Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 19/11/2008 |
Numero: | 3716 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per accelerare le iniziative dirette al superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali [...] |
Art. 2. 1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 3. 1. In ragione del subentro, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2005, n. 3444, delle regioni colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 nelle [...] |
Art. 4. 1. Nell'ambito delle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 5 giugno 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di [...] |
Art. 5. 1. Il comma 3 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 è sostituito dai seguenti commi |
Art. 6. 1. Al Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, competono unicamente le indennità accessorie riconosciute ai [...] |
Art. 7. 1. Allo scopo di provvedere con ogni urgenza alla indispensabile azione gestoria sui rifiuti presenti presso gli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, [...] |
Art. 8. 1. Allo scopo di perequare le indennità percepite dai Commissari delegati incaricati di effettuare la messa in sicurezza delle grandi dighe in relazione alle funzioni effettivamente svolte, al [...] |
Art. 9. 1. Il Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, al completamento degli interventi di messa in sicurezza da [...] |
Art. 10. 1. L'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 è abrogato |
Art. 11. 1. In relazione alla grave situazione di emergenza in atto nell'isola di Lampedusa, alle connesse alle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei [...] |
Art. 12. 1. Allo scopo di conseguire entro i termini previsti per lo svolgimento del Grande Evento «Presidenza Italiana del Vertice G8» le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del [...] |
§ 79.2.707 - O.P.C.M. 19 novembre 2008, n. 3716.
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(G.U. 4 dicembre 2008, n. 284)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5, commi 2 e 3 della
Visto l'articolo 107 del
Visto il
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè la nota del 30 ottobre 2008 del Commissario delegato per tale emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» nonchè l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il
Viste le ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985, n. 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, n. 697/FPC/ZA del 6 marzo 1986 e n. 823/FPC/ZA del 29 ottobre 1986, n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1029 del 20 giugno 1987, n. 1497/FPC del 6 luglio 1988, n. 1653/FPC del 13 febbraio 1989, n. 1928/FPC del 1° giugno 1990, n. 2372/FPC del 24 gennaio 1994, n. 2383/FPC del 13 giugno 1994, n. 2414 del 16 novembre 1996, n. 2695 del 13 ottobre 1997, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3194 del 12 aprile 2002, pubblicate rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 319 del 20 novembre 1984, n. 92 del 18 aprile 1985, n. 255 del 29 ottobre 1985, n. 63 del 17 marzo 1986 e n. 259 del 7 novembre 1986, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 161 dell'11 luglio 1988, n. 43 del 21 febbraio 1989, n. 139 del 16 giugno 1990, n. 141 del 18 giugno 1994, n. 21 del 27 gennaio 1997, n. 244 del 18 ottobre 1994, n. 301 del 24 dicembre 1999, n. 92 del 19 aprile 2002, con le quali sono stati, tra l'altro, stabiliti i criteri per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 e n. 3444 del 27 giugno 2005;
Viste le note del 3 ottobre 2007 e del 23 giugno 2008 della regione Molise del 28 luglio 2008 della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3592 del 29 maggio 2007 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3610 in data 30 agosto 2007 nonchè la richiesta del 24 ottobre 2008 formulata dall'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato e dall'Assessore regionale all'ambiente e alla difesa del suolo della regione Veneto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008 di proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);
Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005, n. 3418/2005, n. 3485/2005, n. 3707/2008 e n. 3675/2008 per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;
Vista la nota del Registro italiano dighe - Commissario straordinario del 17 ottobre 2007 e la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 22 ottobre 2008;
Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, n. 3292 del 6 giugno 2003, n. 3579 del 30 marzo 2007, n. 3704 del 17 settembre 2008, nonchè la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 23 ottobre 2008;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 articolo 15, n. 3652 del 2008 articolo 6, n. 3663 del 2008, n. 3669 del 17 aprile articolo 1, n. 3698 del 29 agosto 2008, n. 3704, n. 3707 e 3710 del 2008;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in ordine alla possibilità di individuare l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua, come sito di interesse nazionale in deroga all'articolo 252 del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime, successivamente prorogata, con
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004, n. 3382/2004, n. 3410/2005, n. 3485/2005, n. 3516/2006, n. 3536/2006, n. 3545/2006, n. 3552/2006, n. 3652/2008, n. 3661/2008, emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territori dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;
Considerato che nel territorio dell'isola di Lampedusa le aree per la raccolta delle imbarcazioni e degli altri materiali utilizzati per l'ingresso illegale di stranieri nel territorio della Repubblica italiana risultano totalmente occupate e che, pertanto, si rende necessario provvedere con immediatezza ad ogni attività necessaria allo svuotamento delle predette aree;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Per accelerare le iniziative dirette al superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, ai fini dell'approvazione dei progetti e degli impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e degli altri rifiuti, anche pericolosi, derivanti da interventi di scavo compresi nell'ambito del Sito di interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 3 dicembre 2004, è autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni:
articoli 5, 7, 9, 10, 13, 14 e 18 del
articolo 1 della
articolo 10 del
1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 31 luglio 2009.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Presidente della provincia di Varese e autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3565 del 16 febbraio 2007, fino al 30 settembre 2009.
