§ 63.1.153 - Del.CIPE 9 luglio 1998, n. 70.
Riparto risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:09/07/1998
Numero:70

§ 63.1.153 - Del.CIPE 9 luglio 1998, n. 70.

Riparto risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208.

(G.U. 22 agosto 1998, n. 195)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, disciplinante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e visto in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

     Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

     Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641; provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

     Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda a questo Comitato la ripartizione dei relativi ricavi che affluiscono al Fondo di cui al richiamato art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

     Visto l'art. 1 commi 54 seg., della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 della citata legge n. 135/1997, che, con riferimento alle opere di competenza soprattutto delle regioni e degli enti locali istituisce il Fondo rotativo per la progettualità, prevedendo peraltro il rimborso dell'anticipazione ottenuta qualora, entro il termine indicato dal legislatore, l'opera non ottenga l'intera copertura finanziaria ovvero non sia realizzabile ovvero non sia da considerare più di interesse pubblico;

     Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 135/1997, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse affluiscono al Fondo di cui al citato decreto legislativo n. 96/1993 e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

     Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che tra l'altro reca modificazioni alla legge n. 341/1995, per quanto riguarda gli incentivi automatici alle attività produttive;

     Visto l'art. 17, comma 2, della medesima legge n. 266/1997 che detta disposizioni in materia di promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire interventi capaci di salvaguardare l'occupazione;

     Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e visti in particolare gli articoli 4, 5 e 7 che prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta a favore - rispettivamente - delle imprese che assumono nuovi dipendenti in aree delle zone obiettivo 1, delle imprese che assumono nuovi dipendenti e promuovono progetti nel campo della ricerca e delle imprese che partecipano ad accordi di programmazione negoziata e che possono appunto chiedere di percepire l'agevolazione sotto forma di credito di imposta;

     Visto l'accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 24 settembre 1996, che prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione, nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale;

     Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate dai provvedimenti normativi sopra richiamati, al netto delle finalizzazioni di legge;

     Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997 che reca disposizioni in materia di riparto delle risorse destinate alle agevolazioni industriali ex lege n. 488/1992;

     Vista la propria delibera in data 26 febbraio 1998 che detta criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;

     Viste le proprie delibere in data 17 marzo 1998 e 6 maggio 1998 con le quali questo Comitato, in applicazione dell'art. 54, comma 13, della legge n. 449/1997, ha proceduto a dettare nuove disposizioni procedurali in relazione alla sistematica introdotta dalla norma stessa, ripartendo altresì la tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire - accesa nel dicembre 1997 per far fronte alle più immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996 - e modulando le restanti assegnazioni secondo le scansioni temporali fissate dalla tabella F della legge 27 dicembre 1997, n. 450;

     Viste le indicazioni di priorità formulate, ai fini del riparto delle risorse recate dalla legge n. 208/1998, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 luglio 1998;

     Vista la delibera in data odierna con la quale questo Comitato ha proceduto, tra l'altro, a revocare l'importo di 200 miliardi di lire assegnato al Ministero delle comunicazioni, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 641/1996, con delibera 18 dicembre 1996;

     Considerato che la citata legge n. 208/1998 già include esplicitamente, tra le iniziative cui conferire carattere prioritario, il completamento delle opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 135/1997 e per le quali l'Amministrazione proponente accerti le condizioni di attualità e cantierabilità, ed include altresì la prosecuzione del programma di agevolazioni previste dall'art. 1 della legge n. 488/1992;

     Ritenuto di condividere le indicazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

     Considerata in particolare l'urgenza, desumibile anche dal disposto dell'art. 1, comma 4, della richiamata legge n. 208/1998, di procedere in via immediata all'assegnazione delle risorse a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire di far fronte, in tempi certi e con procedure trasparenti, alla domanda di sostegno alle imprese, con positive ricadute di ordine occupazionale già nel breve-medio periodo;

     Ritenuto, nella medesima ottica, di procedere ad assegnazioni per altre tipologie di intervento del pari idonee ad attivare in tempi brevi rilevanti risvolti occupazionali e/o per tipologie per le quali l'iter istruttorio è particolarmente avanzato;

