§ 80.9.792 - D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258.
Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/12/2007
Numero:258


Sommario
Art. 1.  Amministrazione centrale
Art. 2.  Segretario generale
Art. 3.  Cerimoniale diplomatico della Repubblica
Art. 4.  Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero
Art. 5.  Direzioni generali geografiche
Art. 6.  Direzioni generali per materia
Art. 7.  Servizi
Art. 8.  Dotazioni organiche
Art. 9.  Consiglio di amministrazione
Art. 10.  Comitati
Art. 11.  Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale
Art. 12.  Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura
Art. 13.  Abrogazioni


§ 80.9.792 - D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258. [1]

Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 18 gennaio 2008, n. 15)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 12;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

     Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Amministrazione centrale

     1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

     a) Segreteria generale;

     b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

     c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

     d) Direzioni generali:

     1) Direzione generale per i Paesi dell'Europa;

     2) Direzione generale per i Paesi delle Americhe;

     3) Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;

     4) Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana;

     5) Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;

     6) Direzione generale per l'integrazione europea;

     7) Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani;

     8) Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

     9) Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

     10) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

     11) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

     12) Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione;

     13) Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

     e) Servizi:

     1) Servizio stampa e informazione;

     2) Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.

     2. Le articolazioni interne delle strutture di primo livello sono stabilite in 106 unità, ivi comprese le seguenti strutture di livello dirigenziale non generale: nell'ambito della Segreteria generale, l'Unità per il contenzioso diplomatico ed i trattati e l'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonchè l'Istituto diplomatico, nell'ambito della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione. I compiti delle strutture di livello dirigenziale non generale sono definiti con decreto ministeriale non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.

 

     Art. 2. Segretario generale

     1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e il suo funzionamento, ne coordina gli uffici e le attività e vigila sulla loro efficienza e rendimento.

     2. Il Segretario generale è assistito da due Vice segretari generali. Ad uno di essi sono conferite le funzioni vicarie, nonchè funzioni di coordinamento in specifici settori, su delega del Segretario generale. All'altro sono conferite le funzioni di Direttore politico, con l'incarico di assicurare in tutte le pertinenti sedi la coordinata trattazione delle questioni politiche e di sicurezza internazionale.

     3. Nello svolgimento delle loro funzioni, il Segretario generale e i Vice segretari generali si avvalgono della Segreteria generale, articolata in otto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2.

     4. La funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.

     5. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

 

     Art. 3. Cerimoniale diplomatico della Repubblica

     1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:

     a) affari generali del corpo diplomatico;

     b) rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali ed onorificenze;

     c) organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;

     d) organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale ed il servizio di traduzioni e interpretariato.

     2. Il capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un vice capo del cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.

     3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica può stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.

     4. Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2.

 

     Art. 4. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

     1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

     2. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

     3. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

 

     Art. 5. Direzioni generali geografiche

     1. Le Direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle Direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli Paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorità e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti:

     a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli Paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura;

     b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i Paesi dell'area nelle materie predette;

     c) seguono la situazione interna dei singoli Paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera;

     d) curano la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

     2. La Direzione generale per i Paesi dell'Europa, la Direzione generale per i Paesi delle Americhe, la Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, la Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana e la Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide si articolano rispettivamente in sei, quattro, quattro, cinque e quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2.

 

     Art. 6. Direzioni generali per materia

     1. La Direzione generale per l'integrazione europea si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Ferme restando le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e le competenze da questi delegate al Ministro per le politiche europee, cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea e dell'EURATOM. Nelle materie relative alla integrazione europea, essa ha competenza primaria rispetto ai settori di attività delle altre direzioni generali. In particolare la Direzione generale attende in tale ambito ai seguenti compiti:

     a) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea;

     b) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;

     c) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici delle materie comunitarie.

