§ 79.1.61 - O.P.C.M.  29 luglio 1999, n. 2994.
Misure urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:29/07/1999
Numero:2994


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2991/1999 le parole "individuati dall'art. 13, comma 4, della legge n. 61/1998" sono sostituite con le seguenti: "individuati dagli articoli 3 e 4 della [...]
Art. 2.      1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, viene concesso anche per [...]
Art. 3.      1. Per fronteggiare le esigenze di servizio dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco delle regioni colpite dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 allo scopo di mantenere l'apertura dei [...]
Art. 4.      1. Sono unificate le funzioni di commissario delegato conferite al presidente della regione Campania per gli interventi previsti dalle ordinanze n. 2499/1997 e n. 2787/1998 e successive [...]
Art. 5.      1. Il termine di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 e successive modifiche e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1999. Il conseguente onere finanziario è posto a carico [...]
Art. 6.      1. Il presidente della regione Siciliana continua fino al 31 dicembre 1999
Art. 7.      1. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza idrica in atto e nelle more del completamento della realizzazione della nuova condotta sottomarina per l'approvvigionamento idrico dell'isola della [...]
Art. 8.      1. Ai fini del completamento degli accertamenti tecnici sui territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpiti dal sisma del 9 settembre 1998, previsto dall'art. 1, comma 1, del [...]
Art. 9.      1. Il numero delle unità di reperibilità di cui all'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 è accresciuto di ulteriori due unità ed il periodo è prorogato di dodici mesi
Art. 10.      1. La documentazione per la concessione dei contributi già definiti in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 11.      1. Il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2621/1997 concorre alle attività istruttorie previste a carico del Dipartimento della protezione civile [...]
Art. 12.      1. Il Dipartimento della protezione civile provvede per il periodo necessario e comunque entro il termine dello stato di emergenza, al completamento degli interventi di recupero funzionali e [...]
Art. 13.      1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 2500/1997 dopo le parole "dalla legge 2 giugno 1995, n. 216" sono aggiunte le seguenti "e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415".
Art. 14.      1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 79.1.61 - O.P.C.M.  29 luglio 1999, n. 2994.

Misure urgenti di protezione civile.

(G.U. 4 agosto 1999, n. 181)

 

Capo I

Misure per i territori delle regioni Marche e Umbria

interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

 

     Art. 1.

     1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2991/1999 le parole "individuati dall'art. 13, comma 4, della legge n. 61/1998" sono sostituite con le seguenti: "individuati dagli articoli 3 e 4 della legge n. 61/1998".

     2. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche e Umbria.

     3. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2886/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999.

     4. Per le esigenze di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni, nonché quelle di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2877/1998, è assegnata al prefetto di Perugia l'ulteriore somma di lire 500 milioni a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 2.

     1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, viene concesso anche per le spese di amministrazione sostenute dal comune o dal procuratore speciale ai quali i proprietari degli edifici ricadenti in un intervento unitario di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, abbiano delegato o affidato i compiti di progettazione o realizzazione oppure per le spese di amministrazione sostenute dal comune in sostituzione dei proprietari inadempienti ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 6-bis, della legge n. 61/1998.

 

Capo II

Misure per i territori della regione Campania interessati da eventi

idrogeologici e per gli interventi in emergenza dei Vigili del fuoco.

 

          Art. 3.

     1. Per fronteggiare le esigenze di servizio dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco delle regioni colpite dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 allo scopo di mantenere l'apertura dei presidi provvisori di Gaifana e Visso e l'operatività in emergenza dei comandi di Perugia, Macerata e Rieti, la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno è autorizzata a destinare, temporaneamente, ai comandi suindicati, in aggiunta alle dotazione organiche delle sedi permanenti operative, complessivamente cento unità nei profili di vigile, capo squadra e capo reparto.

     2. Per fronteggiare le esigenze di servizio dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco della regione Campania allo scopo di mantenere l'apertura dei presidi provvisori nei comuni di Sarno, Siano e Quindici, la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno è autorizzata a destinare, per il periodo dell'emergenza, temporaneamente, ai comandi della Campania, in aggiunta alle dotazioni organiche delle sedi permanenti operative, complessivamente, centoquattro unità nei profili di vigile, capo squadra e capo reparto e tre funzionari per la gestione dell'emergenza.

     3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 il limite massimo per il richiamo dei Vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo di cui all'art. 41 della legge 23 ottobre 1980, n. 930, è elevato a centossessanta giorni.

     4. E' autorizzata la prosecuzione fino al 31 dicembre 1999 delle attività previste dall'art. 10, comma 2, lettere a) e b) dell'ordinanza n. 2742/1998. A tale scopo lo stanziamento di cui al comma 5 del medesimo art. 10 è integrato rispettivamente di lire 108 milioni e di lire 990 milioni.

