§ 80.9.895 - D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207.
Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:04/12/2009
Numero:207


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233
Art. 2.  Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233
Art. 3.  Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233
Art. 4.  Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233
Art. 5.  Clausola di invarianza


§ 80.9.895 - D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207.

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

(G.U. 21 gennaio 2010, n. 16)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le successive disposizioni amministrative;

     Considerata l'opportunità di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e successive modificazioni;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 24 luglio 2009;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

     Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

     1. Al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

     1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sedici per cento».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

     1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, è sostituito dal seguente:

     «2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato:

     a) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della segreteria del Ministro e per il responsabile del servizio del controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

     b) per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

     1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, dopo le parole: «fra estranei alla pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «di norma con l'incarico di Segretario particolare del Sottosegretario».

 

     Art. 5. Clausola di invarianza

     1. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 56