§ 55.1.8 - Legge 28 luglio 1950, n. 722.
Utilizzo del Fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:28/07/1950
Numero:722


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad utilizzare dal conto speciale (Fondo lire 1948-49) previsto dall'Accordo di cooperazione economica approvato con legge 4 [...]
Art. 2.      La concessione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 verrà effettuata, per conto del Tesoro dall'Istituto Mobiliare Italiano, anche in deroga alle norme di legge [...]
Art. 3.      I finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del [...]
Art. 4.      Ai finanziamenti ed alle operazioni ad essi connesse previsti dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli art. 6, 7, 9 (comma [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approvare con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, le convenzioni che saranno [...]
Art. 6.      Ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi, sono estese le disposizioni [...]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le varianti occorrenti per l'attuazione della presente legge


§ 55.1.8 - Legge 28 luglio 1950, n. 722. [1]

Utilizzo del Fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica.

(G.U. 16 settembre 1950, n. 213)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad utilizzare dal conto speciale (Fondo lire 1948-49) previsto dall'Accordo di cooperazione economica approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di lire 14,2 miliardi da destinare a finanziamenti per l'esecuzione di opere facenti parte del programma di ripristino e di potenziamento degli impianti siderurgici.

 

          Art. 2.

     La concessione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 verrà effettuata, per conto del Tesoro dall'Istituto Mobiliare Italiano, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che lo regolano.

 

          Art. 3.

     I finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425.

     Il Comitato stesso esprimerà anche il proprio parere sulle modalità di esecuzione e sulle condizioni dei finanziamenti, sulla loro durata e sulla misura degli interessi, che non potrà superare il 5,50% annuo comprese spese e provvigioni.

 

          Art. 4.

     Ai finanziamenti ed alle operazioni ad essi connesse previsti dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli art. 6, 7, 9 (comma primo e secondo) ed 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato dal decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ed all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approvare con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, le convenzioni che saranno stipulate fra l'Istituto Mobiliare Italiano ed il Tesoro dello Stato per regolare i rapporti dipendenti dalla applicazione della presente legge.

 

          Art. 6.

     Ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi, sono estese le disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le varianti occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.