     5. Per le attività previste dai commi 1, 2 e 3 per il secondo semestre del 1999 è concesso un contributo di lire 490 milioni.

     6. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo quantificato in lire 1588 milioni è posto a carico delle disponibilità dell'unità previsionale 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999. La relativa somma è versata in contro entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

 

          Art. 4.

     1. Sono unificate le funzioni di commissario delegato conferite al presidente della regione Campania per gli interventi previsti dalle ordinanze n. 2499/1997 e n. 2787/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì unificate le strutture commissariali costituite ai sensi delle citate ordinanze. Per il complesso delle attività, comprese quelle di cui al successivo comma 2, il commissario può avvalersi di un vice commissario e di due subcommissari. Per l'affidamento delle progettazioni, l'esame dei progetti, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, il commissario, a decorrere dalla data della presente ordinanza, si avvale delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza numero 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni in quanto applicabili.

     2. Il commissario delegato di cui al comma 1, sulla base della perimetrazione delle aree a rischio molto elevato per l'incolumità delle persone e la sicurezza del patrimonio ambientale e culturale, effettuata ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, provvede, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/1999, alla verifica di ciascuna delle suddette perimetrazioni in relazione alle linee di indirizzo contenute nella documentazione tecnica prevista dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2787/1998. Il comitato tecnico-scientifico definisce il piano degli interventi urgenti relativi alle suddette aree per i quali affidare la progettazione per la riduzione del rischio e/o effettuare il monitoraggio in attesa dell'esecuzione degli interventi. Il commissario provvede ad attivare dette progettazioni con le modalità, procedure e agli stessi soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza n. 2980/1999. Lo stesso comitato tecnico scientifico provvede anche ai compiti di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2499/1997, nonché alla definizione di linee guida progettuali e all'esame dei progetti preliminari e definitivi relativi agli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2499/1997 e al presente comma. Il parere sui progetti esecutivi viene dato dall'amministrazione responsabile dell'intervento individuata dal commissario delegato, il quale successivamente approva formalmente il progetto ed il relativo finanziamento. Il comitato di tecnici di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2499/1997 è soppresso.

     3. In relazione all'ampliamento dei compiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/1999 è integrato con ulteriori due membri e si avvale per i compiti istruttori fino ad un massimo di cinque esperti nominati con le procedure di cui all'art. 1, comma 5, della citata ordinanza n. 2980/1999. Al comitato tecnico-scientifico possono partecipare, su invito del Presidente, i segretari delle Autorità di bacino nazionali e regionali e un tecnico designato in rappresentanza di ciascuna amministrazione provinciale per la verifica delle perimetrazioni delle aree a rischio e la redazione del piano degli interventi di cui all'ordinanza numero 2499/1997 e al precedente comma 2 limitatamente agli ambiti territoriali di competenza.

     4. Agli oneri per la redazione dei progetti ed esecuzione delle indagini preliminari di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 2499/1997 ed al precedente comma 2, il commissario delegato provvede utilizzando i fondi previsti, per le progettazioni, nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2499/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le economie eventualmente rinvenienti dall'esecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dalla stessa ordinanza e con una ulteriore somma non superiore a lire 10 miliardi a valere sui fondi di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive integrazioni.

     5. Il termine di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2980/1998 è prorogato al 31 luglio 1999.

     6. Il commissario delegato nelle more del perfezionamento dei propri atti di approvazione delle perizie di variante e suppletive e della stipula dei contratti integrativi relativi agli interventi di cui al presente articolo autorizza la prosecuzione dei lavori sulla base della perizia approvata dal Comitato tecnico-scientifico nei limiti dell'importo contrattuale vigente per le varianti non sostanziali di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), dell'ordinanza n. 2980/1999 e per quelle relative ai piani di esproprio, per i lavori urgenti che assicurano il funzionamento del reticolo idraulico e la riduzione del pericolo di colate di fango, il commissario per non interrompere l'esecuzione dei lavori nelle more della redazione delle perizie autorizza le parti delle opere variate nei limiti dell'importo contrattuale sulla base di elementi tecnico-economici, anche di massima, forniti dagli organi di direzione lavori e previo parere del soggetto attuatore. Il commissario definisce con proprio atto le tipologie di modifiche che costituiscono varianti non sostanziali acquisendo il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza n. 2980/1999.

      [1]

     7. Il commissario delegato per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze n. 2499/1997 e numero 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene distinte le contabilità speciali istituite per gli scopi. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti assunti fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, dell'ordinanza n. 2789/1998 è aumentata di lire 500 milioni.

