§ 4.1.43 - L.R. 14 settembre 1994, n. 63.
Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 28 giugno 1989, n. 49 «Provvidenze per il recupero dei centri storici».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:14/09/1994
Numero:63


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 della L.R. 28.06.1989 n. 49 dopo il I comma, è aggiunto il seguente:
Art. 2.      All'art. 3 della L.R. 28.06.1989 n. 49, al II comma, è aggiunto:
Art. 3.      All'art. 4 della L.R. 28.06.1989 n. 49, dopo il II comma, è aggiunto:
Art. 4.      All'art. 5 della L.R. 28.06.1989 n. 49, il II comma è sostituito dal seguente:
Art. 5.      All'art. 5 della L.R. 28.06.1989 n. 49, di seguito al V comma, è aggiunto:
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.43 - L.R. 14 settembre 1994, n. 63. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 28 giugno 1989, n. 49 «Provvidenze per il recupero dei centri storici».

(B.U. n. 33 del 4 ottobre 1994).

 

Art. 1.

     All'art. 1 della L.R. 28.06.1989 n. 49 dopo il I comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     All'art. 3 della L.R. 28.06.1989 n. 49, al II comma, è aggiunto:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     All'art. 4 della L.R. 28.06.1989 n. 49, dopo il II comma, è aggiunto:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     All'art. 5 della L.R. 28.06.1989 n. 49, il II comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     All'art. 5 della L.R. 28.06.1989 n. 49, di seguito al V comma, è aggiunto:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 10 della L.R. 17 marzo 2004, n. 13.