§ 79.1.62 - O.P.C.M. 30 giugno 2000, n. 3061.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:30/06/2000
Numero:3061


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della regione siciliana continua fino al 31 dicembre 2000 nella funzione di commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3043 del 26 febbraio 2000, e in tale veste predispone e [...]
Art. 2.      1. Il commissario delegato, presidente della regeione siciliana, provvede al ripristino e al mantenimento in efficienza dei dissalatori che approvvigionano le isole minori della regione [...]
Art. 3.      1. Il Ministero della difesa assume a carico del proprio bilancio gli oneri necessari per assicurare il massimo utilizzo delle proprie navi adibite al rifornimento idrico secondo le previsioni [...]
Art. 4.      1. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per l'attività di vigilanza e controllo in loco di dieci unità di personale esperto in materia amministrativa e nel settore idrico-potabile [...]
Art. 5.      1. L'erogazione della somma destinata a pagare il vettoriamento dell'acqua, per la parte a carico del Dipartimento della protezione civile, avviene dietro presentazione di documentazione [...]
Art. 6.      1. I progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 3, comma 3 della presente ordinanza e della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo devono essere redatti secondo quanto disciplinato [...]
Art. 7.      1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2781/1998, dopo la parola “vulcanico” sono aggiunte le seguenti: “e per l'attività di protezione civile connessa alla sorveglianza sismica e vulcanica [...]
Art. 8.      1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3029/1999 è prorogato al 30 giugno 2001. Al conseguente onere, valutato in lire 600 milioni, si fa fronte con le disponibilità del centro di [...]
Art. 9.      1. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998, e all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 sono prorogati al 30 giugno 2001. Al conseguente [...]
Art. 10.      1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3036/2000, è prorogato al 30 giugno 2001. Al conseguente onere, valutato in lire 100 milioni, si fa fronte con le disponibilità del [...]
Art. 11.      1. Il termine di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3036/2000 è prorogato al 30 giugno 2001.
Art. 12.      1. Il presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche è autorizzato a prorogare al 31 dicembre 2000 i contratti di collaborazione stipulati in attuazione del [...]
Art. 13.      1. Per la prosecuzione delle attività previste dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2863/1998, nonché per le attività di gestione della rete di monitoraggio realizzata in applicazione del disposto di [...]
Art. 14.      1. Per i maggiori oneri sostenuti dal comune di Lauro in occasione degli eventi calamitosi connessi all'emergenza alluvionale del novembre 1997 e per le misure di sostegno alla popolazione [...]
Art. 15.      1. Per il persistere delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze, nel territorio della regione Campania, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a [...]
Art. 16.      1. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2980/1999, di altre dieci unità di personale tecnico amministrativo. All'onere si fa [...]
Art. 17.      1. La disposizione di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2980/1999 concernente i limiti di giacenza degli enti locali continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2001.
Art. 18.      1. Il prefetto di Avellino è autorizzato nel limite, di lire 2 miliardi di spesa, a provvedere agli interventi necessari per la realizzazione e la gestione del campo base di protezione civile [...]
Art. 19.      1. Nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226, è autorizzata la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1 dell'ordinanza n. [...]
Art. 20.      1. L'art. 15, comma 2, dell'ordinanza n. 3028/1999 è così modificato:
Art. 21.      1. Per il persistere delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze in atto il termine di cui all'art. 8, comma 4, della legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato al 31 [...]
Art. 22.      1. Nei limiti delle disponibilità di cui all'ordinanza n. 2741/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lazio può ricomprendere nell'ambito di applicazione dei benefici ivi [...]
Art. 23.      1. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3047/2000 è prorogato al 31 dicembre 2000.
Art. 24.      1. Per il perdurare delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze in atto l'autorizzazione di cui all'art. 9, dell'ordinanza n. 2994/1999, è prorogata di ulteriori dodici [...]
Art. 25.      1. Per il persistere delle esigenze di servizio dei comandi provinciali connesse alla gestione delle emergenze in atto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato, per l'anno 2000, ad [...]
Art. 26.      1. Per la rilevazione e verifica tecnica delle infrastrutture ed edifici di proprietà pubblica e privata danneggiati dagli eventi sismici per i quali è tuttora in atto lo stato di emergenza, [...]
Art. 27.      1. Per fronteggiare i maggiori oneri conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Imperia nel mese di ottobre 1999 è concesso al prefetto di Imperia un [...]
Art. 28.      1. Per gli interventi urgenti sulle infrastrutture ed edifici pubblici e di culto, gli interventi per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, all'eliminazione di situazioni di [...]


