§ 80.9.444 - D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:24/05/2001
Numero:233


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio di controllo interno
Art. 5.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 7 bis.  (Personale del vice Ministro).
Art. 8.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 9.  Modalità della gestione
Art. 10.  Norma finale


§ 80.9.444 - D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233. [1]

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri

(G.U. 19 giugno 2001, n. 140)

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     b) Ministro: il Ministro degli affari esteri;

     c) Ministero: il Ministero degli affari esteri;

     d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [2];

     d-bis) vice Ministro: i Sottosegretari di Stato ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro [3];

     e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri;

     f) [ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150] [4].

 

          Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) il Gabinetto;

     b) la Segreteria del Ministro;

     c) l'Ufficio legislativo;

     d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;

     e) il Servizio di controllo interno [5];

     e-bis) le segreterie dei vice Ministro [6];

     f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro; l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano in costante raccordo e coordinamento; il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa secondo quanto previsto dall'articolo 4; le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministro e dei Sottosegretari [7].

     3-bis. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, nonchè dei Servizi del Ministero [8].

     4. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, fermo restando quanto disposto dal comma 3.

     5. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici.

 

          Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

     1. La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Fa parte della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico.

     2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, due Vice Capo di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici e per tutti gli effetti previsti dalla legge, a quelle di Capo Ufficio [9].

     3. L'Ufficio legislativo attende ai seguenti compiti: provvede all'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione, delle competenti Direzioni generali, elabora, l'analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; cura le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, nonchè i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; fornisce consulenza giuridica al Ministro, al vice Ministro e Sottosegretari in materia di diritto interno. A supporto dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5 [10].

     4. L'Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro, i vice Ministro ed i Sottosegretari di Stato nella loro attività parlamentare; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i contatti con i parlamentari [11].

     5. Le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati e dei vice Ministro dei Sottosegretari in relazione al loro incarico; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione [12].

     6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono svolte dal capo del Servizio stampa e informazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

 

          Art. 4. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro [13].

     2. [Il Servizio di controllo interno svolge le seguenti attività:

     a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

     b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e contribuisce alla definizione dei parametri di valutazione dell'attività;

     c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti amministrativi preposti ai centri di responsabilità;

     d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione] [14].

     3. Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione [15].

     4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 [16].

     5. [Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato costituito presso il Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione] [17].

     6. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale che non può superare il numero di sei unità [18].

 

          Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, lettera f), è stabilito complessivamente in un massimo di centoventi unità, comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del sedici per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 [19].

     2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro, dai Capi delle Segreterie dei Vice Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione relativa al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 [20].

 

          Art. 6. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra i diplomatici con grado di Ambasciatore o Ministro plenipotenziario.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitari e i dirigenti delle amministrazioni dello Stato in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa [21].

     3. Il Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento è nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata.

     4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

     4-bis. I capi delle Segreterie dei Vice Ministro sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei vice Ministro interessati [22].

     5. I capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei Sottosegretari interessati.

     6. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonché gli esperti a cui sono attribuite le attività di controllo interno, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.

     7. [Il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione può essere revocato entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intende confermato fino al termine previsto dal contratto medesimo] [23].

 

          Art. 7. Trattamento economico

     1. Le disposizioni sul trattamento economico di cui al presente regolamento non si applicano al personale della carriera diplomatica che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione, per il quale restano applicabili le disposizioni dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

     2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato:

     a) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della segreteria del Ministro e per il responsabile del servizio del controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

     b) per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero [24].

     3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed equiparati, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

 

     Art. 7 bis. (Personale del vice Ministro). [25]

     1. A ciascuna segreteria dei vice Ministro è assegnato fino a un contingente massimo di otto unità, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5.

     2. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.

 

          Art. 8. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni di norma con l'incarico di Segretario particolare del Sottosegretario [26].

 

          Art. 9. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al proprio ufficio, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti [27].

     2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione generale del personale del Ministero, assegnando le necessarie unità di personale.

 

          Art. 10. Norma finale

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Nel presente decreto, ovunque ricorra il riferimento: "articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", lo stesso deve leggersi: "articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[3] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[4] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[6] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[8] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[17] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[18] Comma sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218 e così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[22] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[23] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[24] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207.

[25] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.