§ 17.3.260 - O.P.C.M. 18 dicembre 1999, n. 3028.
Misure urgenti nei territori delle regioni Marche ed Umbria, delle province di Arezzo e Rieti e delle province di Potenza, Cosenza e Salerno [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:18/12/1999
Numero:3028


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 è prorogato al 31 dicembre 2000. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già trasferite ai [...]
Art. 2.      1. Il costo per la riparazione degli edifici pubblici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) della legge n. 61/1998 ricomprende anche la spesa per il trasloco dei beni mobili, al fine di [...]
Art. 3.      1. Le regioni Marche ed Umbria possono contribuire, sulla base di apposite intese, alle spese per la fornitura e la posa di cavi, delle apparecchiature tecnologiche, degli accessori di rete e [...]
Art. 4.      1. I comuni provvedono ad individuare di propria iniziativa, o su richiesta dei proprietari interessati, apposite aree ed i relativi soggetti gestori per lo stoccaggio e trattamento per il [...]
Art. 5.      1. Le regioni Marche ed Umbria, avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e dell'art. 50 della legge n. 448/1998, corrispondono agli enti gestori il canone di [...]
Art. 6.      1. Su richiesta del presidente del consorzio, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, il comune può esercitare i poteri di cui al comma 6 del medesimo art. 3 nei [...]
Art. 7.      1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 2694/1997 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. L'onere è posto a carico delle disponibilità commissariali di cui all'art. 17 [...]
Art. 8.      1. Il piano degli interventi sugli edifici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge n. 61/1998, può prevedere il finanziamento sia della spesa per la riparazione dell'edificio [...]
Art. 9.      1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti disposti con l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle [...]
Art. 10.      1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dall'ordinanza n. 2669/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e per il funzionamento della [...]
Art. 11.      1. Per favorire la ripresa delle attività produttive nelle regioni Marche ed Umbria il termine di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 31 [...]
Art. 12.      1. La disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2000 e [...]
Art. 13.      1. In applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 226/1999 gli edifici oggetto di sopralluogo da parte dell'unità operativa, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2847/1998 e successive [...]
Art. 14.      1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 2847/1998, è integrato con ulteriori tre tecnici designati, uno per ciascuno, dalla regione Campania, o dalla [...]
Art. 15.      1. La definizione del danno significativo di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 marzo 1998, n. 61, per gli interventi disciplinati dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è quella di cui [...]
Art. 16.      1. I progetti relativi agli interventi di completamento dei piano dei dissesti idrogeologici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226, sono sottoposti all'esame del [...]
Art. 17.  [2]
Art. 18.      1. La quota di finanziamento per la copertura di prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'ordinanza n. 2414/1995, art. 13, comma 2, ultimo periodo, è da intendersi comprensiva anche [...]
Art. 19.      1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stanziare la somma complessiva di lire 12 miliardi per assicurare, anche per l'anno 2000, il supporto del Gruppo nazionale per la [...]
Art. 20.      1. Al fine di poter efficacemente provvedere alle attività straordinarie che graveranno sulle prefetture in occasione del passaggio all'anno 2000, anche nell'ambito dei CEP 2000, in ottemperanza [...]


§ 17.3.260 - O.P.C.M. 18 dicembre 1999, n. 3028.

Misure urgenti nei territori delle regioni Marche ed Umbria, delle province di Arezzo e Rieti e delle province di Potenza, Cosenza e Salerno colpiti rispettivamente dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 e del 9 settembre 1998 ed altri interventi di protezione civile

(G.U. 24 dicembre 1999, n. 301)

 

Capo I

Misure per i territori delle regioni Marche e Umbria e delle province di

Arezzo e Rieti - interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 è prorogato al 31 dicembre 2000. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche ed Umbria e delle disponibilità di cui alla legge n. 61/1998 ed all'art. 50 della legge n. 448/1998.

     2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 14, comma 14-bis, della legge n. 61/1998 già prorogato è differito al 31 dicembre 2000.

