§ 95.1.49 - D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954.
Disposizioni integrative e correttive al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:23/12/1977
Numero:954


Sommario
Art. 1.      L'esattore ha diritto ad una integrazione d'aggio, a carico del bilancio dello Stato, qualora in ciascuno degli anni 1978 e seguenti percepisca un ammontare complessivo [...]
Art. 2.      La domanda per ottenere l'integrazione d'aggio prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a [...]
Art. 3.      In alternativa all'integrazione d'aggio prevista nell'art. 1 del presente decreto l'esattore può richiedere la corresponsione di una indennità annuale in misura pari [...]
Art. 4.      La domanda per ottenere l'indennità annuale prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello [...]
Art. 5.      Le domande di risoluzione del contratto esattoriale proposte dagli esattori prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono revocate se non [...]
Art. 6.      L'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, modificato con l'art. 1 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 873, non si applica per l'anno 1978
Art. 7.      La società costituita a norma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, è tenuta a prestare un'unica cauzione a garanzia degli obblighi relativi alla gestione di [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.1.49 - D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954.

Disposizioni integrative e correttive al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

(G.U. 31 dicembre 1977, n. 356)

 

 

     Art. 1.

     L'esattore ha diritto ad una integrazione d'aggio, a carico del bilancio dello Stato, qualora in ciascuno degli anni 1978 e seguenti percepisca un ammontare complessivo di aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata sul medesimo triennio 1974-76.

     Per l'anno 1983 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sarà quella applicata per l'anno 1982.

     L'ammontare complessivo d'aggio, da prendere in raffronto ai sensi del primo comma, è costituito dall'ammontare degli aggi tariffati su tutti i ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti negli stessi anni.

     L'integrazione è calcolata in base alla differenza tra l'ammontare dell'aggio medio annuo del triennio 1974-76 aumentato dalla percentuale di cui al primo comma del presente articolo e l'effettivo ammontare dell'aggio tariffato sui ruoli e di quello spettante sui versamenti diretti nell'anno per il quale l'integrazione è chiesta.

     Se la predetta differenza non eccede la somma di lire 50 milioni, l'integrazione è dovuta in misura pari alla differenza stessa; se la predetta differenza eccede la somma di lire 50 milioni, l'integrazione è dovuta nella misura:

     - del 100 per cento dei primi 50 milioni;

     - dell'80 per cento della somma eccedente i 50 milioni fino a 100 milioni;

     - del 60 per cento della somma eccedente i 100 milioni fino a 150 milioni;

     - del 40 per cento della somma eccedente i 150 milioni fino a 200 milioni.

     L'integrazione d'aggio di cui al presente articolo non spetta per le esattorie che nell'anno 1978 percepiscano un'entrata d'aggio per versamenti diretti superiori a 250 milioni di lire.

     Agli effetti dell'integrazione d'aggio sul biennio 1980-81 gli importi indicati nei due commi precedenti sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1980. Agli effetti dell'integrazione d'aggio nel biennio 1982-83 gli importi medesimi sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1982.

 

          Art. 2.

     La domanda per ottenere l'integrazione d'aggio prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale l'integrazione è chiesta; a corredo della domanda, dev'essere presentata la certificazione dell'ammontare delle somme di cui all'articolo precedente rilasciata all'esattore interessato dal Consorzio nazionale esattori. Per gli esattori che operano nella Regione siciliana la certificazione anzidetta sarà sostituita da una dichiarazione rilasciata dal Consorzio regionale volontario fra gli esattori della Sicilia.

     Al pagamento dell'integrazione d'aggio provvedono le Intendenze di finanza con ordinativi tratti su ordini di accreditamento da emettersi entro tre mesi dalla presentazione della certificazione prescritta a corredo della domanda.

     Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 , pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 dello stesso decreto [1] .

 

          Art. 3.