     2. La Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani si articola in sette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

     a) segue le questioni politiche di competenza di enti, organismi e organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni unite;

     b) segue le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, del disarmo e controllo degli armamenti e della non proliferazione;

     c) cura la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle sedi multilaterali e nei rapporti con gli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

     d) cura i negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli organismi e le organizzazioni internazionali, nonchè i negoziati di carattere globale relativi alle rispettive materie di cui alle lettere a), b)e c);

     e) cura la concertazione internazionale contro le sfide globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;

     f) segue le tematiche politiche inerenti al processo G8.

     3. La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale si articola in otto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

     a) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale;

     b) partecipa alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;

     c) segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G8;

     d) promuove e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio internazionale, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;

     e) sovrintende all'attività svolta per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso;

     f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;

     g) tratta le questioni di rilevanza economica relativa alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale.

     4. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

     a) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;

     b) tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali;

     c) sovrintende al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. Segue l'attività delle istituzioni scolastiche straniere in Italia. Amministra il personale non appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche, educative e culturali all'estero;

     d) concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale;

     e) partecipa alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di studio a favore di studenti stranieri in Italia, nonchè agli scambi giovanili;

     f) provvede all'attività relativa alle borse di studio per gli studenti italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia, nonchè agli scambi giovanili;

     g) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonchè l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani.

     5. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie si articola in sette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

     a) promuove, coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;

     b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero;

     c) provvede agli affari consolari;

     d) tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia;

     e) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

     6. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo si articola in quindici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche.

     7. La Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione si articola in nove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

     a) organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;

     b) reclutamento, gestione e movimenti del personale;

     c) determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;

     d) elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;

     e) contenzioso del personale e procedimenti disciplinari;

     f) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa;

     g) promozione dell'assunzione di personale italiano presso le organizzazioni internazionali;

     h) l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunità;

     i) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 580-586 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cura la formazione ed il perfezionamento professionale del personale dipendente del Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'Istituto diplomatico, che attende anche alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera.

     8. La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

     a) bilancio;

     b) finanziamenti e controlli;

     c) rimborsi per viaggi e trasporti;

     d) liquidazione del trattamento economico spettante al personale;

     e) questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali, fatte salve le competenze del servizio per l'informatica, la comunicazione e la cifra;

     f) acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.

 

     Art. 7. Servizi

     1. Il Servizio stampa e informazione si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

     a) diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni;

     b) diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;

     c) raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su problemi attinenti ai rapporti internazionali e relativa diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero nonchè ad altri organi, amministrazioni ed enti;

     d) contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle questioni relative al loro accreditamento ed attività;

     e) trattazione delle questioni bilaterali e multilaterali, nel campo della informazione, nonchè negoziati ed applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;

     f) relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;

     g) ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero.

     2. Il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra si articola in tre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende, presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero, ai seguenti compiti:

     a) gestione delle strutture e delle attività informatiche;

     b) cifra e comunicazioni;

     c) ricezione, spedizione e distribuzione del corriere diplomatico.

 

     Art. 8. Dotazioni organiche

     1. Entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2, sono apportati al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, gli adeguamenti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delineato dal presente regolamento e dalle dotazioni organiche del personale dirigenziale, rideterminate in otto posti di prima fascia, quarantaquattro posti di seconda fascia per l'area amministrativa, ivi compresi quelli nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, e quattordici posti di seconda fascia per l'area della promozione culturale.

     2. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica e dell'area della promozione culturale, sono rideterminate secondo l'allegata Tabella A.

     3. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono rideterminate secondo l'allegata Tabella B.

 

     Art. 9. Consiglio di amministrazione

     1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

     a) Ministro;

     b) Segretario generale;

     c) capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

     d) ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;

     e) direttori generali;

     f) capi servizio.

     2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

     a) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;

     b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi;

     c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;

     d) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

     3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. I Vice segretari generali partecipano ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta questioni relative alle loro funzioni.

     4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.

 

     Art. 10. Comitati

     1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro può istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, speciali Comitati per l'esame di questioni inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.