     Ritenuto, nel quadro di un'azione organica di sostegno delle aree depresse, di assicurare continuità rispetto alle linee definite nelle precedenti delibere di riparto dei finanziamenti riservati a dette aree, adottando criteri e metodologie analoghi a quelli allora assunti, ma riconsiderandoli in una logica evolutiva particolarmente attenta alle esigenze del decentramento ormai in fase di avanzata attuazione e diretta quindi a dare adeguato risalto agli istituti di regolamentazione complessiva dei rapporti tra Governo nazionale e singola regione quali soggetti paritari di diritto;

     Ritenuto in tale contesto, di prevedere un ulteriore specifico finanziamento per la riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria anche al fine di assicurare flussi costanti di risorse che garantiscano continuità alla realizzazione di un'opera da considerare strategica per il rilancio del Mezzogiorno;

     Ritenuto di quantificare gli importi ritenuti necessari per far fronte agli oneri di cofinanziamento di progetti alimentati con risorse comunitarie ed agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge n. 449/1997;

     Ritenuto di finalizzare, in un quadro di intese istituzionali di programma, le risorse destinate ad ulteriori programmi infrastrutturali, idonei a creare le condizioni per uno stabile sviluppo delle aree depresse anche nel medio-lungo periodo e che ricomprendano prioritariamente i completamenti ex lege n. 135/1997;

     Ritenuto, in relazione al limitato utilizzo del fondo progettualità ed alle cause che determinano tale limitato utilizzo, di destinare parte delle risorse riservate a programmi infrastrutturali all'effettuazione di studi di fattibilità in funzione propedeutica all'attivazione di detto fondo ed in modo da consentire alle regioni di disporre di un parco progetti di sicura affidabilità, da finanziare secondo criteri di priorità concertati tra lo Stato e le regioni stesse;

     Ritenuto altresì opportuno procedere all'istituzione, quale struttura di collegamento tra le Amministrazioni centrali con riferimento alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera 21 marzo 1997, di un Comitato di coordinamento tra le Amministrazioni che proceda, anche in contraddittorio con le regioni, all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da finanziare anche con le predette risorse nell'ambito delle stipulande intese istituzionali di programma e ad una equilibrata articolazione territoriale del complesso delle risorse delle Amministrazioni centrali;

     Ritenuto che gli specifici stanziamenti per le aree depresse non possono costituire l'unico riferimento per le politiche di sviluppo di tali aree, ma debbono conservare il carattere di aggiuntività;

     Ritenuto che sia pertanto necessario disporre di un quadro informativo esaustivo circa le modalità di utilizzo anche degli stanziamenti ordinari di bilancio;

     Ritenuto che, nell'ambito delle aree depresse, particolare attenzione debba essere riservata alle regioni dell'obiettivo 1, che sono caratterizzate anche dal maggior deficit infrastrutturale;

 

Delibera:

 

     Ai fini della presente delibera sono ripartite risorse revenienti, quanto a 12.200 miliardi di lire, dalla legge n. 208/1998 e, quanto a 200 miliardi di lire, dalla revoca delle assegnazioni già disposte con delibera 18 dicembre 1996, in favore del Ministero delle comunicazioni di cui alla riportata delibera adottata in data odierna.

 

     1. Incentivi alle attività produttive.

     A valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 sono assegnati agli incentivi alle attività produttive complessivamente 6.500 miliardi di lire ripartiti come appresso:

     1.1. Agevolazioni industriali.

     1.1.1. Sono assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3.000 miliardi di lire per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge, n. 488/1992.

     A modifica del punto 1, lettera A), della delibera del 18 dicembre 1997, le risorse finanziarie per la copertura delle domande presentate al predetto Ministero, nell'ambito dei due bandi semestrali della legge n. 488/1992 per il 1998, sono attribuite per 85% all'aggregato territoriale dell'obiettivo 1 e per il 15% a quello delle restanti aree agevolabili.

     Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le eventuali economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e accertate dallo stesso Ministero all'atto della formazione delle graduatorie medesime. Qualora, sulla base dei criteri di riparto fissati, le risorse assegnate alla singola regione risultino eccedenti rispetto al relativo fabbisogno, il Ministero provvede a ripartire detti residui tra tutte le altre regioni con i criteri di cui al punto 1, lettera B.2, della citata delibera 18 dicembre 1997. Nei limiti delle predette risorse il Ministero provvede altresì, con riferimento alla singola iniziativa e secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, alla copertura della quota nazionale delle misure riferite agli interventi di cui alla legge n. 488/1992 così come previste dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999 e dai documenti unici di programmazione nelle aree obiettivi 2 e 5b.

     1.1.2. Sono assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 500 miliardi di lire per la concessione delle agevolazioni industriali in forma automatica di cui all'art. 1 della legge n. 341/1995, come modificata con legge n. 266/1997.

     1.2. Programmazione negoziata.

     È assegnato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programrnazione economica l'importo complessivo di 2.500 miliardi di lire per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, ivi compresi gli oneri relativi alle convenzioni di cui ai punti 2.11 e 3.10 della propria delibera in data 21 marzo 1997. Detto importo sarà utilizzato anche per la concessione delle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 7 della legge n. 449/1997.

     Nell'ambito delle suddette assegnazioni e tenuto conto di quanto già attribuito con la delibera 17 marzo 1998, l'importo complessivo di 1.500 miliardi di lire è riservato per i patti territoriali che:

     alla data della presente delibera siano stato oggetto di apposita comunicazione al Ministero del tesoro, bilancio e prograzione economica relativa alla positiva conclusione dell'istruttoria bancaria;

     alla medesima data siano in istruttoria bancaria, ovvero in assistenza tecnica, purché l'istruttoria bancaria sia comunque conclusa con comunicazione al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, entro il 30 novembre 1998.

     I patti rientranti in tale ultima tipologia verranno posti, entro il 15 dicembre 1998, in apposita graduatoria formata secondo la metodologia di cui all'allegato sub 1) - parte integrante della presente delibera - che premia i patti con le iniziative produttive più efficaci nella creazione di nuova occupazione, più efficienti e con la massima integrazione con le infrastrutture. Qualora le risorse finanziarie disponibili per il 1998 risultassero insufficienti ad esaurire la predetta graduatoria, il CIPE entro il successivo 30 dicembre detterà i criteri per il trattamento dei patti non finanziati.

     Per le esigenze connesse all'attivazione dei contratti d'area è riservata la somma complessiva di 2.000 miliardi di lire, tenuto conto di quanto già attribuito con delibera di questo Comitato in data 17 marzo 1998 e, per la quota residua, della predetta assegnazione di 2.500 miliardi.

     Per ogni contratto d'area può essere impegnato, a carico delle predette risorse, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento, massimo di 300 miliardi di lire. Si prescinde da tale limite per i contratti d'area stipulati alla data della presente delibera e i cui protocolli aggiuntivi abbiano concluso positivamente l'istruttoria bancaria, con comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 novembre 1998.

     1.3. Ricerca.

     È assegnato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'importo di lire 500 miliardi di lire per la prosecuzione del programma di agevolazioni alle attività di ricerca, sviluppo e relativa diffusione, ad integrazione dei finanziamenti già concessi da questo Comitato con delibere 8 agosto 1996 e 29 agosto 1997 a valere sulle risorse recate, rispettivamente, dalla legge n. 641/1996 e dalla legge n. 135/1997. Il suddetto importo sarà altresì utilizzato dal predetto Ministero per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 5 della legge n. 449/1997.

 

     2. Infrastrutture.

     Sono riservati alle infrastrutture complessivamente 4.500 miliardi di lire.

     Le risorse in questione sono finalizzate come appresso.

     2.1.Autostrada Salerno-Reggio Calabria.