§ 79.1.62 - O.P.C.M. 30 giugno 2000, n. 3061.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 6 luglio 2000, n. 156)

 

Capo I

Disposizioni per l'emergenza idrica delle isole minori della Sicilia

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della regione siciliana continua fino al 31 dicembre 2000 nella funzione di commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3043 del 26 febbraio 2000, e in tale veste predispone e attiva tutti gli interventi necessari per assicurare il rifornimento idrico di cui all'ordinanza n. 2914/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Per l'espletamento delle attività suddette il commissario si avvale delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2914/1999 e di quelle di cui al successivo art. 2.

     3. Il commissario delegato provvede entro il 31 marzo 2001 al saldo dei pagamenti alle ditte aggiudicatarie del servizio di rifornimento idrico effettuato fino alla data del 31 dicembre 2000, alla rendicontazione delle spese sostenute al netto dei rientri tariffari a carico dei comuni beneficiari del servizio, nonché ad informare mensilmente il Dipartimento della protezione civile sull'attività svolta.

 

          Art. 2.

     1. Il commissario delegato, presidente della regeione siciliana, provvede al ripristino e al mantenimento in efficienza dei dissalatori che approvvigionano le isole minori della regione siciliana, oggetto della presente ordinanza, con oneri a carico del bilancio regionale in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134.

 

          Art. 3.

     1. Il Ministero della difesa assume a carico del proprio bilancio gli oneri necessari per assicurare il massimo utilizzo delle proprie navi adibite al rifornimento idrico secondo le previsioni del commissario delegato, con priorità per le isole Egadi.

     2. La regione siciliana, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, assume a proprio carico il 50 per cento del costo della fornitura eccedente la quota di fabbisogno idrico soddisfatta dalla Marina militare, e la quota dei costi a carico dell'utenza finale, restando a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la restante quota del 50 per cento.

     3. Per le finalità di cui all'art. 1 è assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 17 miliardi di cui 15 miliardi per il vettoriamento dell'acqua a mezzo armatoria privata e 2 miliardi per la esecuzione e manutenzione di nuovi punti di approdo, per interventi di manutenzione, riparazione e rifacimento della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo, per l'esecuzione di ogni opera stabile e definitiva finalizzata all'approvigionamento idrico delle isole, per compensare eventuali maggiori oneri che dovessero rendersi necessari per improvvisi malfunzionamenti delle opere fisse e per il pagamento del personale di vigilanza di cui al successivo art. 4.

     4. Il 50 per cento del finanziamento complessivo, pari a lire 8,5 miliardi, è posto a carico delle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 “Fondo della protezione civile” (cap. 9353) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     5. Eventuali economie e rinvenienze resesi disponibili sull'attività di rifornimento idrico effettuato nell'anno 1999 e nel primo semestre dell'anno 2000 possono essere utilizzate per integrare la somma di lire 2 miliardi di cui al precedente comma 3.

 

          Art. 4.

     1. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per l'attività di vigilanza e controllo in loco di dieci unità di personale esperto in materia amministrativa e nel settore idrico-potabile utilizzando prevalentemente personale regionale, da impiegare nei mesi di luglio, agosto e settembre 2000.

     2. Il personale di cui al comma 1 provvede alla verifica delle operazioni di carico e di scarico dall'acqua, formula osservazioni in merito al servizio di rifornimento idrico, segnala eventuali anomalie nel funzionamento delle strutture preposte al rifornimento idrico delle isole ed attesta la necessità di provvedere ad eventuali maggiori volumi di carico per l'approvvigionamento idrico.

     3. Il commissario delegato stabilisce analiticamente l'attività da svolgersi dal personale suddetto e autorizza e liquida compensi e missioni, nel limite complessivo di lire 300 milioni da reperire negli stanziamenti di cui all'art. 3, comma 3.

 

          Art. 5.