3. Ove si renda necessario proseguire alla liquidazione dei pagamenti all'affidataria dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 oltre il termine di cui al comma 2, il Presidente della provincia di Varese è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale, al bilancio della provincia in apposito capitolo di spesa.
1. In ragione del subentro, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2005, n. 3444, delle regioni colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 nelle attività svolte dal Dipartimento della protezione civile in applicazione dell'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987, e successive modificazioni ed integrazioni, le medesime regioni sono autorizzate a revocare le somme assegnate per interventi di riattazione ai comuni interessati e non utilizzate da destinare alla prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi calamitosi in questione.
2. Le regioni interessate trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione annuale concernente le somme introitate ai sensi del comma 1 nonchè il piano di riparto delle medesime risorse finanziarie.
1. Nell'ambito delle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 5 giugno 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali precipitazioni meteorologiche verificatesi nei giorni 26 e 27 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in data 22 settembre 2006, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 anche nel territorio della regione Veneto, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 2007, è autorizzato a realizzare i necessari ed urgenti interventi sul tratto di argine del fiume Tagliamento tra i comuni di Latisana e San Michele al Tagliamento a salvaguardia dei centri abitati.
2. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario delegato in aggiunta alle disposizioni previste dall'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 2007, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
articolo 182 del
articolo 1, comma 3, del
decreto ministeriale 17 aprile 1998;
articoli 10, 11, 16 e 17 del
articolo 2 della
articoli 10 e 11 della
articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies della
articolo 25 della
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 2.000.000,00 si provvede a carico dei fondi posti nella disponibilità del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 2007.
1. Il comma 3 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 è sostituito dai seguenti commi:
«3. Il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2 costituisce Struttura di missione temporanea.
4. Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
5. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, anche in deroga all'articolo 7, comma 6 del
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilità, mentre i restanti oneri sono coperti con le risorse di cui all'articolo 6.».
1. Al Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, competono unicamente le indennità accessorie riconosciute ai consiglieri regionali sulla base della vigente normativa della regione Calabria, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 della medesima ordinanza.
2. Il numero delle unità di personale di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto a nove, di cui non più di quattro possono essere individuate anche tra estranei alle amministrazioni ivi indicate. I compensi da attribuire al predetto personale sono determinati dal Commissario delegato entro i limiti d'importo stabiliti per il personale operante presso le strutture speciali assessorili della regione Calabria.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3704/2008 si applicano esclusivamente al personale di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di criteri stabiliti dal Commissario delegato.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3635/2007, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche ai soggetti di cui ai commi 1 e 10 del medesimo articolo 3.
