§ 17.2.19a - O.P.C.M. 27 giugno 2005, n. 3444.
Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, di disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:27/06/2005
Numero:3444


Sommario
Art. 1. 1. Le regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subentrano in tutte le attività svolte dal [...]
Art. 2. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2695, del 13 ottobre 1997, [...]
Art. 3. 1. I limiti di impegno di cui all'art. 4, comma 95, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinati alla prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione di cui alla presente [...]
Art. 4. 1. I mutui di cui all'art. 3 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza.


§ 17.2.19a - O.P.C.M. 27 giugno 2005, n. 3444.

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, di disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

(G.U. 5 luglio 2005, n. 154)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise e Campania.»;

 

Viste le ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985, n. 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, n. 697/FPC/ZA del 6 marzo 1986 e n. 823/FPC/ZA del 29 ottobre 1986, n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1029 del 20 giugno 1987, n. 1497/FPC del 6 luglio 1988, n. 1653/FPC del 13 febbraio 1989, n. 1928/FPC del 10 giugno 1990, n. 2372/FPC del 24 gennaio 1994, n. 2383/FPC del 13 giugno 1994, n. 2414 del 16 novembre 1996, n. 2695 del 13 ottobre 1997, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3194 del 12 aprile 2002, pubblicate rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 319 del 20 novembre 1984, n. 92 del 18 aprile 1985, n. 255 del 29 ottobre 1985, n. 63 del 17 marzo 1986 e n. 259 del 7 novembre 1986, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 161 dell'11 luglio 1988, n. 43 del 21 febbraio 1989, n. 139 del 16 giugno 1990, n. 141 del 18 giugno 1994, n. 21 del 27 gennaio 1997, n. 244 del 18 ottobre 1994, n. 301 del 24 dicembre 1999, n. 92 del 19 aprile 2002, con le quali sono stati, tra l'altro, stabiliti i criteri per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984;

 

Visto l'art. 4, comma 95, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2003, con il quale è stato autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005, per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984;

 

Ravvisata la necessità di adottare misure dirette a favorire il trasferimento alle Regioni interessate delle attività esercitate dal Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987;

 

Vista la nota DPC/CG/5720 del 31 gennaio 2005, nella quale si chiede alle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Campania di esprimere l'intesa di legge sullo schema di ordinanza di protezione civile recante: «Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 di disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania».

 

Vista la nota DPC/OPE/24747, del 10 maggio 2005, di convocazione di una riunione con le Regioni interessate per la risoluzione delle problematiche connesse all'emanazione dell'ordinanza dianzi citata;

 

Vista la nota DPC/OPE/0027562, del 25 maggio 2005, nella quale, in relazione agli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile con i rappresentanti delle Regioni interessate, si chiede alle regioni Abruzzo, Lazio, Campania e Molise di esprimere la propria intesa sullo schema di ordinanza di protezione civile di modificazione ed integrazione dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987;

 

Viste le note delle regioni Abruzzo, Molise, Campania rispettivamente in data 31 maggio, 27 maggio e 6 giugno 2005;

 

Dispone:

 

Art. 1.

1. Le regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subentrano in tutte le attività svolte dal Dipartimento della protezione civile in applicazione dell'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987 e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. In particolare, le predette Regioni, ciascuna nell'àmbito della rispettiva competenza, dovranno:

 

verificare e tenere aggiornato lo stato di avanzamento degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici privati ricadenti nel campo di applicazione dell'ordinanza n. 905/1987 sulla base dei dati che allo scopo saranno semestralmente trasmessi dai Comuni interessati;

 

controllare l'effettivo utilizzo dei fondi erogati a ciascun Comune;

 

ripartire le risorse finanziarie eventualmente trasferite dal Dipartimento della protezione civile secondo quanto stabilito al comma 4, quelle derivanti dalla stipula dei mutui di cui al successivo art. 3 nonché quelle che in futuro dovessero rendersi disponibili, in funzione delle esigenze rappresentate dai Comuni e nel rispetto delle priorità stabilite al comma 5.

 

3. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, trasmette alle Regioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, il monitoraggio aggiornato alla data del 31 dicembre 2004, sulla base, dei progetti definitivamente approvati entro il termine di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3194 del 12 aprile 2002, dei finanziamenti disposti e delle risorse finanziarie ancora disponibili.