     1. L'erogazione della somma destinata a pagare il vettoriamento dell'acqua, per la parte a carico del Dipartimento della protezione civile, avviene dietro presentazione di documentazione attestante la regolarità del servizio acclarata dal responsabile in loco della vigilanza, e l'avvenuto pagamento a saldo delle prestazioni precedentemente rese.

 

          Art. 6.

     1. I progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 3, comma 3 della presente ordinanza e della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo devono essere redatti secondo quanto disciplinato dalle linee guida adottate dal comitato tecnico amministrativo di cui all'ordinanza n. 2621/1997 e ordinanza n. 2994/1999.

     2. Il dipartimento della protezione civile reta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione dei precedenti articoli.

 

          Art. 7.

     1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2781/1998, dopo la parola “vulcanico” sono aggiunte le seguenti: “e per l'attività di protezione civile connessa alla sorveglianza sismica e vulcanica delle isole Eolie”.

 

Capo II

Ulteriori disposizioni per gli eventi alluvionali che hanno colpito parte del territorio

della regione Campania nel novembre 1997, nel maggio 1998 e nel dicembre 1999

 

          Art. 8.

     1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3029/1999 è prorogato al 30 giugno 2001. Al conseguente onere, valutato in lire 600 milioni, si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 9.

     1. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998, e all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 sono prorogati al 30 giugno 2001. Al conseguente onere, si fa fronte con le disponibilità previste dall'art. 7, comma 2, della legge n. 226/1999.

 

          Art. 10.

     1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3036/2000, è prorogato al 30 giugno 2001. Al conseguente onere, valutato in lire 100 milioni, si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”), dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 11.

     1. Il termine di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3036/2000 è prorogato al 30 giugno 2001.

 

          Art. 12.

     1. Il presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche è autorizzato a prorogare al 31 dicembre 2000 i contratti di collaborazione stipulati in attuazione del disposto di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3036/2000. Al relativo onere, valutato in lire 900 milioni, si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 13.

     1. Per la prosecuzione delle attività previste dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2863/1998, nonché per le attività di gestione della rete di monitoraggio realizzata in applicazione del disposto di cui all'ordinanza n. 3049/2000, è concesso al Servizio idrografico e mareografico nazionale un contributo di lire 1.200 milioni.

     2. All'onere si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”). La somma è versata in conto entrata dello Stato per la successiva riassegnazione al Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, con destinazione al Servizio idrografico e mareografico nazionale sul capitolo denominato “spese connesse ad urgenti ed indilazionabili esigenze relative ad attività di protezione civile”, di pertinenza del centro di responsabilità “Servizi tecnici nazionali”.

 

          Art. 14.

     1. Per i maggiori oneri sostenuti dal comune di Lauro in occasione degli eventi calamitosi connessi all'emergenza alluvionale del novembre 1997 e per le misure di sostegno alla popolazione colpita, è assegnato al comune di Lauro un contributo straordinario di lire 700 milioni. L'onere è posto a carico della disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”).

 

          Art. 15.

     1. Per il persistere delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze, nel territorio della regione Campania, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2001, delle unità di personale STAC di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2794/1998. Al conseguente onere, valutato in lire 300 milioni, si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”). La somma è versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

 

          Art. 16.

     1. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2980/1999, di altre dieci unità di personale tecnico amministrativo. All'onere si fa fronte con le disponibilitàù già trasferite al commissario medesimo.

 

          Art. 17.

     1. La disposizione di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2980/1999 concernente i limiti di giacenza degli enti locali continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2001.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a favore dei comuni indicati dall'ordinanza n. 3036/2000.

 

          Art. 18.

     1. Il prefetto di Avellino è autorizzato nel limite, di lire 2 miliardi di spesa, a provvedere agli interventi necessari per la realizzazione e la gestione del campo base di protezione civile ubicato in località “Fontenovelle” del comune di Lauro.

     2. Per gli interventi disposti in emergenza in occasione degli interventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3029/1999 è assegnata al prefetto di Avellino l'ulteriore somma di lire 500 milioni.

     3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”).

 

Capo III

Ulteriori disposizioni riguardanti l'evento sismico del

settembre 1998 nelle regioni Basilicata, Calabria e Campania

 

          Art. 19.