     3. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è prorogato al 31 dicembre 2000.

     4. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2947/1999 si applicano anche all'anno 2000.

     5. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1999 è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il conseguente onere, valutato in lire 250 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. “Fondo della protezione civile” dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 2.

     1. Il costo per la riparazione degli edifici pubblici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) della legge n. 61/1998 ricomprende anche la spesa per il trasloco dei beni mobili, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori.

     2. Tra le spese previste dall'art. 3, comma 3-octies, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n. 226/1999, sono comprese anche quelle che gli enti pubblici debbono sostenere per la locazione dei locali ove vengono trasferiti provvisoriamente i pubblici servizi, fino alla fine dei lavori di riparazione degli edifici di cui al comma 1, nei limiti stabiliti dalle regioni Marche ed Umbria sentiti i comuni interessati.

     3. Al fine di completare gli interventi di edilizia residenziale pubblica, da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, le regioni Marche ed Umbria possono utilizzare le disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e all'art. 50 della legge n. 448/1998, per un importo non superiore al 10% dell'ammontare complessivo dei fondi già attribuiti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 61/1998.

 

          Art. 3.

     1. Le regioni Marche ed Umbria possono contribuire, sulla base di apposite intese, alle spese per la fornitura e la posa di cavi, delle apparecchiature tecnologiche, degli accessori di rete e per il cablaggio degli impianti, conseguenti all'interramento delle reti dei servizi elettrici, telefonici e del metano, al fine di assicurare una contestuale e completa esecuzione degli interventi nei programmi di cui all'art. 3 della legge n. 61/1998.

 

          Art. 4.

     1. I comuni provvedono ad individuare di propria iniziativa, o su richiesta dei proprietari interessati, apposite aree ed i relativi soggetti gestori per lo stoccaggio e trattamento per il recupero degli inerti derivanti dagli interventi connessi alla ricostruzione o al recupero degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica. Una volta individuati le aree ed i soggetti gestori, il responsabile comunale del procedimento convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

     2. Entro quarantacinque giorni dalla sua convocazione la conferenza procede alle attività di cui all'art. 27, comma 3 e stabilisce le condizioni e le prescrizioni di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, anche in deroga alle previsioni del piano regionale di organizzazione e smaltimento dei rifiuti.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, il comune autorizza, se del caso, la realizzazione e gestione dello stoccaggio e del trattamento per il recupero degli inerti, indicando anche le modalità ed i tempi di smaltimento finale o di recupero degli stessi inerti, in ogni caso non superiori a tre anni dalla data dell'autorizzazione, nel rispetto delle direttive tecniche approvate dalla regione in materia di recupero e smaltimento dei materiali inerti.

 

          Art. 5.

     1. Le regioni Marche ed Umbria, avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e dell'art. 50 della legge n. 448/1998, corrispondono agli enti gestori il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica utilizzati provvisoriamente dai nuclei familiari già ospitati nei moduli abitativi mobili; l'importo del canone è stabilito dalle regioni medesime.

     2. Avvalendosi delle disponibilità di cui al comma 1, la regione Umbria è autorizzata a sostenere le spese relative alla sistemazione provvisoria degli anziani assistiti dall'Opera pia casa Serena di Foligno fino al rientro nei locali ripristinati.

 

          Art. 6.

     1. Su richiesta del presidente del consorzio, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, il comune può esercitare i poteri di cui al comma 6 del medesimo art. 3 nei confronti anche dei soli proprietari che non hanno aderito al consorzio o che comunque si oppongono alla realizzazione degli interventi.

 

          Art. 7.

     1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 2694/1997 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. L'onere è posto a carico delle disponibilità commissariali di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668/1997, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, qualora tali disponibilità dovessero risultare insufficienti, a carico delle risorse previste dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e dall'art. 50 della legge n. 448/1998.

 

          Art. 8.