     In alternativa all'integrazione d'aggio prevista nell'art. 1 del presente decreto l'esattore può richiedere la corresponsione di una indennità annuale in misura pari alla differenza tra la somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti e la maggior somma:

     a) del costo del personale effettivamente in servizio, comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali, limitatamente ai dipendenti iscritti da epoca anteriore al 1° gennaio 1976 al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle Esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ed a quelli assunti successivamente, in sostituzione dei predetti che siano cessati dal servizio;

     b) delle spese generali, calcolate forfettariamente nella misura del venti per cento del costo del personale di cui alla precedente lettera a);

     c) degli aggi comunque restituiti.

     Per le Esattorie non gestite da società il costo del personale è aumentato di un importo pari alla retribuzione del dipendente di grado più elevato al netto delle contribuzioni previdenziali; all'esattore titolare di più Esattorie tale aumento compete una sola volta.

     Nell'applicazione del comma precedente si tiene conto del grado rivestito dal dipendente più elevato in grado alla data del 31 dicembre 1975; la retribuzione è determinata sulla base dei Contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede l'Esattoria.

     All'esattore che non abbia dipendenti iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle Esattorie e ricevitorie delle imposte dirette si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, sostituendo al costo del personale di cui alla lettera a) un importo pari alla retribuzione massima, al netto delle contribuzioni previdenziali, di un impiegato di prima categoria dipendente da Esattoria privata; per la determinazione di tale retribuzione si ha riguardo ai Contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede la Esattoria.

     Nell'ipotesi indicata al comma precedente l'indennità spettante all'esattore non può eccedere il doppio della somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti e comunque non può essere inferiore alla somma di 12 milioni di lire [2] .

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

     a) alle Esattorie gestite da aziende di credito;

     b) alle Esattorie che nel triennio 1974-1976 hanno percepito un aggio medio annuo per versamenti diretti superiori a trenta milioni di lire;

     c) quando l'esattore gestisce altra Esattoria, per la quale nel triennio 1974-76 ha percepito, per versamenti diretti, un aggio medio annuo superiore a un miliardo di lire.

 

          Art. 4.

     La domanda per ottenere l'indennità annuale prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale l'indennità è chiesta; a corredo della domanda dovranno essere presentate idonea documentazione e le certificazioni del Consorzio nazionale esattori ovvero del Consorzio regionale volontario tra gli esattori della Sicilia, per quanto di rispettiva competenza.

     Sulla domanda provvede, entro tre mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda, una Commissione provinciale costituita presso l'Intendenza di finanza, della quale fanno parte un rappresentante della stessa Intendenza, uno della ragioneria provinciale ed uno dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo.

     Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze. Si applicano le disposizioni degli artt. 1 e 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

     Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennità l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'art. 7 dello stesso decreto [3] .

 

          Art. 5.

     Le domande di risoluzione del contratto esattoriale proposte dagli esattori prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono revocate se non confermate, entro trenta giorni dalla detta data, con le stesse modalità previste per la domanda di disdetta.

 

          Art. 6.

     L'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, modificato con l'art. 1 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 873, non si applica per l'anno 1978.

     Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, valutata in lire 3.000 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 4762 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1978.

 

          Art. 7.

     La società costituita a norma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, è tenuta a prestare un'unica cauzione a garanzia degli obblighi relativi alla gestione di tutte le esattorie ad essa conferite.

     La misura della cauzione è determinata dal Ministro per le finanze con i criteri di cui al primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, e con la riduzione prevista dal terzo comma dello stesso articolo; è modificata, ove occorra, nel caso di conferimento di nuove esattorie.

     La cauzione può essere prestata per l'intero ammontare con polizza fideiussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze.

     Le disposizioni dei primi due commi dell'art. 55 del Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, non si applicano alla società indicata nel primo comma del presente articolo. Agli adempimenti prescritti nel terzo comma del citato art. 55 il sindaco provvede dopo il decreto ministeriale di conferimento dell'esattoria alla società.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 22-bis del D.L. 30 settembre 1982, n. 688.

[2]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 18 ottobre 1983, n. 568.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 22-bis del D.L. 30 settembre 1982, n. 688.