     1. Nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226, è autorizzata la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1 dell'ordinanza n. 2847/1998 fino al 30 giugno 2001 [1] .

 

          Art. 20.

     1. L'art. 15, comma 2, dell'ordinanza n. 3028/1999 è così modificato:

     “2. Sono comunque ammessi ai benefici previsti dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, emesse a seguito del sisma del 9 settembre 1998.”.

 

          Art. 21.

     1. Per il persistere delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze in atto il termine di cui all'art. 8, comma 4, della legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2001 [2] .

 

Capo IV

Ulteriori disposizioni per i territori della regione Lazio colpiti

dagli eventi sismici del settembre 1997 e del marzo 2000

 

          Art. 22.

     1. Nei limiti delle disponibilità di cui all'ordinanza n. 2741/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lazio può ricomprendere nell'ambito di applicazione dei benefici ivi previsti, anche gli edifici pubblici e privati ubicati in comuni della provincia di Rieti limitrofi a quelli individuati nell'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza, che hanno subito danni in relazione agli stessi eventi sismici e per i quali sono state emesse ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

 

          Art. 23.

     1. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3047/2000 è prorogato al 31 dicembre 2000.

     2. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2000, di sei unità di personale a contratto a tempo determinato, per attività connesse all'emergenza. L'onere, nel limite complessivo di lire 300 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3047/2000.

 

Capo V

Disposizioni riguardanti altri interventi di protezione civile

 

          Art. 24.

     1. Per il perdurare delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze in atto l'autorizzazione di cui all'art. 9, dell'ordinanza n. 2994/1999, è prorogata di ulteriori dodici mesi [3] . Al conseguente onere, valutato in lire 150 milioni, si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 25.

     1. Per il persistere delle esigenze di servizio dei comandi provinciali connesse alla gestione delle emergenze in atto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato, per l'anno 2000, ad estendere fino ad un massimo di centosessanta giorni il limite per il richiamo dei vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo, di cui all'art. 41 della legge 23 ottobre 1980, n. 930.

     2. Per il riconoscimento dell'indennità straordinaria a favore degli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2000 è assegnato un contributo straordinario di lire 1.150 milioni a valere sulle disponibilitèà dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma è versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

 

          Art. 26.

     1. Per la rilevazione e verifica tecnica delle infrastrutture ed edifici di proprietà pubblica e privata danneggiati dagli eventi sismici per i quali è tuttora in atto lo stato di emergenza, nonché per le attività connesse alla gestione della rete accelerometrica e alla predisposizione dei piani di emergenza nelle zone sismiche, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a mettere a disposizione del Servizio sismico nazionale autovetture appartenenti al proprio parco di automezzi.

     2. Per le stesse attività di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a corrispondere al personale del Servizio sismico nazionale compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite della spesa complessiva, per l'anno 2000, di lire 200 milioni, e nel limite massimo individuale di settantadue ore mensili. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 27.

     1. Per fronteggiare i maggiori oneri conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Imperia nel mese di ottobre 1999 è concesso al prefetto di Imperia un contributo di lire 10 milioni a valere sulle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 28.

     1. Per gli interventi urgenti sulle infrastrutture ed edifici pubblici e di culto, gli interventi per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, all'eliminazione di situazioni di pericolo esistenti, a garantire l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni dei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2000, è assegnato alla regione Toscana un contributo di lire 2.700 milioni a valere sulle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 “Fondo della protezione civile”) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio o della programmazione economica.

     2. Per l'affidamento della progettazione e la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture, possono essere adottati provvedimenti in deroga alle seguenti norma, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;

     legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

     decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19;

     decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24.

     3. Le norme e le deroghe di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi d'emergenza finanziati con fondi propri da amministrazioni ed enti pubblici.

 


[1]  Termine prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 3 dell’O.P.C.M. 2 luglio 2001, n. 3141, nel testo stabilito dall'art. 7 dell’O.P.C.M. 24 gennaio 2002, n. 3175.

[2]  Termine prorogato al 31 dicembre 2002 dall'art. 7 dell’O.P.C.M. 27 dicembre 2001, n. 3170.

[3]  Termine prorogato da ultimo al 31 dicembre 2003 dall'art. 11 dell’O.P.C.M. 15 giugno 2002, n. 3220.