§ 3.1.126 - L.R. 20 luglio 2007, n. 26.
Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:20/07/2007
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’art. 1 della L.R. 6/2001 concernente: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da [...]
Art. 2.  Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 6/2001
Art. 3.  Inserimento art. 2 bis alla L.R. 6/2001
Art. 4.  Sostituzione dell’art. 3 della L.R. 6/2001
Art. 5.  Modifica dell’art. 6 della L.R. 6/2001
Art. 6.  Sostituzione dell’art. 9 della L.R. 6/2001
Art. 7.  Modifiche all’art. 10 della L.R. 6/2001
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 3.1.126 - L.R. 20 luglio 2007, n. 26.

Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati.

(B.U. 25 luglio 2007, n. 42)

 

Art. 1. Sostituzione dell’art. 1 della L.R. 6/2001 concernente: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati

1. L’art. 1 della L.R. 16 marzo 2001, n. 6 "Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati" è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell’azione preventiva di cui all’art. 174 del Trattato della Comunità Europea e dell’art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 12 marzo 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio), con la presente legge tutela le risorse genetiche del territorio regionale nonché la qualità ed originalità della propria produzione agricola. Promuove, altresì, le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l’ambiente, derivanti da coltivazione ed allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati "OGM". Detta, inoltre, ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l’informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM.

2. La Regione Abruzzo promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con l’obiettivo di mantenere e sviluppare la biodiversità e l’alto valore del paesaggio agrario regionale.

3. Il riferimento al termine OGM comprende gli OGM utilizzati come tali ed i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM.»

 

     Art. 2. Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 6/2001

1. L’art. 2 della L.R. 6/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - Divieto di coltivazione e allevamento di OGM sull’intero territorio regionale

1. Nelle more della valutazione dell’impatto degli OGM sui sistemi agrari (tradizionali, biologici o di altro tipo) e sulla salute umana è fatto divieto nella Regione Abruzzo coltivare piante ed allevare animali geneticamente modificati anche a fini sperimentali.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, autorizzate ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della Direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati), purché in ambiente chiuso e confinato, come definito dalla normativa europea e nazionale.

3. Gli ambienti di cui al comma 2, non possono interessare le aree protette regionali e le aree contigue delle stesse, le aree di connessione genetica della rete ecologica regionale, i territori di interesse comunitario nazionale e regionale, le aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio di qualità riconosciuto dalla UE, le aree dove insistono aziende ed imprese agricole che praticano l’agricoltura biologica o che ricevono contributi per l’applicazione di misure agroambientali, qualsiasi altra area ritenuta di rilevante importanza ed interesse dagli Enti Locali ove ricadono, le terre civiche ai sensi della L.R. 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche) e le zone limitrofe alle aree sopra espresse per una distanza di almeno 2 Km».

 

          Art. 3. Inserimento art. 2 bis alla L.R. 6/2001

1. Dopo l’art. 2 della L.R. 6/2001 è inserito il seguente:

«Art. 2 bis - Individuazione dell’autorità regionale e dei siti per la ricerca di OGM.

1. La Regione Abruzzo designa l’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) quale autorità regionale preposta agli adempimenti derivanti dal D.M. 19.1.2005 e quale autorità competente a certificare le eventuali contaminazioni da OGM che le coltivazioni in campo aperto libere da OGM possono subire, ferme restando le eventuali competenze in materia di altre autorità previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali.

2. L’ARSSA individua gli ambienti pubblici chiusi e confinati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, su cui effettuare la sperimentazione, comunicandone l’ubicazione ai Comuni sul cui territorio essi ricadono».

 

     Art. 4. Sostituzione dell’art. 3 della L.R. 6/2001

1. L’art. 3 della L.R. 6/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - Esclusione della protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti

1. Le imprese agricole e agroalimentari che utilizzano OGM, sia direttamente che indirettamente nell’intero ciclo produttivo, sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi di qualità ed a qualsiasi forma di finanziamento o agevolazione regionale.

2. Analoga esclusione riguarda le imprese agricole ed agroalimentari che producono e/o utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime o seconde derivate da piante o animali geneticamente modificati.»

 

     Art. 5. Modifica dell’art. 6 della L.R. 6/2001

1. Al comma 3 dell’art. 6 della L.R. 6/2001 le parole "in quelle zone non contemplate dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in quegli ambienti, chiusi e confinati, individuati ai sensi dell’art. 2, comma 2".

 

     Art. 6. Sostituzione dell’art. 9 della L.R. 6/2001

1. L’art. 9 della L.R. 6/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - Vigilanza e controllo

1. Fermi restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previste da leggi nazionali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l’ARSSA svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge, comunicando ai Comuni territorialmente competenti le eventuali violazioni rilevate ai fini dell’elevazione delle sanzioni.

2. L’ARSSA, sentito il parere del Comitato del Tavolo Tecnico di cui al comma 3, predispone programmi pluriennali ed annuali di vigilanza e controllo.

3. E’ istituito il Comitato del Tavolo Tecnico con il compito di fornire indicazioni all’ARSSA nella predisposizione dei programmi pluriennali ed annuali di vigilanza e controllo, e proporre progetti tesi alla tutela della salute umana, dell’ambiente e della biodiversità. Il Comitato del Tavolo Tecnico è costituito da:

a) 1 funzionario dell’Assessorato all’Ambiente;

b) 1 funzionario dell’Assessorato alla Sanità;

c) 1 rappresentante per ogni Associazione di agricoltori riconosciuta a livello nazionale e presente sul territorio regionale, tra quelle maggiormente rappresentative;

d) 1 rappresentante per ogni Associazione ambientalista riconosciuta a livello nazionale e presente sul territorio regionale, tra quelle maggiormente rappresentative;

e) 2 ispettori biotecnologici individuati ai sensi del D.Lgs. 224/03 ed inseriti nell’Albo Ufficiale del Ministero dell’Ambiente».

 

     Art. 7. Modifiche all’art. 10 della L.R. 6/2001

1. Al comma 2 dell’art. 10 della L.R. 6/2001 sono soppresse le parole "Alla vigilanza ed".

2. Dopo il comma 3 dell’art. 10 della L.R. 6/2001 sono aggiunti i seguenti commi:

«3 bis. A parziale copertura dei danni subiti dagli agricoltori così come certificati ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, della presente legge regionale, la Regione Abruzzo provvede con uno stanziamento, per l’anno 2007, di € 20.000,00 (ventimila) nel capitolo di bilancio di nuova istituzione. Alla copertura si provvede mediante diminuzione, per competenza e cassa, di € 20.000,00 (ventimila) dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione sul Cap. 102499 - UPB 07.02.011. Per gli anni successivi, lo stanziamento sarà definito dall’Assessorato competente per materia in base alle disponibilità di bilancio. La Giunta regionale provvederà, altresì, a prelevare dallo stesso capitolo di bilancio le risorse economiche necessarie alla formazione tecnica, scientifica ed amministrativa di quegli operatori che sceglieranno di effettuare le emissioni di OGM a fini sperimentali di cui all’art. 2, comma 2 della presente legge regionale.

3 ter. Il conduttore agricolo è esente da qualsiasi responsabilità di cui ai commi 1 e 2, nell’ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall’autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull’assenza di organismi geneticamente modificati, risultate poi contaminate alle analisi di laboratorio».

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.