1. Allo scopo di provvedere con ogni urgenza alla indispensabile azione gestoria sui rifiuti presenti presso gli impianti di cui all'articolo 6 del
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni ai cui all'articolo 2, comma 1, del
3. Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del
4. In relazione allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e fino alla cessazione dello stato di emergenza nel predetto territorio, anche in attuazione dell'articolo 3 del
5. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del
6. La struttura di cui al comma 5 è coordinata da una unità individuata nell'ambito degli iscritti all'Albo nazionale dei giornalisti, anche appartenente alla pubblica amministrazione ed è composta da due unità di personale appartenente alla pubblica amministrazione, anche in posizione di comando.
7. Per il personale di cui al comma 6 resta fermo il trattamento economico in godimento. Al coordinatore della struttura è riconosciuta un'indennità mensile forfettaria pari al 80% del trattamento economico in godimento con oneri a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità finanziarie.
8. Con successivo decreto del Sottosegretario di cui all'articolo 1 del
1. Allo scopo di perequare le indennità percepite dai Commissari delegati incaricati di effettuare la messa in sicurezza delle grandi dighe in relazione alle funzioni effettivamente svolte, al Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza di protezione civile 16 giugno 2006, n. 3527, ed al Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 6, dell'ordinanza di protezione civile 30 marzo 2007, n. 3578 è corrisposta una indennità mensile, ad eccezione del solo trattamento economico di missione, parametrata al 20% del trattamento economico percepito dai Commissari delegati di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3461/2005, n. 3437/2005 e n. 3438/2005.
1. Il Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, al completamento degli interventi di messa in sicurezza da eseguirsi nei comuni di Monterenzio (Bologna) e Santa Sofia (Forlì) di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3579/2007 e n. 3292/2003.
2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 il Commissario delegato si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile nonchè dei Sindaci di Monterenzio e Santa Sofia in qualità di soggetti attuatori.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a riassegnare al Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato la somma complessiva di euro 650.000,00, già versata dal medesimo Presidente in conto entrate del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3704/2008.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato.
5. Il Commissario delegato, al termine delle iniziative poste in essere ai sensi del presente articolo, provvede alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di una relazione conclusiva.
1. L'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 è abrogato.
2. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3710, in ragione della complessità dei compiti affidatigli, è autorizzato a conferire incarichi su base fiduciaria di coordinatore degli aspetti amministrativi, tecnici e impiantistici a personale dotato di specifica professionalità determinandone i relativi compensi.
3. Per le attività affidategli il soggetto attuatore è altresì autorizzato a stipulare contratti di collaborazione con personale in possesso di professionalità nelle materie di interesse determinandone i relativi compensi riconoscendo il rimborso delle documentate spese di viaggio, vitto e alloggio dalla sede di residenza al luogo ove è richiesta la presenza, in deroga alla
4. Con successivo provvedimento il Commissario delegato determina il compenso da corrispondere al soggetto attuatore di cui al comma 2.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulla contabilità speciale intestata al medesimo soggetto attuatore.
6. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'avanzamento degli interventi infrastrutturali necessari alla realizzazione del grande evento G8, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad effettuare anticipazioni al soggetto attuatore di cui all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3710 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.
7. Le eventuali anticipazioni di cui al comma 6 saranno restituite al Dipartimento della protezione civile dal soggetto attuatore non appena saranno introitate le somme di cui all'articolo 3, comma 1, del
1. In relazione alla grave situazione di emergenza in atto nell'isola di Lampedusa, alle connesse alle operazioni di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei materiali giacenti nei siti di cui all'articolo 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 3410, il Commissario delegato è autorizzato, in deroga alle procedure di cui all'articolo 3, del
2. In relazione alla grave situazione di emergenza nell'isola di Lampedusa, stante l'impossibilità di effettuare gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica ambientale, di rimozione e di smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni stoccate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3410/2005 a causa della congestione dei depositi temporanei sull'isola, il Commissario delegato di cui all'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3382/2004, è autorizzato a procedere all'affidamento, con le procedure di somma urgenza connesse con la situazione in atto, degli interventi di gestione dei relitti e delle imbarcazioni stoccati nelle aree all'uopo dedicate presso i suddetti depositi temporanei, nonchè delle operazioni di gestione degli ulteriori materiali presenti nelle citate aree e, ove del caso, di bonifica, al fine delle attività di recupero o smaltimento.