     È assegnato al Ministero dei lavori pubblici l'importo di 1.000 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il predetto finanziamento viene destinato alla realizzazione delle tratte per le quali l'ANAS prevede di disporre della progettazione definitiva entro il corrente anno e tra le quali sono incluse le tratte già ammesse a finanziamento, a valere sulle risorse ex lege n. 135/1997, con delibera 29 agosto 1997 e sostituite, con altra delibera in data odierna, con altre tratte per le quali già esiste un progetto pronto.

     2.2 Programmi infrastrutturali.

     2.2.1. 3.500 miliardi di lire sono attribuiti alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera 21 marzo 1997, detto importo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in apposita unità previsionale di base denominata "intese istituzionali di programma" e sarà ripartito, con successive delibere in relazione alle intese istituzionali di programma. Di detto importo complessivo 150 miliardi sono specificatamente destinati alle regioni Umbria e Marche colpite dai noti eventi sismici; 350 miliardi sono destinati alle regioni del centro-nord ed i restanti 3.000 miliardi sono destinati alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La ripartizione dovrà, tra l'altro, tener conto di quanto già attribuito a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle precedenti leggi recanti risorse per le aree depresse al fine di risultare territorialmente e socialmente perequata. A base di tale valutazione, oltre al parametro rappresentato dal peso della popolazione dell'area interessata corretto con l'incidenza della disoccupazione, sarà assunto il reddito pro capite e il livello di infrastrutturazione.

     2.2.2. La quota di 150 miliardi di lire specificatamente destinata alle regioni Marche e Umbria potrà essere erogata, subordinatamente alla completa assunzione degli impegni relativi al programma comunitario in favore delle zone terremotate, entro il 31 dicembre 1999.

     2.2.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 assumono carattere prioritario, ai fini della individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, in primo luogo i completamenti di opere situate nelle aree depresse, che siano state commissariate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 135/1997 e per le quali siano accertate le condizioni di attualità e di cantierabilità, e, in secondo luogo, altre opere da completare per assicurarne funzionalità e fruibilità. In tale contesto saranno privilegiati i progetti caratterizzati dalla coesistenza di finanziamenti comunitari e/o regionali e/o locali e/o privati.

     2.2.4. A carico delle risorse di cui al precedente punto 2.2.1. una quota non superiore al 3% è destinata al finanziamento di una quota pari al 50% dei costi relativi agli studi di fattibilità di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le amministrazioni locali e di settore che possono essere proposte dalle stesse amministrazioni al Comitato di cui al successivo punto 5.1. Il rimanente 50% di tali costi resta a carico delle amministrazioni proponenti.

     Gli studi di fattibilità predisposti in base a specifiche diffuse dal Comitato di cui al punto 5.1. vengono sottoposti a verifiche stabilite dal Comitato stesso. In caso di parere favorevole su tali studi, essi saranno inclusi in una lista di interventi prioritari, per i quali verrà programmato sia l'eventuale ricorso al fondo per la progettualità secondo modalità concordate con la cassa depositi e prestiti, sia l'accesso ai finanziamenti disponibili per la realizzazione delle opere a valere sul complesso delle risorse su cui ogni intesa può fare affidamento.

 

     3. Incentivi all'occupazione.

     A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 sono destinati alla concessione di incentivi all'occupazione sotto forma di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 449/1997, 550 miliardi di lire da iscrivere sull'apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in base ai rendiconti sull'effettiva utilizzazione.

     Altri 150 miliardi di lire sono finalizzati ad ulteriori agevolazioni per la promozione di occupazione e d'impresa secondo programmi che i Ministeri competenti sottoporranno a questo Comitato.

 

     4. Cofinanziamento q.c.s. 1994-1999.

     A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998 ad integrazione del finanziamento disposto con delibera 12 luglio 1996, come modificata dal punto 4 della delibera 18 dicembre 1996, è accantonato a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo di 700 miliardi di lire al fine di assicurare il cofinanziamento nazionale dei programmi inclusi nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

 

     5. Disposizioni generali.

     5.1. Istituzione comitato coordinamento.

     È istituito, quale struttura di collegamento tra le amministrazioni centrali, in funzione del riparto di cui al punto 2.2. un comitato che procede all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da proporre per il finanziamento nell'ambito delle intese istituzionali di programma.

