Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 06/01/1986 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari [...] |
Art. 1 bis. [2] |
Art. 2. 1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del [...] |
Art. 3. All'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n 53, sono apportate le seguenti [...] |
Art. 4. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal [...] |
Art. 5. 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere dal 1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. [...] |
Art. 6. [4] |
Art. 7. 1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive [...] |
Art. 8. [5] |
Art. 9. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 95.1.61 - D.L. 6 gennaio 1986, n. 2 [1] .
Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro.
(G.U. 7 gennaio 1986, n. 4)
1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 30 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal
2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito dal comma successivo, le disposizioni del predetto
3. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1986 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1986 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del
4. La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-quater e 13-quinquies del
5. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'art. 3 del
6. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1986 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal
7. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la
8. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.
1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1986 mediante versamenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'art. 3, secondo comma, del
2. Gli esattori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° luglio 1986.
1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui hanno iniziato ad avere effetto le stesse modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 87 del
2. Il termine di cui all'art. 12 primo comma, del
3. Fino alla stessa data indicata nel comma 2 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'art. 88 del
All'art. 5 del
il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente:
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte";
il comma cinquantaquattresimo è sostituito dal seguente:
"Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983";
il comma cinquantaseiesimo è sostituito dal seguente:
"Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 15 gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla
Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere dal 1° gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della
2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1986.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'imposta di registro ed accessori, relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il
1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. Alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali prorogate ai sensi del precedente comma, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno".
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[5] Articolo soppresso dalla legge di conversione.