§ 80.9.785 - D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/11/2007
Numero:218


Sommario
Art. 1.      1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: "articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio [...]


§ 80.9.785 - D.P.R. 14 novembre 2007, n. 218.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

(G.U. 23 novembre 2007, n. 273)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante "Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, con il quale è stato emanato il regolamento che individua, nel Ministero degli affari esteri, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni, quale modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;

     Considerata l'opportunità di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 30 novembre 2006 e 14 giugno 2007;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

     Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: "articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", lo stesso deve leggersi: "articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e all'articolo 1 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;";

     b) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) vice Ministro: i Sottosegretari di Stato ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro.";

     c) al comma 1, la lettera f) è soppressa.

     2. All'articolo 2 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "il Servizio di controllo interno" sono soppresse le seguenti: "e il relativo ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 5";

     b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) le segreterie dei vice Ministro;";

     c) al comma 3, le parole: "le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari." sono sostituite dalle seguenti: "le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministro e dei Sottosegretari.";

     d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, nonchè dei Servizi del Ministero.".

     3. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, due Vice Capo di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici e per tutti gli effetti previsti dalla legge, a quelle di Capo Ufficio.";

     b) al comma 3 le parole: "elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari d'iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo la qualità del linguaggio normativo," sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione, delle competenti Direzioni generali, elabora";

     c) al comma 3 dopo le parole: "predisposti da altre amministrazioni;"; sono inserite le seguenti: "cura le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, nonchè i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;";

     d) al comma 3, dopo le parole: "fornisce consulenza giuridica" sono inserite le seguenti: "al Ministro, al vice Ministro e Sottosegretari";

     e) al comma 3 sono soppresse le parole: "; svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge" ed è aggiunto il seguente periodo: "A supporto dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5.";

     f) al comma 4, dopo le parole: "assiste il Ministro" sono inserite le seguenti: ", i vice Ministro";

     g) al comma 5, dopo le parole: "Le segreterie" sono inserite le seguenti: "dei vice Ministro e";

     h) al comma 5, dopo le parole: "soggetti pubblici e privati" sono inserite le seguenti: "e dei vice Ministro".

     4. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.";

     b) il comma 2 è abrogato;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione.";

     d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.";

     e) il comma 5 è abrogato;

     f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale che non può superare il numero di dodici unità.".

     5. All'articolo 5 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 dopo le parole: "dal Capo della Segreteria del Ministro" sono inserite le seguenti: ", dai Capi delle Segreterie dei Vice Ministro e";

     b) al comma 2 è soppresso il secondo periodo.

     6. All'articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: "i dirigenti amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "i dirigenti delle amministrazioni dello Stato";

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. I capi delle Segreterie dei Vice Ministro sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei vice Ministro interessati.";

     c) il comma 7 è abrogato.

     7. Dopo l'articolo 7 del decreto è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis (Personale del vice Ministro). - 1. A ciascuna segreteria dei vice Ministro è assegnato fino a un contingente massimo di otto unità, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5.

     2. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.".

     8. All'articolo 9, comma 1, del decreto, dopo le parole: "di rappresentanza del Ministro" sono inserite le seguenti: ", dei Vice Ministro".