Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 04/12/2009 |
Numero: | 207 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 |
Art. 5. Clausola di invarianza |
§ 80.9.895 - D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207.
Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.
(G.U. 21 gennaio 2010, n. 16)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Vista la
Visto l'articolo 10, comma 3, della
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 31 del
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Considerata l'opportunità di rivedere il
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 24 luglio 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 del
1. Al comma 6 dell'art. 4 del
Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del
1. Al comma 1 dell'art. 5 del
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del
1. Il comma 2 dell'art. 7 del
«2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del
a) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della segreteria del Ministro e per il responsabile del servizio del controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
b) per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del
Art. 5. Clausola di invarianza
1. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 56