§ 98.1.31334 - D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/06/2002
Numero:157


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è inserito il seguente
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è inserito il seguente
Art. 4.      1. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
Art. 5.      1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Gli articoli 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati
Art. 7.      1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato


§ 98.1.31334 - D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157. [1]

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri

(G.U. 29 luglio 2002, n. 176)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modifiche ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

     Visto l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

     Sentite le organizzazioni sindacali in data 27 novembre 2001;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3 (Segretario generale e Segreteria generale).

     1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuità delle funzioni dell'Amministrazione, coordinandone gli uffici e le attività e vigilando sulla loro efficienza e rendimento.

     2. Le funzioni vicarie del Segretario generale sono esercitate dal Vice Segretario generale, al quale possono altresì essere delegate dal Segretario generale funzioni di coordinamento in specifici settori.

     3. Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione da una "Unità di coordinamento” .

     4. Nell'ambito della Segreteria generale operano altresì:

     a) la "Unità di analisi e programmazione”, la quale è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione, raccogliere documentazione su temi strategici di politica estera;

     b) la "Unità di crisi”, la quale è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonché ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;

     c) la "Unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani”, la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attività di relazione con l'estero.".

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è inserito il seguente:

     "Art. 3 bis (Coordinamento).

     1. La funzione di coordinamento di cui all'articolo 3 è diretta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.

     2. Nelle questioni che investono le attribuzioni di più direzioni generali e servizi la direzione generale o il servizio che ha la competenza principale assume autonomamente le opportune iniziative per assicurarne la coordinata trattazione.

     3. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni.".

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è inserito il seguente:

     "Art. 6 bis (Funzioni dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero).

     1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

     2. Le funzioni ispettive vengono esercitate dall'ispettore generale, dal vice ispettore generale e dagli ispettori, nominati ai sensi della vigente normativa. Le funzioni di capo della segreteria dell'ispettore generale sono conferite ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione.

     3. Il Ministro può, in casi particolari e con provvedimento motivato, conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.".

 

          Art. 4.

     1. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2 bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresì essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocità e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.".

 

          Art. 5.

     1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9 (Conferimento di incarichi).

     1. Fermo restando il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale, così come disciplinato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, le funzioni di capo della segreteria dei capi Servizio sono conferite a funzionari diplomatici.

     2. Le funzioni di capo della segreteria del direttore generale per gli affari amministrativi, di bilancio ed il patrimonio e di capo della segreteria del capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra sono conferite a funzionari amministrativi.

     3. Alle sezioni sono preposti funzionari della carriera diplomatica ovvero funzionari amministrativi, in relazione alla natura dell'attività delle sezioni.".

 

          Art. 6.

     1. Gli articoli 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

     2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è abrogato.

     3. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è soppresso.

 

          Art. 7.

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258.