§ 55.1.10 - Legge 12 febbraio 1955, n. 38.
Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:12/02/1955
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 11.250 milioni dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108
Art. 2.      Con le somme assegnate ai sensi del precedente articolo ciascun Istituto costituirà un Fondo di rotazione a carattere permanente destinato alla concessione di [...]
Art. 3.      I mutui concessi ai sensi della presente legge sono gravati dal saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno
Art. 4.      Le deliberazioni di concessione dei mutui previsti dalla presente legge sono comunicate, a cura degli Istituti di credito, al Ministero del tesoro e divengono esecutive [...]
Art. 5.      Ai mutui previsti dalla presente legge, agli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i mutui medesimi, agli stabilimenti che in loro virtù si [...]
Art. 6.      Le somme assegnate all'I.SV.E.I.MER., all'I.R.F.I.S. ed al C.I.S., ai sensi del primo comma dell'art. 1 della presente legge, saranno inizialmente depositate in appositi [...]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro e gli Istituti di credito di cui al precedente art. 2 regoleranno con apposita convenzione i rapporti nascenti dalla applicazione della [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio


§ 55.1.10 - Legge 12 febbraio 1955, n. 38. [1]

Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare.

(G.U. 2 marzo 1955, n. 50)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 11.250 milioni dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

     La somma predetta sarà assegnata all'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I. SV. E. I. MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e al Credito industriale sardo (C. I. S.) rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.

 

          Art. 2.

     Con le somme assegnate ai sensi del precedente articolo ciascun Istituto costituirà un Fondo di rotazione a carattere permanente destinato alla concessione di finanziamenti, nell'ambito della propria competenze territoriale, per l'impianto di nuove aziende industriali, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti.

     Al fondo di cui al precedente comma affluiranno le quote di ammortamento per capitale e interessi relativi a finanziamenti concessi sul Fondo nonchè le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti e dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti del Fondo.

     Ciascun Istituto contabilizzerà in una gestione speciale le operazioni effettuate con le disponibilità del Fondo di rotazione.

     Nel caso di cessazione dall'attività di uno degli Istituti la quota ad esso assegnata ai sensi del precedente comma è riservata al Tesoro.

     Le direttive per la concessione dei finanziamenti sono stabilite dal Comitato interministeriale del credito con l'intervento del presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

 

          Art. 3.

     I mutui concessi ai sensi della presente legge sono gravati dal saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno.

     Una quota di tale saggio nella misura del 3,50 per cento in ragione d'anno, è trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.

     Le eventuali perdite accertate su ciascuna operazione saranno per il 30 per cento a carico degli Istituti e per il 70 per cento a carico del Fondo.

 

          Art. 4.

     Le deliberazioni di concessione dei mutui previsti dalla presente legge sono comunicate, a cura degli Istituti di credito, al Ministero del tesoro e divengono esecutive dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso ne disponga la revoca o la sospensiva, con richiesta di riesame del provvedimento, in relazione alle finalità economico-sociali che il finanziamento si propone.

 

          Art. 5.

     Ai mutui previsti dalla presente legge, agli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i mutui medesimi, agli stabilimenti che in loro virtù si costruiranno, si amplieranno o si rammoderneranno e altresì al macchinario e a quanto altro occorrente, anche se importato dall'estero, sono estese le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè quelle previste dalla legge 11 aprile 1953, n. 298.

 

          Art. 6.

     Le somme assegnate all'I.SV.E.I.MER., all'I.R.F.I.S. ed al C.I.S., ai sensi del primo comma dell'art. 1 della presente legge, saranno inizialmente depositate in appositi conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le erogazioni a favore degli Istituti interessati avranno corso in base al fabbisogno per le somministrazioni ai beneficiari dei finanziamenti.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro e gli Istituti di credito di cui al precedente art. 2 regoleranno con apposita convenzione i rapporti nascenti dalla applicazione della presente legge.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.