Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/08/2000 |
Numero: | 368 |
Sommario |
Art. 1. Amministrazione degli affari esteri |
Art. 2. Posti-funzione all'estero |
Art. 3. Posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale |
Art. 4. Norme di prima attuazione |
§ 98.1.31256 - D.P.R. 10 agosto 2000, n. 368. [1]
Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266
(G.U. 13 dicembre 2000, n. 290)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 21 settembre 1994, n. 605, sull'istituzione del servizio di controllo interno del Ministero degli affari esteri;
Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, recante disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999;
Visto il
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 31/2000, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Amministrazione degli affari esteri
1. Il presente regolamento disciplina i posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica.
2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate le seguenti tipologie di posizione organizzative di livello dirigenziale;
a) direzione di strutture dirigenziali;
b) consulenza, ricerca e studio;
c) attività ispettiva.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti nel numero di nove unità, delle quali non oltre tre da destinare ai posti-funzione all'estero, e gli incarichi dirigenziali o di seconda fascia sono conferiti nel numero di quarantacinque unità, delle quali non oltre ventidue da destinare ai posti-funzione all'estero. Per l'area della promozione culturale gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti unità, dei quali dieci da destinare ai posti-funzione all'estero.
4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal
a) direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
b) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
c) capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
d) consigliere ministeriale per attività ispettive in materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal
5. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal
1) Area amministrativa:
a) vice direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
b) capi dei sette uffici della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
c) capo dell'Ufficio I (centro per l'informatica) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
d) capo dell'Ufficio III (corrieri) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
e) capo dell'Ufficio I (studi) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
f) capo dell'Ufficio II (archivio storico diplomatico) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
g) capo dell'Ufficio III (biblioteca) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);
h) capo dell'Ufficio XI (competente fra l'altro per gli acquisti di beni e servizi e per la manutenzione di immobili) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
i) capo dell'Ufficio XII (competente fra l'altro per il personale estraneo ai ruoli del Ministero) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
l) capo dell'Ufficio III (affari consolari) della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal
2) Area della promozione culturale:
a) esperti, ai sensi della
Art. 2. Posti-funzione all'estero
1. Tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 114, commi 3 e 4, del
a) direzione di uffici consolari di prima categoria e collaborazione nei consolati generali;
b) esperti amministrativi per consulenza, ricerca, studio ed attività ispettive in materia amministrativa e contabile presso le rappresentanze diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali;
c) responsabili della gestione dei servizi amministrativi decentrati di cui agli articoli 9 e 10 della
2. Il numero dei posti-funzione all'estero, ai quali destinare dirigenti generali o di prima fascia, è individuato come segue:
a) un posto-funzione di capo di consolato generale;
b) due posti-funzione di esperto amministrativo capo presso le rappresentanze diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, per le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1, con competenza anche per più Paesi.
3. Il numero dei posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale, è individuato come segue:
a) sette posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato, ovvero di collaborazione nei consolati generali;
b) quindici posti-funzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
Art. 3. Posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono individuati gli istituti italiani di cultura all'estero di maggiore rilevanza a cui preporre dirigenti dell'area della promozione culturale in numero di dieci, con particolare riguardo all'attività di coordinamento della promozione culturale di determinate aree geografiche.
Art. 4. Norme di prima attuazione
1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale presso l'Amministrazione centrale e dei posti-funzione all'estero di cui al regolamento stesso, la scelta è effettuata valutando, in primo luogo, i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, quelli presenti nel ruolo unico dei dirigenti di cui al
b) per gli incarichi ed i posti-funzione che rimangono ancora disponibili si provvede attraverso un concorso specifico, nel rispetto delle norme concernenti la programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della
[1] Abrogato dall'art. 4 del