     1. Il piano degli interventi sugli edifici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge n. 61/1998, può prevedere il finanziamento sia della spesa per la riparazione dell'edificio strategico danneggiato sia della spesa per la costruzione o l'acquisto di un nuovo edificio ove trasferire i servizi strategici, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) impossibilità di conferire, anche tramite prescrizioni tecniche specifiche, all'edificio danneggiato il grado di sicurezza necessario per la conservazione della funzione strategica;

     b) la spesa per conferire all'edificio danneggiato il grado di sicurezza necessario per la conservazione della funzione strategica sia superiore alla spesa complessiva per la riparazione dell'edificio medesimo con diversa destinazione d'uso e per la costruzione o l'acquisto di un nuovo edificio ove trasferire il servizio strategico.

 

          Art. 9.

     1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti disposti con l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle province di Arezzo e Rieti è assegnata ai commissari delegati presidenti delle regioni Lazio e Toscana la somma rispettivamente di lire 10 miliardi e 2,5 miliardi.

     2. L'onere di cui al precedente comma pari a lire 12,5 miliardi è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. “Fondo della protezione civile” dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 10.

     1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dall'ordinanza n. 2669/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e per il funzionamento della struttura commissariale è assegnato al vice commissario delegato per i beni culturali delle Marche un ulteriore contributo di lire 3,4 miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. “Fondo della protezione civile” dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 11.

     1. Per favorire la ripresa delle attività produttive nelle regioni Marche ed Umbria il termine di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 31 dicembre 2000.

 

Capo II

Misure per il territorio delle province di Potenza, Cosenza e Salerno colpito dalla

crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998 ed altre misure urgenti di protezione civile

 

          Art. 12.

     1. La disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2000 e l'onere è posto a carico del fondo di protezione civile, centro di responsabilità n. 20.2.1.3 capitolo 9353.

 

          Art. 13.

     1. In applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 226/1999 gli edifici oggetto di sopralluogo da parte dell'unità operativa, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2847/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ricadenti in comuni interessati dal sisma non ricompresi nell'ordinanza n. 2847/1998 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere oggetto di contributo, da parte delle rispettive regioni, tenendo conto dei risultati delle schede di sopralluogo, consegnate dalla medesima unità operativa alle regioni Basilicata, Calabria il 1° ottobre 1999 e alla regione Campania il 28 ottobre 1999.

     2. Nel rispetto degli obiettivi individuati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 226 del 13 luglio 1999 e delle finalità della medesima legge, dovranno prioritariamente essere oggetto di contributo quegli edifici per i quali le schede di cui al comma 1, riportano un totale nesso di causalità tra l'evento sismico ed i danni riscontrati. Potranno anche essere ammessi a contributo, secondo criteri che le regioni stesse dovranno determinare, quegli edifici per i quali la scheda di cui al comma 1 riporta un nesso di causalità dei danni solo in parte riconducibile all'evento sismico del 9 settembre 1998.

     3. Nei comuni di Tortorella e Vibonati, in provincia di Salerno, per gli edifici sottoposti ad accertamenti tecnici da parte dell'unità operativa di cui al precedente comma 1 e successivamente oggetto di ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale emessa entro il 30 settembre 1999 a seguito dei risultati dei predetti accertamenti, per i quali non è stato determinato il nesso di causalità con l'evento sismico del 9 settembre 1998, lo stesso dovrà essere valutato dagli organi tecnici della regione Campania, al fine dell'eventuale accesso alle provvidenze di cui al precedente comma 2.

 

          Art. 14.

     1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 2847/1998, è integrato con ulteriori tre tecnici designati, uno per ciascuno, dalla regione Campania, o dalla soprintendenza di Salerno per i beni ambientali ed architettonici e dal provveditorato alle opere pubbliche della Campania.

     2. Le spese di funzionamento del comitato di cui al comma precedente, valutate in complessive lire cento milioni, sono ripartite tra le regioni Basilicata, Calabria e Campania proporzionalmente ai finanziamenti loro assegnati all'art. 4 della legge 13 luglio 1999, n. 226.