     Il comitato, presieduto dal capo del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è così composto:

     da n. 4 rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di cui uno della ragioneria generale dello Stato);

     da n. 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     da n. 1 rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     da n. 1 rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;

     da n. 1 rappresentante del Ministero dell'ambiente;

     da n. 1 rappresentante del Ministero dei beni culturali;

     da n. 1 rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     da n. 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole.

     La nomina dei componenti del comitato di coordinamento verrà effettuata, su designazione dell'amministrazione competente, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per ogni componente del comitato sarà nominato un membro supplente.

     5.2. Costruzione banca dati e monitoraggio.

     5.2.1. Infrastrutture.

     5.2.1.1. Al fine di disporre di un quadro esaustivo che consenta una efficiente allocazione delle risorse di cui al precedente punto 2., le amministrazioni interessate alla realizzazione di programmi infrastrutturali forniranno, anche in via telematica, al CIPE informazioni sulle iniziative avviate nelle aree depresse distinte per fonti di finanziamento, secondo schemi concordati nell'ambito del comitato di cui al precedente punto 5.1.

     Le informazioni dovranno pervenire al CIPE entro 30 giorni dalla predisposizione dello schema di cui al comma precedente: il mancato invio nel termine indicato comporterà l'esclusione della amministrazione inadempiente dal riparto delle risorse di cui al punto 2.

     Dovranno essere successivamente assicurati, con periodicità trimestrale, flussi di informazione sullo stato di attuazione dei progetti eccedenti i 10 miliardi di costo complessivo.

     5.2.1.2. Le Regioni, secondo schemi definiti su proposta del comitato di cui al punto 5.1., sentito il parere della conferenza Stato-regioni, trasmettono, anche in via telematica, al CIPE dati sulle principali opere incompiute o non funzionali o non fruibili.

     5.2.2. Incentivi industriali.

     Al fine di assicurare un costante monitoraggio degli effetti della spesa nei settori interessati dalla concessione di incentivi industriali ex lege n. 488/1992 e di incentivi in forma automatica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornirà al CIPE dati che, tra l'altro,

     offrano una chiara misurazione della domanda di agevolazione e della quota di detta domanda che risulti soddisfatta;

     evidenzino, anche tramite rappresentazioni grafiche, le localizzazioni degli interventi a livello comunale, o quanto meno le aggregazioni per sistemi locali di lavoro, e la concentrazione settoriale.

     5.2.3. Incentivi all'occupazione.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà a fornire al CIPE un flusso di informazioni, con periodicità trimestrale, in ordine ai principali incentivi al lavoro e specificatamente in ordine:

     LSU (lavori socialmente utili);

     LPU (lavori pubblica utilità);

     Borse lavoro;

     Prestiti d'onore.

     5.2.4. Altre agevolazioni.

     Flussi di informazione con periodicità trimestrale saranno altresì forniti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalle altre amministrazioni interessate da iniziative ammesse a finanziamento a valere sulle risorse per le aree depresse nonché da organismi pubblici, di promozione finanziaria ed industriale di interventi in dette aree.

 

     6. Disposizioni finali.

     Le risorse di cui alla presente delibera sono modulate dal prospetto allegato sub 2) che forma parte integrante della presente delibera stessa.

 

 

ALLEGATO 1

 

     I criteri per la graduatoria del «bando riservato» premia i patti territoriali che presentano iniziative produttive più efficaci nella creazione di nuova occupazione, più efficienti e con massima integrazione con le infrastrutture. Per evitare che tali criteri favoriscano eccessivamente le iniziative localizzate in aree economicamente più consolidate, è prevista anche una «correzione equitativa» tale da accrescere le opportunità di accesso al finanziamento per i patti relativi alle aree più svantaggiate sul piano socioeconomico.

