§ 98.1.31256 - D.P.R. 10 agosto 2000, n. 368.
Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/08/2000
Numero:368


Sommario
Art. 1.  Amministrazione degli affari esteri
Art. 2.  Posti-funzione all'estero
Art. 3.  Posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale
Art. 4.  Norme di prima attuazione


§ 98.1.31256 - D.P.R. 10 agosto 2000, n. 368. [1]

Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266

(G.U. 13 dicembre 2000, n. 290)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari;

     Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

     Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

     Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed il relativo regolamento finanziario di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, in particolare all'articolo 8 per le funzioni di coordinamento di area geografica da affidare ai direttori degli istituti italiani di cultura con qualifica dirigenziale;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 6, comma 5, 19, comma 11 e 49, comma 5, che prevedono il rinvio alla disciplina dello speciale ordinamento di settore per le qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri;

     Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 21 settembre 1994, n. 605, sull'istituzione del servizio di controllo interno del Ministero degli affari esteri;

     Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e 8 marzo 1999, n. 50;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sul ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, istitutivo di una distinta sezione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, sul regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

     Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, recante disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999;

     Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante norme sul riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 31/2000, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

     Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Amministrazione degli affari esteri

     1. Il presente regolamento disciplina i posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica.

     2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate le seguenti tipologie di posizione organizzative di livello dirigenziale;

     a) direzione di strutture dirigenziali;

     b) consulenza, ricerca e studio;

     c) attività ispettiva.

     3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti nel numero di nove unità, delle quali non oltre tre da destinare ai posti-funzione all'estero, e gli incarichi dirigenziali o di seconda fascia sono conferiti nel numero di quarantacinque unità, delle quali non oltre ventidue da destinare ai posti-funzione all'estero. Per l'area della promozione culturale gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti unità, dei quali dieci da destinare ai posti-funzione all'estero.

     4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e dall'articolo 16, commi 5 e 11, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:

     a) direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

     b) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);

     c) capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

     d) consigliere ministeriale per attività ispettive in materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

     e) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

     5. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dal decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

     1) Area amministrativa:

     a) vice direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

     b) capi dei sette uffici della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

     c) capo dell'Ufficio I (centro per l'informatica) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

     d) capo dell'Ufficio III (corrieri) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

     e) capo dell'Ufficio I (studi) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);

     f) capo dell'Ufficio II (archivio storico diplomatico) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);

     g) capo dell'Ufficio III (biblioteca) del Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti);

     h) capo dell'Ufficio XI (competente fra l'altro per gli acquisti di beni e servizi e per la manutenzione di immobili) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

     i) capo dell'Ufficio XII (competente fra l'altro per il personale estraneo ai ruoli del Ministero) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

     l) capo dell'Ufficio III (affari consolari) della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

     m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

     2) Area della promozione culturale:

     a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per la promozione culturale con incarichi di consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di dieci. Tra questi non più di cinque esperti possono essere assegnati alle Direzioni generali a competenza geografica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

 

          Art. 2. Posti-funzione all'estero

     1. Tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 114, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 6 febbraio 1985, n. 15 ed in particolare della tabella A) per le funzioni all'estero annessa alla predetta legge, i posti-funzione all'estero sono individuati in relazione alle seguenti funzioni:

     a) direzione di uffici consolari di prima categoria e collaborazione nei consolati generali;

     b) esperti amministrativi per consulenza, ricerca, studio ed attività ispettive in materia amministrativa e contabile presso le rappresentanze diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali;

     c) responsabili della gestione dei servizi amministrativi decentrati di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

     2. Il numero dei posti-funzione all'estero, ai quali destinare dirigenti generali o di prima fascia, è individuato come segue:

     a) un posto-funzione di capo di consolato generale;

     b) due posti-funzione di esperto amministrativo capo presso le rappresentanze diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, per le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1, con competenza anche per più Paesi.

     3. Il numero dei posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale, è individuato come segue:

     a) sette posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato, ovvero di collaborazione nei consolati generali;

     b) quindici posti-funzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

 

          Art. 3. Posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale

     1. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono individuati gli istituti italiani di cultura all'estero di maggiore rilevanza a cui preporre dirigenti dell'area della promozione culturale in numero di dieci, con particolare riguardo all'attività di coordinamento della promozione culturale di determinate aree geografiche.

 

          Art. 4. Norme di prima attuazione

     1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale presso l'Amministrazione centrale e dei posti-funzione all'estero di cui al regolamento stesso, la scelta è effettuata valutando, in primo luogo, i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, quelli presenti nel ruolo unico dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle specifiche attività del Ministero degli affari esteri;

     b) per gli incarichi ed i posti-funzione che rimangono ancora disponibili si provvede attraverso un concorso specifico, nel rispetto delle norme concernenti la programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 


[1] Abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.