     2. Il decreto ministeriale di istituzione del Comitato ne determina attribuzioni, composizione e durata.

 

     Art. 11. Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale

     All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo comma, sono soppresse le parole «, direttore dell'Istituto diplomatico»;

     b) al terzo comma, sono soppresse le parole «, di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione»;

     c) al quarto comma, le parole «di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «di capo dell'Unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi» e dopo le parole «estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.» sono inserite le seguenti: «Le funzioni di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi possono essere altresì conferite a dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri.»;

     d) al sesto comma, prima e quarta riga, sono soppresse le parole «e di vice direttore dell'Istituto diplomatico».

 

     Art. 12. Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura [2]

     [1. In considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, si provvede:

     a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città estera. Ai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore, è riconosciuto il diritto a residenza di servizio nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari;

     c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di cultura, anche in funzione della possibilità di ricondurne le attività all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine, è consentita l'assegnazione del personale dell'area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati.

     2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1, deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro 234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed euro 1.652.000 dall'anno 2009.]

 

     Art. 13. Abrogazioni

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29.

 

 

     Tabella A

     (Prevista dall'art. 8, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, CON ESCLUSIONE DI QUELLO DELLA CARRIERA DIPLOMATICA E DI QUELLO DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE

 

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Profili professionali

Dotazione organica

 

 

Dirigenti:

 

Dirigente prima fascia....

8

Dirigente seconda fascia....

44

Totale . . .

52

 

 

Area funzionale C - Posizione economica C3:

 

Direttore amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

77

Direttore economico-finanziario e commerciale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

2

Direttore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

2

Direttore archivista di Stato degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

1

Direttore di biblioteca degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

1

Architetto/ingegnere direttore degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

2

Totale . . .

85

 

 

Area funzionale C - Posizione economica C2:

 

Funzionario amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

294

Funzionario economico-finanziario e commerciale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

68

Funzionario tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

20

Funzionario interprete-traduttore degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

4

Funzionario archivista di Stato degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

7

Funzionario di biblioteca degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

2

Funzionario statistico degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

2

Architetto/ingegnere degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

3

Totale . . .

400

 

 

Area funzionale C - Posizione economica C1:

 

Funzionario aggiunto amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

345

Funzionario aggiunto amministrativo-contabile degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

300

Funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

234

Funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

49

Funzionario aggiunto interprete-traduttore degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

18

Funzionario aggiunto archivista di Stato degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

6

Funzionario aggiunto di biblioteca degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

3

Totale . . .

955

 

 

Area funzionale B - Posizione economica B3:

 

Collaboratore amministrativo degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

740

Collaboratore contabile degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

198

Collaboratore economico-finanziario e commerciale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

17

Collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

93

Collaboratore tecnico degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

4

Totale . . .

1.052

 

 

Area funzionale B - Posizione economica B2:

 

Assistente amministrativo degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

1.282

Esperto autista degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

10

Assistente tecnico degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

2

Totale . . .

1.294

 

 

Area funzionale B - Posizione economica B1:

 

Coadiutore degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

235

Commesso capo degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

87

Autista capo degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

117

Addetto tecnico degli uffici centrali del Ministero affari esteri....

4

Totale . . .

443

 

 

Area funzionale A - Posizione economica A1:

 

Commesso/autista degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari....

40

Totale . . .

40

 

 

Totale complessivo . . .

4.321

 

 

     Tabella B

     (Prevista dall'art. 8, comma 3)

     AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

 

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Profili professionali

Dotazione organica

 

 

Dirigenti:

 

Dirigente seconda fascia....

14

Totale . . .

14

 

 

Area funzionale C - Posizione economica C3:

 

Direttore degli Istituti italiani di cultura....

62

Totale . . .

62

 

 

Area funzionale C - Posizione economica C2:

 

Addetto/direttore degli Istituti italiani di cultura....

94

Totale . . .

94

 

 

Area funzionale C - Posizione economica C1:

 

Addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero....

81

Totale . . .

81

 

 

Totale complessivo . . .

251

 


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, ad eccezione dell'articolo 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.