 

     1. INDICI DI EFFICACIA TECNICA.

     L'informazione necessaria a costruire questi indici è contenuta nelle tavole riepilogative che le banche redigono per la presentazione al Ministero del tesoro dei patti. Per le iniziative imprenditoriali, vengono rilevati:

     1) un «indice medio di profitto» E, ottenuto come media dei saggi attesi di profitto (misurati dai ROI relativi ai primi 5 anni a regime) delle singole iniziative produttive del patto (A1, A2, ..., Aj, ..., An,)

     per n = numero delle iniziative produttive;

     2) un «indice medio di attivazione occupazionale» S per unità di investimento, calcolato in base al rapporto tra numero complessivo di occupati aggiuntivi a regime (L) e ammontare totale degli investimenti in iniziative produttive (K) relativi alle iniziative produttive ammesse cioè

     A questo riguardo, per occupati si intendono tutte le posizioni lavorative inclusive di ogni tipologia contrattuale; part-time, lavoro interinale, contratto formazione-lavoro, ecc.

     Per gli interventi infrastrutturali, si intende premiare quei patti che presentano legami funzionali diretti tra le iniziative produttive e gli interventi infrastrutturali stessi. A questo scopo:

     3) viene elaborato per ogni patto un «indice di relazione funzionale» F. Per calcolare tale indice viene prima misurato per ogni patto un fattore R pari al rapporto tra ammontare complessivo degli investimenti in iniziative produttive legate funzionalmente ad almeno una infrastruttura (KB) e ammontare totale degli investimenti in iniziative produttive (K), cioé

 

R = KB/K

 

     Il «legame funzionale» tra infrastruttura e iniziative produttive deve essere diretto, esplicito e di natura fisica (ad esempio, nel caso di un depuratore, sono funzionalmente legate tutte le iniziative produttive proposte direttamente servite dal depuratore).

     Qualora R sia pari a zero (perché nessuna delle infrastrutture del patto è legata alle iniziative produttive), l'indice F posto pari a 0,9.

     Per 1/3 ≥ R > 0 F = 1

     Per 2/3 ≥ R > 1/3 F = 1,05

     Per R > 2/3 F = 1,10

     (Si noti che qualora non vi siano infrastrutture l'indice F è posto pari a 1).

     2. STANDARDIZZAZIONE DEGLI INDICI.

Per ogni patto, ogni singolo indice parziale E, S e F calcolato come sopra indicato viene standardizzato rapportando il suo valore alla media dei valori che quello stesso indice parziale assume per tutti i patti ammessi al bando. Si ottengono così gli indici standarizzati E, S e T. Per ogni patto l'«indice sintetico standardizzato» W viene allora ottenuto come media semplice dei tre indici standardizzati.

     3. CORREZIONE EQUITATIVA DELL'INDICE: L'«INDICE CORRETTO».

L'indice W così elaborato per ogni patto viene infine sottoposto alla correzione equitativa, dividendolo per un «fattore di correzione». Per ogni patto questo fattore viene misurato dallo scostamento del valore aggiunto (VA) pro capite della provincia su cui insiste il patto del VA pro capite nazionale. Ad esempio, se il VA pro capite della provncia in cui è localizzato il patto è il 95% della media nazionale, l'indice W relativo al patto medesimo viene diviso per 0,95 ottenendo un «indice corretto» W. Per la misura dei VA pro capite provinciali si fa riferimento alle stime più recenti dell'Istituto Tagliacarne. L'indice corretto W viene quindi impiegato per stilare la graduatoria finale di merito dei patti ammessi al bando.

Per i patti ammessi a partecipare al «bando riservato» la cui proposta risulti pervenuta per l'istruttoria al competente servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e programmazione economica entro la data della seduta del CIPE del 16 ottobre 1997 (cfr. allegato) e che, rispetto all'opzione loro prospettata con comunicazione successiva a quella seduta, hanno scelto di non utilizzare la procedura fissata dalla delibera CIPE 12 luglio 1996, l'«indice corretto» F viene moltiplicato ai fini della graduatoria per un parametro pari a 1,10. Tale fattore costituisce una compensazione dei «costi di transazione» sostenuti da questi patti per adattare il contenuto e le procedure del patto stesso, avviato in vigenza della delibera 12 luglio 1996, alle nuove disposizioni ex delibera 21 marzo 1997.

