Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/08/1995 |
Numero: | 351 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di [...] |
§ 98.1.26990 - Legge 3 agosto 1995, n. 351.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza.
(G.U. 24 agosto 1995, n. 197)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Alle medesime società possono partecipare anche le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.
1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al
1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'art. 10, comma 13, della
1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'art. 10, comma 13, della
a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;
b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 10 della
1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'art. 10, comma 12, della
1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 della
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991";
il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.
5-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'art. 7 della
5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della
al comma 6, secondo periodo, sono soppresse le parole: "e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'art. 3 del
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonchè di salvaguardia dei livelli occupazionali.
6-ter. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento da parte degli enti e società di gestione di interi complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'art. 10 del
6-quater. La tabella A allegata alla
All'art. 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. La difesa e la rappresentanza della società davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale saranno assicurate dall'ufficio legale dell'azienda, salvo diverso avviso del consiglio d'amministrazione che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresì fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie e, per la trasformazione in società per azioni, di appropriate consulenze esterne";
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali".
All'art. 3:
al comma 1, le parole: "tra Roma e Belgrado" sono sostituite dalle seguenti: "tra i due Paesi";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio di stazioni radiotelefoniche o radiotelegrafiche su aeromobili civili deve essere indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, unitamente alla certificazione attestante l'immatricolazione dell'aeromobile, rilasciata dal Registro aeronautico italiano ed alla descrizione tecnica dell'impianto. Gli apparati facenti parte delle stazioni da installare devono essere preventivamente omologati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rilascio della licenza di esercizio è subordinata all'esito favorevole della visita di collaudo della stazione, una volta installata a bordo, da parte del Registro aeronautico italiano. Le spese per omologazione e collaudo sono a carico di chi le richiede. La licenza ha validità di cinque anni e può essere rinnovata, su domanda dell'interessato, da inoltrarsi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza; il rinnovo è subordinato all'esito favorevole di una visita d'ispezione, effettuata, a spese di chi la richiede, da parte del Registro aeronautico italiano che rilascia, al termine, un attestato provvisorio di validità sino al formale rinnovo. Qualora il Registro aeronautico italiano nel corso di controlli periodici o straordinari riscontri l'inefficienza della stazione radiotelegrafica o radiotelefonica o la non regolarità di funzionamento o la sua non rispondenza alle relative norme tecniche, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le conseguenti azioni".
All'art. 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. All'art. 116, comma 8, del
a) al primo periodo, sono soppresse le parole: "i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività"";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. All'art. 138, comma 11, del