Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/10/1983 |
Numero: | 568 |
Sommario |
Art. 1. 1. La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per [...] |
Art. 2. 1. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a [...] |
Art. 3. 1. La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con il [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27711 - D.L. 18 ottobre 1983, n. 568 [1] .
Proroga delle gestioni esattoriali e delle Ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle Tesorerie comunali e provinciali
(G.U. 21 ottobre 1983, n. 290)
1. La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per il periodo 1975-83, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984. Resta ferma la misura dell'aggio determinata con le modalità previste dall'art. 31, settimo e ottavo comma, del
2. La gestione delle esattorie conferite alla società esattorie vacanti ai sensi dell'art. 1 della
3. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1984.
1. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente di finanza, atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una Esattoria ha effetto per tutte le gestioni di Esattorie conferite al rinunciante.
2. Le Esattorie e le Ricevitorie per le quali il titolare si è avvalso della facoltà di rinuncia alla proroga possono essere conferite d'ufficio per l'anno 1984 con aggio non superiore a quello determinato ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma dell'art. 1. Se il conferimento d'ufficio non può essere effettuato entro il 30 novembre 1983, le stesse devono essere conferite alla società Esattorie vacanti di cui alla
3. [3]
1. La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'art. 12 della
2. Nei confronti degli esattori le cui gestioni sono prorogate per effetto dell'art. 1 e nei confronti degli esattori cui sono state conferite gestioni esattoriali a norma del secondo comma dell'art. 2, la integrazione d'aggio per l'anno 1983 è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del
2-bis. Gli esattori che per l'anno 1983 richiedano l'indennità annuale ai sensi dell'art. 3 del
2–ter. Al quinto comma dell' art. 3 del
3. Ai fini del calcolo dell'indennità prevista dall'art. 3 del
4. Il secondo comma dell'art. 35 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza del 23 aprile 1985, n. 114, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui proroga la gestione delle esattorie comunali relativamente alla Regione Trentino-Alto Adige.
[3] Comma abrogato dall'art. 131 del
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.