 

     CALCOLO ESEMPLIFICATIVO - DEGLI INDICI SEMPLICI DI EFFICACIA TECNICA

     (Omissis)

 

 

     STANDARDIZZAZIONE DEGLI INDICI PARZIALI E INDICE SINTETICO [*]

 

 

Patti

 

 

Indici parziali di efficacia tecnica

1

2

3

Valore medio

E

0,085

0,095

0,112

0,097

S

0,745

0,900

0,610

0,752

F

1,100

1,000

0,900

1,000

 

[*] Si effettua l'ipotesi di tre patti dove al patto 1, precedentemente descritto, si aggiungono due patti con i valori riportati per i singoli indici parziali.

 

Indici parziali standardizzati

1

Patti 2

3

E

0,874

0,976

1,150

S

0,991

1,198

0,812

F

1,100

1,000

0,900

Indice sintetico standardizzato W

0,988

1,058

0,954

     Correzione equativa dell'indice sintetico: l'indice corretto W.

     Correzione equativa: VA pro-capite provinciale/VA pro-capite nazionale:

     Patto 1 = 0,80;

     Patto 2 = 0,95;

     Patto 3 = 1,15.

Indice corretto

1

Patti 2

3

W

1,235

1,113

0,830

 

     ELENCO PATTI PERVENUTI - AL MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO - ENTRO IL 16 OTTOBRE 1997

     Livorno;

     Area nord pontina;

     Area sud pontina;

     Frosinone;

     Ragusa;

     Area sud della Basilicata;

     Rieti;

     Venezia orientale;

     Grosseto;

     Alto Friuli;

     Alto Tirreno consentino;

     Alessandria;

     Avellino;

     Cilento;

     Cosetino;

     Foggia;

     Lametino;

     Matera;

     Messina;

     Rovigo.

 

 

ALLEGATO 2

 

     MODULAZIONE PLURIENNALE DELLE RISORSE

     Legge 30 giugno 1998, n. 208 - (Lire 12.200 miliardi)

 

 

(In miliardi di lire)

 

Ass. CIPE

1999

2000

2001 e successivi

Tesoro-bilancio

 

 

 

 

Programmazione negoziata

2.500

200

300

2.000

Intese istituzionali di programma (2)

3.300

250

400

2.650

Cofinanziamenti programmi comunitari

700

200

200

300

Totale parziale

6.500

 

 

 

Ministero industria

 

 

 

 

Incentivi industriali (legge n. 488/1992)

3.000

600

600

1.800

Incentivi automatici (legge n. 341/1995)

500

50

200

250

Totale parziale

3.500

 

 

 

Lavori pubblici

 

 

 

 

SA-RC

1.000

100

100

800

Totale parziale

1.000

 

 

 

Finanze

 

 

 

 

Incentivi automatici (legge n. 449/1997, art. 4)

550

200

200

150

Totale parziale

550

 

 

 

Università

 

 

 

 

(Legge n. 449/1997, legge n. 641/1996, legge n. 135/1997) (1)

500

50

50

50

Totale parziale

500

 

 

 

Ministeri diversi

 

 

 

 

Borse lavoro - Promozione impresa - Prestiti d'onore

150

50

50

50

Totale parziale

150

 

 

 

Totale generale (2)

12.200

1.700

2.100

8.400

 

     (1) L'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, finalizzato agli incentivi ex art. 5 legge n. 449/1997, saranno trasferiti sull'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

     (2) Tali risorse sono integrate da uno stanziamento pari a lire 200 miliardi rinvenienti dalla revoca dei fondi relativi al Ministero delle comunicazioni, allocati con la delibera CIPE del 17 marzo 1997 secondo le seguenti scansioni finanziarie temporali: 1998 lire 29,800 mld, 1999 lire 43,047 mld, 2000 lire 27,166 mld, 2001 lire 99,987 mld. Tale stanziamento di 200 mld è finalizzato alle intese istituzionali di programma.