 

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede altresì all'erogazione delle residue risorse ancora disponibili sui propri capitoli di bilancio mediante accredito diretto ai Comuni già assegnatari di fondi sulla base di precedenti decreti di riparto. A tal fine i Comuni interessati debbono presentare specifica e motivata richiesta al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza. Il mancato rispetto del termine indicato produce la decadenza dall'assegnazione delle predette risorse ed il trasferimento delle stesse alle rispettive Regioni che provvederanno alla relativa assegnazione per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

 

5. Le risorse di cui al comma 4, nonché quelle derivanti dai mutui di cui al successivo art. 3 sono destinate alla realizzazione di interventi ricadenti nella priorità «A» così come definita dall'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987 e «B equiparata ad A» così come definita dall'ordinanza n. 2695 del 13 ottobre 1997, in misura del 70% del finanziamento spettante a ciascuna Regione ripartito, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2 dell'ordinanza prima citata, ovvero l'80% destinato alle priorità «A» ed al 20% alle priorità speciali «B equiparate ad A». Il restante 30% ripartito fra le quattro regioni interessate in base al fabbisogno residuo espresso nella sola priorità speciale «B equiparate ad A».

 

6. Le Regioni, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono, nell'àmbito dei fondi attribuiti con la presente ordinanza, utilizzare la quota assentita in base al primo criterio in misura diversa dal limite di cui al precedente comma 5, qualora ricorrano motivate ed urgenti necessità di salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In nessun caso comunque tale quota potrà eccedere il limite del 30% dell'importo complessivo riportato per ciascuna Regione nella colonna I e II della tabella prevista dal successivo art. 3.

 

     Art. 2.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2695, del 13 ottobre 1997, all'art. 17, dell'ordinanza n. 3028, del 18 dicembre 1999 ed all'art. 7, dell'ordinanza n. 1928, del 1° giugno 1990 sono abrogate.

 

2. Sono classificabili in priorità «A» esclusivamente le unità strutturali con ordinanza di sgombero sindacale coeva al sisma, ovvero emessa entro e non oltre il 31 marzo 1989.

 

3. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza l'ammontare del costo di intervento, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 905, viene calcolato con riferimento a quello stabilito per l'anno 2001 dal D.M. 2 settembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

4. Le Regioni garantiscono il necessario supporto tecnico-amministrativo ai Comuni interessati, con particolare riguardo a tutte le problematiche connesse alla ricostruzione post-sismica. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data della presente ordinanza, le Regioni emanano, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile ed in armonia con le disposizioni di cui all'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, apposite linee guida indirizzate alle amministrazioni comunali per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

 

     Art. 3.

1. I limiti di impegno di cui all'art. 4, comma 95, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinati alla prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione di cui alla presente ordinanza.

 

2. Per effetto di quanto stabilito al comma 1, i limiti di impegno annuali da attribuire alle finalità ivi indicate sono ripartiti secondo la tabella di seguito riportata.

 

 

 

 

 

 

Riparto

Riparto

 

 

70%

30%

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

priorità

Regione

I

II

III

 

 

 

 

 

 

 

Priorità

Priorità

Priorità

 

 

«A»

«B eq. A»

«B eq. A»

 

Abruzzo

11.020

 

45.612

 

97.740

 

154.372

 

Molise

331.465

 

40.952

 

87.755

 

460.172

 

Lazio

37.701

 

15.073

 

32.299

 

85.072

 

Campania

179.813

 

38.363

 

82.207

 

300.384

 

Totale

560.000

 

140.000

 

300.000

 

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le Regioni sono autorizzate a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a ciascuna spettanti, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le Regioni hanno facoltà di delegare al Dipartimento della protezione civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.

 

4. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero ad apposite contabilità speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, intestate ai presidenti delle Regioni.

 

     Art. 4.

1. I mutui di cui all'art. 3 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza.

 

2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'operazione sarà regolata secondo la normativa concernente l'attività del predetto istituto. In tal caso i mutui sono concessi con determina del direttore generale della Cassa stessa ed il relativo ammortamento può decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

3. [Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il tasso di interesse non può essere superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro dieci anni rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread di 0,10 punti percentuali per anno] [1].

 

4. Entro trenta giorni dalla stipula del mutuo gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro 30 giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.

 

5. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di trenta rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto che ha assunto la relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalità di accredito.


[1] Comma abrogato dall'art. 11 della O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3764.