3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3516/2006.
1. Allo scopo di conseguire entro i termini previsti per lo svolgimento del Grande Evento «Presidenza Italiana del Vertice G8» le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua, è individuata come sito di interesse nazionale in deroga all'articolo 252 del
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore di cui all'articolo 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'espletamento delle procedure di bonifica connesse agli interventi della portualità con modalità coerenti con la somma urgenza, in deroga all'articolo 242 del
3. Ai fini della classificazione dei sedimenti e della conterminazione delle casse di colmata si applica il valore limite per la classificazione delle sostanze pericolose, in linea con l'Allegato D del
4. Per l'utilizzo dei materiali non pericolosi provenienti dal dragaggio e dall'escavo dei fondali dell'area individuata come sito di interesse nazionale, se non pericolosi all'origine ovvero a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, è autorizzato il refluimento nei cassoni in cemento armato costituenti le strutture di contenimento e riprofilatura della linea di costa nonchè per la realizzazione del nuovo molo/struttura di colmata nell'area compresa tra punta moneta e cala camicia.
5. In attesa dell'impiego previsto al comma 4, i materiali derivanti dall'attività di dragaggio possono essere depositati all'interno di strutture adibite ai sensi dell'articolo 5, comma 11-quinquies della
6. Ai fini della classificazione del materiale di dragaggio di cui al comma 3, si utilizzano i risultati ottenuti a seguito della realizzazione del «Piano di caratterizzazione ambientale dei fondali dell'area marina antistante l'ex - arsenale nel comune di la Maddalena (Olbia-Tempio)» del settembre 2008, nell'ambito della «Attività di bonifica preliminare agli interventi strutturali per la Presidenza Italiana del G8» della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile e della Struttura di Missione «G8».
7. Per l'utilizzo in cassa di colmata dei materiali non pericolosi aventi valori di concentrazione superiori a quelli di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del
8. Relativamente ai requisiti di impermeabilizzazione richiesti dal comma 996 dell'articolo 1 della
9. In riferimento alle citate strutture di colmata, sarà possibile refluire all'interno delle stesse oltre al materiale proveniente dalle attività di dragaggio dell'area marina il materiale proveniente da attività estrattiva da cava e/o classificato come «terre e rocce da scavo» proveniente da sub aree del sito stesso in cui i suoli siano risultati conformi ai limiti della tabella 1, allegato 5, parte IV, titolo V del
10. Nell'ambito degli interventi di bonifica dell'area di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione e l'esercizio di impianti, di titolarità pubblica o privata, per il trattamento dei sedimenti e dei materiali di dragaggio, di cui uno ubicato presso l'area di cantiere - ex arsenale Marina militare - ed uno ubicato nell'area portuale di Porto Torres, funzionali al razionale recupero e riutilizzo dei sedimenti, ovvero di quelli derivanti da attività di competenza della regione Sardegna.
11. In caso di ritrovamento di residuati bellici nel corso delle attività di gestione a terra dei sedimenti dragati, il Servizio SDAI della Marina militare provvede all'adozione delle misure necessarie al corretto trattamento dei materiali rinvenuti.
12. Per i rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di cui al comma 4 è autorizzato altresì il trasferimento transfrontaliero con procedure in deroga all'articolo 194 del
13. Il Commissario delegato coordina le attività previste dal presente articolo.
14. Per la realizzazione degli interventi di bonifica dei sedimi militari dismessi nell'isola La Maddalena, finalizzati al recupero economico-produttivo delle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8, e delle aree adiacenti, all'interno del Sito di Interesse Nazionale di cui al comma 1, in aggiunta alla risorse finanziarie previste dalle precedenti ordinanze in materia, sono attribuiti al Commissario delegato ulteriori 30 milioni di euro a valere sui fondi FAS assegnati al Progetto Strategico Speciale «Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo dei siti industriali inquinati» di cui alla
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 6 della