     3. All'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2994/1999 le parole “L'unità operativa provvede agli accertamenti tecnici entro il 30 settembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “L'unità operativa provvede agli accertamenti tecnici entro il 30 settembre 1999 e si applica il disposto di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2871/1998”.

 

          Art. 15.

     1. La definizione del danno significativo di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 marzo 1998, n. 61, per gli interventi disciplinati dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è quella di cui all'allegata definizione tecnica contenuta in appendice.

     2. Sono comunque ammessi ai benefici previsti dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, emesse a seguito del sisma del 9 settembre 1998. [1]

 

          Art. 16.

     1. I progetti relativi agli interventi di completamento dei piano dei dissesti idrogeologici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226, sono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo, istituito presso il Dipartimento della protezione civile, di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

     Le aree interessate dei dissesti vanno perimetrate dalle regioni interessate ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 17. [2]

     [1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 2695 del 13 ottobre 1997 si intende esteso anche agli edifici gravemente danneggiati che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità ricadenti nei comuni la cui intensità macrosismica è stata pari al 6° ed al 5° grado in scala M.C.S.]

 

          Art. 18.

     1. La quota di finanziamento per la copertura di prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'ordinanza n. 2414/1995, art. 13, comma 2, ultimo periodo, è da intendersi comprensiva anche degli oneri per la realizzazione di progetti finalizzati previsti dal contratto collettivo di categoria.

 

          Art. 19.

     1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stanziare la somma complessiva di lire 12 miliardi per assicurare, anche per l'anno 2000, il supporto del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e del Gruppo nazionale di vulcanologia all'attività di previsione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     2. La somma è assegnata in relazione alla fase transitoria per l'attuazione del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, all'Istituto nazionale di geofisica, che provvede all'attività dei gruppi di cui al comma 1, a mezzo di funzionari delegati e secondo un piano di attività concordato con il Dipartimento stesso.

     3. L'onere di lire 12 miliardi è posto a carico del fondo di protezione civile, unità previsionale di base 20.11.0 (cap. 5887).

 

          Art. 20.

     1. Al fine di poter efficacemente provvedere alle attività straordinarie che graveranno sulle prefetture in occasione del passaggio all'anno 2000, anche nell'ambito dei CEP 2000, in ottemperanza a quanto disposto in merito alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata in data 10 settembre 1999, i prefetti di tutte le province possono autorizzare fino a 5 unità di proprio personale all'effettuazione di 50 ore di straordinario oltre i limiti vigenti, per i mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000. All'onere relativo, quantificato in lire 1.650 milioni, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'unità previsionale di base 6.2.1.2. “Fondo per la protezione civile” dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme relative verranno trasferite dal Dipartimento della protezione civile direttamente alle prefetture, sulla base delle indicazioni che perverranno dalla Direzione generale per l'amministrazione generale e gli affari del personale del Ministero dell'interno.

 

 

APPENDICE

 

     La definizione del danno significativo di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 marzo 1998, n. 61, per gli interventi disciplinati dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, a seguito del sisma del 9 settembre 1998, è quella di seguito riportata:

     “E' definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

 

     Edifici in muratura:

     - lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per una estensione pari al trenta per cento della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello;

     - lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza pari a millimetri tre;

     - evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;

     - presenza di crolli significativi nelle strutture principali, anche parziali;

     - distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari.

 

     Edifici in cemento armato:

     - lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza pari a millimetri due, per una estensione pari al trenta per cento delle tamponature, ad un qualsiasi livello;

     - presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura,

     - per una estensione pari al venti per cento, ad un qualsiasi livello;

     - è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purchè connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

 

     Edifici in struttura mista (muratura e cemento armato):

     - condizioni sopra riportate, rispettivamente per la parte in muratura e la parte in cemento armato”.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 20 della O.P.C.M. 30 giugno 2000, n. 3061.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della O.P.C.M. 27 giugno 2005, n. 3444.