     9. [2]

     10. Il commissario costituisce un fondo di gestione per spese generali destinato a emolumenti per lavoro straordinario, indennità fisse per personale comandato e a contratto, oneri per consulenze e indagini, studi e spese tecniche, oneri derivanti da convenzioni, spese di funzionamento del comitato tecnico scientifico e della commissione di alta vigilanza e oneri generali vari. In detto fondo confluiscono e risorse destinate per tali scopi nei piani rimodulati di cui all'ordinanza n. 2787/98 (tipologia F) e n. 2499/97. [3]

 

          Art. 5.

     1. Il termine di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 e successive modifiche e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1999. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità del commissario delegato e le eventuali somme eccedenti sono poste a carico dei fondi attribuiti con l'art. 7, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226.

     2. Il genio civile di Avellino provvede alla redazione della perizia di spesa per il ripristino della s.s. 404 nel tratto Moschino-Forino e della s.p. Bracigliano-Saldo-Forino nella parte che ricade nella provincia di Avellino, e assicura, altresì, l'attività di direzione dei lavori. Restano salve le altre disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2794/1998.

     3. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già assegnate al commissario delegato, presidente della regione Campania.

     4. Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, deve intendersi estesa anche all'art. 4, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61.

     5. Il Dipartimento della protezione civile, è autorizzato ad erogare al Consorzio di bonifica dell'Agro Farnese-Nocerino un contributo straordinario di lire 500 milioni per interventi di manutenzione degli alvei. L'onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2863/1998 che viene corrispondentemente ridotta di pari importo.

     6. Il contributo assegnato con l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2875/1998 è integrato con la somma di lire 500 milioni. L'onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.1 "emergenza sul territorio" cap. 7603 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Capo III

Misure per fronteggiare l'emergenza idrica nelle isole minori della Sicilia e della Sardegna.

 

          Art. 6.

     1. Il presidente della regione Siciliana continua fino al 31 dicembre 1999 [4] nella funzione di commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999.

     2. Il commissario delegato provvede nei più breve tempo possibile ad un nuovo affidamento del servizio di trasporto dell'acqua mediante navi cisterna dai punti di appresamento e carico dallo stesso individuati, a mezzo trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque ditte idonee, al fine di perseguire una riduzione dei costi unitari attualmente sostenuti in relazione al notevole aumento dei quantitativi d'acqua da trasportare nel secondo semestre 1999.

     3. Nelle more dell'affidamento del servizio di cui al comma 2, al fine di assicurare la continuità del medesimo ed il rifornimento dei quantitativi d'acqua previsti nel piano di emergenza di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2914/1999, il commissario delegato è autorizzato a prorogare il contratto di trasporto già stipulato agli stessi costi unitari.

     4. Le autorità portuali civili e militari di Palermo, Trapani e Messina sono tenute ad assicurare la massima priorità alle operazioni di caricamento nelle navi cisterna civili e militari dei quantitativi d'acqua necessari a fronteggiare, con continuità, le esigenze di approvvigionamento idrico connesse con la grave situazione di emergenza in atto nelle isole minori della Sicilia.

     5. Il commissario delegato avvalendosi delle procedure e deroghe dell'ordinanza n. 2914/1999 provvede, entro dieci giorni dalla data della presente ordinanza, alla riparazione del modulo fuori esercizio del dissalatore nell'isola di Ustica e provvede, altresì, a completare i lavori di potenziamento dello stesso dissalatore utilizzando all'uopo i fondi disponibili destinati allo scopo e già assegnati alla regione Siciliana.

     6. Al fabbisogno derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede con due quote di 7,5 miliardi ciascuna rispettivamente a carico del bilancio della regione Siciliana, e dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La regione siciliana e il Dipartimento della protezione civile provvedono a versare le somme sulla contabilità speciale del commissario delegato.

 

          Art. 7.

     1. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza idrica in atto e nelle more del completamento della realizzazione della nuova condotta sottomarina per l'approvvigionamento idrico dell'isola della Maddalena, il Presidente della regione Sardegna, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, avvalendosi delle proprie disponibilità finanziarie nonché di altri fondi utilizzabili allo scopo e delle procedure e deroghe di cui alla citata ordinanza, ad assicurare l'integrazione urgente dell'approvvigionamento idrico anche a mezzo di navi cisterna. Il Ministro della difesa assicura il necessario concorso.

 

Capo IV

Altre misure di protezione civile

 

          Art. 8.

     1. Ai fini del completamento degli accertamenti tecnici sui territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpiti dal sisma del 9 settembre 1998, previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riattivare l'unità operativa di cui all'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

     2. Le regioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere all'unità operativa di cui al medesimo comma, entro il 10 agosto 1999, le richieste di sopralluogo loro trasmesse dai comuni successivamente al 15 ottobre 1998. L'unità operativa provvede agli accertamenti tecnici entro il 30 settembre 1999 e si applica il disposto di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2871/1998. [5]

 

          Art. 9.

