§ 15.7.9 - L. 26 settembre 1986, n. 599.
Revisione della legislazione valutaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.7 disciplina valutaria
Data:26/09/1986
Numero:599


Sommario
Art. 1.      1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.     
Art. 5. 
Art. 6.      1. Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato già dichiarato aperto il dibattimento, continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'articolo [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.     
Art. 10.      1. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinata dall'articolo 9 della presente legge, è riconosciuta anche agli autori di illeciti valutari che abbiano [...]
Art. 11.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 15.7.9 - L. 26 settembre 1986, n. 599.

Revisione della legislazione valutaria.

(G.U. 1 ottobre 1986, n. 288).

 

Art. 1.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei Ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno dirette a perseguire finalità di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre Autorità valutarie secondo le norme vigenti [1];

     b) elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;

     c) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera a) e non con circolare ministeriale;

     d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali autorizzazioni - da adottarsi con provvedimenti delle autorità valutarie cui spetta la competenza secondo le norme vigenti - in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste;

     e) [2];

     f) maggiore chiarezza e conoscibilità della normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal fine saranno individuati modalità e termini per una revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato;

     g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera f) e delle notizie relative ai movimenti valutari alla fine di ogni semestre di riferimento;

     h) previsione che l'Ufficio Italiano dei Cambi disciplini, mediante istruzione alle banche agenti di cui all'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 17 maggio 1945, n. 331, la materia attinente alla gestione del monopolio dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo; previsione che le informazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati dall'Ufficio Italiano dei Cambi, al sistema informativo valutario operante presso il predetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma restando per quelle ad ordinamento autonomo la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;

     i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attività in materia valutaria del servizio vigilanza della Banca d'Italia, del servizio ispettorato dell'Ufficio Italiano dei Cambi, del nucleo speciale di polizia valutaria;

     l) semplificazione e snellimento delle procedure amministrative tali da facilitare la partecipazione della produzione italiana al commercio internazionale. Sarà previsto, in particolare, l'istituto del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri adempimenti procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, salva la possibilità di verifiche successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a campione;

     m) riordinamento e razionalizzazione in conformità ai princìpi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Saranno, in particolare, dettate norme sulle prescrizioni del diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché‚ sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento stesso;

     n) previsione di nuove disposizioni, sempre in conformità ai princìpi di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689, per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro greggio importato;

     o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni amministrative entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme, tenuto conto dell'elemento psicologico, dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato e della gravità del danno cagionato dalla sua lesione.

     2. Le disposizioni legislative delegate di cui al precedente comma primo sono adottate con uno o più decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alla legge di delega.

     3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma primo e con le modalità nello stesso comma indicate, un Testo unico delle norme di legge in materia valutaria 1, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

     4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, è istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita Commissione composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio Italiano dei Cambi, nonché‚ da tre esperti designati rispettivamente dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La Commissione sarà integrata con un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

 

          Art. 2. [3]

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4.

     1. E’ abrogato l'articolo 1-bis aggiunto, con l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6.

     1. Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato già dichiarato aperto il dibattimento, continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

 

          Art. 7. [6]

 

     Art. 8. [7]

 

     Art. 9.

     1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti se l'autore entro 120 giorni dalla data in cui riceve il processo verbale di accertamento, versa all'erario dello Stato la somma di cui al successivo comma 2, ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti ulteriori adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve il processo verbale di accertamento:

     a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra ricezione del verbale di accertamento e la effettiva cessione;

     b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;

     c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera a).

     2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 15 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento del valore quando esso superi i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento del valore quando esso superi i 75 milioni di lire.

     3. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511, il Ministro del tesoro determina con proprio decreto le modalità di versamento delle somme di cui al precedente comma 2.

     4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro 120 giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.

     5. Nel processo verbale di accertamento è quantificato per ogni singolo illecito l'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato e sono indicati gli altri adempimenti necessari per la definizione del procedimento sanzionatorio.

     6. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui verbale di accertamento sia stato dall'interessato ricevuto entro i 365 giorni precedenti la ricezione del verbale di accertamento concernente l'illecito per cui si procede.

     7. Agli illeciti valutari diversi da quelli di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 della presente legge continua altresì ad applicarsi l'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

 

     Art. 10.

     1. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo, disciplinata dall'articolo 9 della presente legge, è riconosciuta anche agli autori di illeciti valutari che abbiano ricevuto il processo verbale di accertamento prima della data di entrata in vigore della legge stessa, purché a tale data non sia stato ancora comunicato il decreto ministeriale di determinazione della sanzione amministrativa o di ammissione al pagamento della somma di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e purché entro 180 giorni ed entro un anno dalla data stessa, provvedano, rispettivamente, a versare all'erario dello Stato la somma indicata nell'articolo 9 ed agli altri adempimenti ivi prrescritti, ove ne ricorrano ipresupposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. L'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato è determinato dall'autore dell'illecito sulla base del valore dei beni costituenti oggetto dell'illecito contestato, quale si desume dal processo verbale di accertamento.

     3. La cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari si effettua sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra l'entrata in vigore della presente legge e la cessione stessa.

     4. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della presente legge. L'Ufficio italiano dei cambi comunica al Ministero del tesoro l'avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio relativamente agli illeciti di cui al presente articolo.

     5. Durante l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi 120 giorni rimane sospeso il corso della prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie applicabili agli illeciti di cui al presente articolo.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Lettera modificata dall'art. 34 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

[2] Lettera abrogata dall'art. 6 della L. 17 gennaio 2000, n. 7.

[3] Sostituisce l'art. 1 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31.

[4] Sostituisce con un unico comma i commi quinto e sesto dell'art. 2 della L. 30 aprile 1976, n. 159.

[5] Sostituisce l'art. 4 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31.

[6] Sostituisce l'art. 5 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31.

[7] Sostituisce l'art. 8 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31.