deve essere pubblicata nelle stesse forme previste per l'offerta originaria.

     4. L'offerta di aumento è priva di efficacia se non è pubblicata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine dell'offerta o, se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, prima del terzo giorno di borsa o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa.

     5. L'aumento del corrispettivo si estende di diritto a tutti i titoli già depositati.

 

          Art. 23.

     1. E' consentita la pubblicazione di offerte concorrenti con quella originaria nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 del citato D.L. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L'offerta concorrente è priva di efficacia se non è pubblicata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dell'offerta originaria o, se si tratta di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, prima del quinto giorno di borsa aperta o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa.

     3. L'offerta concorrente può essere effettuata, anche se rivolta all'acquisto di un quantitativo di titoli inferiore a quello dell'offerta originaria, a condizione che il corrispettivo globale offerto risulti superiore a quello dell'offerta originaria.

     4. L'offerta concorrente può essere effettuata soltanto se il corrispettivo unitario offerto sia superiore almeno del 5 per cento rispetto al corrispettivo dell'offerta originaria.

 

          Art. 24.

     1. Dal giorno di pubblicazione dell'offerta concorrente tutte le accettazioni relative all'offerta originaria sono revocabili.

 

          Art. 25.

     1. Nell'ipotesi di pubblicazione di una o più offerte concorrenti, il termine di durata delle offerte è, per tutte, quello dell'ultima offerta.

     2. Entro tre giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, l'offerente originario ha facoltà di pubblicare, nelle stesse forme, una dichiarazione con la quale mantiene inalterato il termine originario.

 

          Art. 26.

     1. Nel caso in cui sia stata pubblicata un'offerta concorrente e il quantitativo richiesto dall'offerente originario sia inferiore a quello richiesto dal concorrente, il primo può aumentare il corrispettivo offerto a condizione che il quantitativo da lui richiesto sia elevato almeno alla stessa misura di quello richiesto dal concorrente.

     2. L'offerta di aumento è disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 22.

     3. Dal giorno della pubblicazione dell'offerta di aumento, tutte le accettazioni relative all'offerta concorrente sono revocabili.

 

          Art. 27.

     1. Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla CONSOB [5] .

     2. Nel periodo che intercorre fra la comunicazione alla CONSOB e la pubblicazione del prospetto informativo è fatto divieto alla società offerente di acquistare titoli della società oggetto dell'offerta.

     3. Dopo la pubblicazione dell'offerta, la società i cui titoli sono oggetto della stessa ha facoltà di pubblicare un comunicato nel quale sia esposto ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta, nonché la propria valutazione al riguardo. Il testo di tale comunicato deve essere approvato dalla CONSOB in relazione alla sufficienza delle informazioni fornite.

     4. Dopo la pubblicazione dell'offerta e per tutta la durata di questa è fatto divieto di effettuare contrattazioni, anche per interposta persona, dei titoli oggetto della medesima:

     a) all'offerente, alle società che lo controllano, che ne sono controllate o che sono sottoposte a comune controllo, anche attraverso patti di sindacato, o che sono con esso collegate, e al mandatario eventualmente designato dall'offerente;

     b) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera a);

     c) alla società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, nonché alle società controllanti, controllate, o che sono sottoposte a comune controllo, anche attraverso patti di sindacato, o collegate;

     d) agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci dei soggetti indicati nella lettera c).

     5. La disposizione del comma 4 si applica alle contrattazioni sui titoli oggetto dell'offerta effettuate per proprio conto dagli istituti bancari che hanno garantito l'adempimento dell'offerente.

 

          Art. 28.

     1. Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, salvo quanto disposto dagli articoli 24 e 26, comma 3.

     2. Ogni clausola contraria all'irrevocabilità si considera non apposta.

     3. Le accettazioni devono pervenire alle persone e agli enti indicati nella pubblicazione dell'offerta entro il termine stabilito. Esse sono efficaci soltanto se sono accompagnate dal deposito dei titoli.

     4. Le persone e gli enti incaricati di ricevere le accettazioni devono comunicare giornalmente, per la loro pubblicazione, i dati relativi ai titoli depositati al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori o al Comitato del mercato ristretto in cui i titoli oggetto dell'offerta sono quotati, o alla CONSOB negli altri casi.

 

          Art. 29.

     1. La CONSOB deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo e nel citato D.L. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conseguenza di ciò può, in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta.

     2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo relative alle modalità di pubblicazione o di svolgimento dell'offerta, e dei regolamenti emanati dalla CONSOB, è punita, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quinto all'intero valore totale dell'operazione.

     3. Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB.

 

          Art. 30.

     1. Chiunque divulghi notizie concernenti una offerta pubblica d'acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili prima che l'offerta stessa sia stata pubblicata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10 milioni a 30 milioni di lire.

 

          Art. 31.

     1. L'offerente o, se si tratta di società o altro ente, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci dell'ente offerente nonché gli amministratori, i direttori generali e i sindaci delle società controllanti, controllate o collegate con l'offerente, i quali effettuino, anche per interposta persona, contrattazioni sui titoli dell'offerta dalla pubblicazione di questa fino alla sua scadenza, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

 

          Art. 32.

     1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di una offerta pubblica, i quali non dichiarino per iscritto alla CONSOB, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, i titoli oggetto di questa da loro posseduti nel giorno della pubblicazione dell'offerta stessa sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 milioni a 100 milioni di lire.

     2. La sanzione amministrativa è ridotta della metà se la dichiarazione di cui al comma 1 perviene alla CONSOB entro la data di scadenza dell'offerta pubblica.

 

          Art. 33.

     1. Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della società emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica i quali, durante il periodo di efficacia dell'offerta medesima, abbiano alienato i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

 

          Art. 34.

     1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società o ente offerente, nonché l'offerente stesso, se è persona fisica, i quali abbiano effettuato contrattazioni anche per interposta persona sui titoli che formano oggetto dell'offerta pubblica d'acquisto o di scambio nei sei mesi anteriori alla pubblicazione di questa, e non ne abbiano dato notizia alla CONSOB, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

 

          Art. 35.

     1. Gli amministratori della società emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, i quali durante il periodo di efficacia dell'offerta stessa compiono atti di cui all'articolo 16, comma 4, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli amministratori della società e dell'ente offerente quando si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.

 

          Art. 36.

     1. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale e l'applicazione delle pene indicate agli articoli 28, 30, 32bis e 32ter del Codice penale per la durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni dell'articolo 290 del codice di procedura penale.

 

          Art. 37.

     1. Quando la delibera di aumento del capitale prevede che i titoli di nuova emissione di una società siano sottoscritti, ai fini del diritto di opzione, da banche o da enti o da società finanziarie soggette al controllo della CONSOB con l'obbligo di offrirli agli azionisti della società attraverso operazioni di qualsiasi tipo, le banche, gli enti e le società finanziarie non possono esercitare il diritto di voto durante la detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle detenzioni in essere di azioni da offrire agli azionisti ai sensi del medesimo comma 1.


[1]  Abrogata dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 1998. Gli articoli 2; 3; 4; 6; 7; 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27 e 28 della presente legge continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332.

[4]  Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L. 16 giugno 1998, n. 184.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 7 del del D.L. 31 maggio 1994, n. 332.