Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.27 tributi locali |
Data: | 28/12/1993 |
Numero: | 566 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 95.27.23 - D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566.
Disposizioni correttive al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
(G.U. 31 dicembre 1993, n. 306)
1. Al
a) all'art. 38, comma 4, dopo la parola: "attraversano", sono aggiunte le seguenti: "il centro abitato di";
b) all'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole "classificati in", sono aggiunte le seguenti: "almeno due";
2) nel comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq";
3) nel comma 6, secondo periodo, dopo le parole "riferita alla prima", sono soppresse le parole: "ovvero unica", e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.";
c) all'art. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "nel regolamento" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.";
2) nel comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:";
3) nel comma 4, le parole "di fiere, festeggiamenti e mercati", sono sostituite dalle seguenti: "di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,";
4) nel comma 5, primo periodo, le parole "possono essere ridotte fino al" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte al" e, dopo le parole: "venditori ambulanti", sono aggiunte le seguenti: ", pubblici esercizi";
5) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: "6 bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.";
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.";
7) nel comma 8, le parole da "è in facoltà del comune" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.";
d) il comma 1 dell'art. 46 è sostituito dal seguente:
"1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.";
e) all'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.";
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
"2 bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50 mila, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.";
f) all'art. 56, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:
"11 bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.