§ 80.9.130 - Legge 8 luglio 1950, n. 572.
Istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, della carica di Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:08/07/1950
Numero:572


Sommario
Art. 1.      E' istituita presso il Ministero degli affari esteri la carica di Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica
Art. 2.      Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, d'intesa con le Amministrazioni interessate, cura il protocollo delle cerimonie ufficiali alle quali partecipino [...]
Art. 3.      Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica è coadiuvato da un vice Capo e si avvale dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri
Art. 4.      Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il [...]
Art. 5.      Le funzioni di vice Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica sono conferite al Capo dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri. Il medesimo [...]


§ 80.9.130 - Legge 8 luglio 1950, n. 572.

Istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, della carica di Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica.

(G.U. 14 agosto 1950, n. 185)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita presso il Ministero degli affari esteri la carica di Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica.

 

          Art. 2.

     Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, d'intesa con le Amministrazioni interessate, cura il protocollo delle cerimonie ufficiali alle quali partecipino Capi di Stati esteri, ovvero rappresentanze diplomatiche, delegazioni e personalità estere.

     In particolare, introduce gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari presso il Presidente della Repubblica e cura il protocollo del viaggi del Presidente stesso all'estero.

 

          Art. 3.

     Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica è coadiuvato da un vice Capo e si avvale dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 4.

     Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari di 1 classe.

     Egli partecipa di diritto alle funzioni collegiali alle quali sono chiamati i direttori generali del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 5.

     Le funzioni di vice Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica sono conferite al Capo dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri. Il medesimo è scelto tra i funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore al V.