§ 79.2.94 - O.P.C.M. 26 febbraio 2000, n. 3043.
Emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:26/02/2000
Numero:3043


Sommario
Art. 1.      Il presidente della regione siciliana continua fino al 30 giugno 2000, nella funzione di commissario delegato di cui alle ordinanze n. 2914/1999 e 2994/1999.
Art. 2.      1. Il commissario delegato, presidente della regione siciliana, anche in deroga alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, provvede inoltre ad assicurare, in via di somma urgenza, il pieno [...]
Art. 3.      1. Il Ministero della difesa assume a carico del proprio bilancio gli oneri necessari per assicurare il massimo utilizzo delle proprie navi adibite al rifornimento idrico con priorità per le [...]
Art. 4.      Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, [...]
Art. 5.      Per quanto non modificato dalla presente ordinanza resta in vigore quanto disposto dall'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6.      1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal Commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.


§ 79.2.94 - O.P.C.M. 26 febbraio 2000, n. 3043.

Emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica.

(G.U. 4 marzo 2000, n. 53)

 

     Art. 1.

     Il presidente della regione siciliana continua fino al 30 giugno 2000, nella funzione di commissario delegato di cui alle ordinanze n. 2914/1999 e 2994/1999.

 

          Art. 2.

     1. Il commissario delegato, presidente della regione siciliana, anche in deroga alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, provvede inoltre ad assicurare, in via di somma urgenza, il pieno funzionamento dei dissalatori esistenti nelle isole, nonché l'adeguamento ed il potenziamento della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo, utilizzando a tal proposito i fondi disponibili per tale finalità rispettivamente nel bilancio della regione siciliana, quelli già trasferiti all'E.A.S. dal Ministero dei lavori pubblici ed altri che possano rendersi disponibili.

     2. Il commissario delegato provvede entro il 30 settembre 2000 al saldo dei pagamenti alle ditte aggiudicatarie del servizio di rifornimento idrico, alla rendicontazione di quanto fatturato dai comuni beneficiari del servizio, nonché ad informare il Dipartimento della protezione civile dell'attività svolta.

 

          Art. 3.

     1. Il Ministero della difesa assume a carico del proprio bilancio gli oneri necessari per assicurare il massimo utilizzo delle proprie navi adibite al rifornimento idrico con priorità per le isole Pelagie.

     2. La regione siciliana, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, e comunque non oltre il 30 giugno 2000, assume a proprio carico il 50 per cento degli oneri stimati in lire 6.000 milioni per la fornitura eccedente la quota di fabbisogno idrico soddisfatta dalla Marina militare, detratta la quota dei costi a carico dell'utenza finale, restando a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, la restante quota del 50 per cento.

     3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è assegnata al Commissario delegato la somma di lire 3.000 milioni a valere sull'unità previsionale di base 20.2.1.3 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353).

 

          Art. 4.

     Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico della regione siciliana che deve farvi fronte con mezzi propri.

 

          Art. 5.

     Per quanto non modificato dalla presente ordinanza resta in vigore quanto disposto dall'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 6.

     1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal Commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

     2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.