     1. Il numero delle unità di reperibilità di cui all'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 è accresciuto di ulteriori due unità ed il periodo è prorogato di dodici mesi [6] . Il relativo onere, valutato in lire 150 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.1.1.0 (cap. 6891) del centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1999.

     2. Il personale del Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato nella gestione delle emergenze in atto, è autorizzato ad usufruire, fino al 31 dicembre 1999, delle ferie non godute al 30 giugno 1999.

     3. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2980/1999 le parole "è prorogato di ulteriori sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "è prorogato di ulteriori dodici mesi".

 

          Art. 10.

     1. La documentazione per la concessione dei contributi già definiti in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, può essere presentata entro il 30 ottobre 1999.

     2. Il termine di cui all'art. 5 della deliberazione 14 novembre 1995 del Comitato tecnico costituito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 16 febbraio 1995, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1995, è prorogato al 30 settembre 1999.

     3. Per la realizzazione e l'acquisizione urgente, mediante ricerca di mercato, di un mezzo sperimentale idoneo per la rimozione del materiale che ostruisce le luci dei ponti in occasione di piene del fiume Tanaro e relativi affluenti, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'ispettorato regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte e Valle d'Aosta che gestirà tale mezzo, è assegnata al prefetto di Alessandria la somma di lire 654 milioni a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 11.

     1. Il Comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2621/1997 concorre alle attività istruttorie previste a carico del Dipartimento della protezione civile dall'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato ed integrato dall'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. In particolare il Comitato assicura anche:

     a) la predisposizione di linee guida, di specifiche tecniche e di criteri attuativi per gli adempimenti di cui alle citate leggi n. 267/1998 e n. 226/1999 e per quelli relativi alle attività di cui ai successivi punti b) e c);

     b) l'esame istruttorio delle proposte programmatiche delle regioni, di cui all'art. 2-bis della legge n. 267/1998, per la selezione degli interventi e delle priorità al fine di definire le proposte per i programmi da finanziare con i fondi stanziati per gli anni 1999 e 2000 dalla medesima legge;

     c) [7]

     d) attività di consulenza al Dipartimento per la definizione di programmi di intervento in materia di rischio idrogeologico.

     2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico-amministrativo e la segreteria tecnica che lo supporta sono integrati rispettivamente con tre membri e quattro unità di personale e la loro attività è prorogata fino al 31 dicembre 2000. Alla stessa data è altresì prorogato il termine di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modificazioni.

     3. Restano escluse dai compiti del Comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente comma 1, quelli relativi agli interventi ricadenti nelle aree della regione Campania di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

 

          Art. 12.

     1. Il Dipartimento della protezione civile provvede per il periodo necessario e comunque entro il termine dello stato di emergenza, al completamento degli interventi di recupero funzionali e alla gestione del centro di accoglienza realizzato nell'ex base Nato di Comiso di cui all'ordinanza n. 2981/1999, avvalendosi delle procedure e deroghe ivi previste.

     2. Il termine di cui all'art. 5 dell'ordinanza numero 2968/1999 e successive modificazioni è prorogato al 30 settembre 1999, limitato al personale utilizzato in Albania e a Comiso negli interventi coordinati dai Dipartimento della protezione civile.

     3. Per gli interventi connessi alla Missione Arcobaleno, sia in area balcanica che in territorio nazionale, coordinati dal Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad effettuare i rimborsi alle organizzazioni di volontariato per le spese sostenute, nonché quelli relativi alle giornate lavorative ai datori di lavoro ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1994.

 

          Art. 13.

     1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 2500/1997 dopo le parole "dalla legge 2 giugno 1995, n. 216" sono aggiunte le seguenti "e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415".

 

          Art. 14.

     1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 2 dell’O.P.C.M. 3 ottobre 2000, n. 3088.

[2]  Comma abrogato dall'art. 3 dell’O.P.C.M. 11 luglio 2001, n. 3142.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 7 dell’O.P.C.M. 9 febbraio 2000, n. 3036.

[4]  Termine prorogato al 30 giugno 2000 dall'art. 1 dell’O.P.C.M. 26 febbraio 2000, n. 3043.

[5]  Comma così modificato dall'art. 14 dell’O.P.C.M. 18 dicembre 1999, n. 3028.

[6]  Termine prorogato da ultimo al 31 dicembre 2003 dall'art. 11 dell’O.P.C.M. 15 giugno 2002, n. 3220.

[7]  Lettera abrogata dall'art. 15 dell’O.P.C.M. 23 ottobre 2000, n. 3095.